Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-06-28, n. 201903286

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2019-06-28, n. 201903286
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903286
Data del deposito : 28 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2019

N. 04648/2019 REG.RIC.

N. 03286/2019 REG.PROV.CAU.

N. 04648/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4648 del 2019, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 82;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04079/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Alessia Fiore su delega dichiarata di E P e l'Avvocato dello Stato Melania Nicoli;


Considerato che nella presente fase cautelare deve prevalere la considerazione dei gravi rischi cui l’appellante si è sottoposta collaborando con le Istituzioni contro la criminalità organizzata;

Rilevato che i comportamenti stigmatizzati dall’amministrazione non appaiono, salvo un più approfondito esame in sede di merito, ostativi a tal fine;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

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