Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308194

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308194
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308194
Data del deposito : 6 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2023

N. 08194/2023REG.PROV.COLL.

N. 07535/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7535 del 2021, proposto da
E G M, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

L C, L A, R R, N C, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3216/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. A E B e uditi per l’appellante gli avvocati A F T e Pierpaolo De Vizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’appellante, Capitano di Fregata della Marina Militare, impugna la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore di Capitano di Vascello per l’anno 2014, nella parte in cui lo ha collocato, con il punteggio di 27,80/30, al 264esimo posto della graduatoria finale di merito, dunque in posizione non utile alla promozione, integrato da motivi aggiunti avverso i libretti e lo stato di servizio dei controinteressati.

2. Il Tribunale, premesso che il giudizio delle commissioni superiori di avanzamento è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, ha giudicato infondate le censure per eccesso di potere sia in senso assoluto, sia in senso relativo, ritenendo che il ricorrente non avesse un profilo di “manifesta eccellenza” né che, nel confronto con i controinteressati, emergessero palesi abnormità nell’apprezzamento dell’uno o dell’altro elemento di valutazione, a favore dei concorrenti ovvero contro l’odierno appellante.

3. Il militare ha proposto appello avverso la sentenza.

4. Il Ministero si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.

5. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Con unico, articolato motivo di appello, si deduce: « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Eccesso di potere per disomogeneità valutativa. Eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo per incoerenza del metro valutativo impiegato, manifesta incongruità, illogicità ed irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione della situazione di fatto, dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche. Difetto di istruttoria. Illegittimità per violazione degli artt. 1030, 1032 e ss., artt. 1057, 1058, 1060, 1064, 1070 e ss., artt. 1093 e ss. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nonché del D.lgs. n. 8/2014 e della relativa Tabella 3. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ».

7. Sostiene l’appellante che il TAR abbia errato nel non ravvisare l’inadeguatezza, illogicità e ingiustizia del punteggio attribuito, in senso sia assoluto, sia relativo, alla luce della carriera dell’interessato e di quella dei controinteressati.

8. Le censure sono infondate.

Con riferimento ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, è consolidata nel riconoscere ampia discrezionalità alla commissione di avanzamento, chiamata a esprimere un apprezzamento globale sulla carriera e sulla personalità di ufficiali dotati di ottimi profili, con la conseguenza che le relative valutazioni non richiedono una motivazione analitica e sono sindacabili solo sotto i profili della logicità e coerenza dei criteri seguiti, senza che al giudice sia consentito effettuare comparazioni tra i candidati (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sent. 4 febbraio 2022, n. 780).

L’illegittimità dell’operato della commissione può comunque essere denunciato se viziato da eccesso di potere, inteso in senso “assoluto” ovvero “relativo”, la cui differenza « riposa essenzialmente nel fatto che, mentre il primo si fonda sulla valutazione della coerenza generale del metro valutativo e della non manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi di valutazione, il secondo attiene alla verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti dell’ufficiale ricorrente e degli ufficiali parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all’iscrizione in quadro di avanzamento, assumendo consistenza quando, senza travalicare in una indagine comparativa preclusa al giudice amministrativo, sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato ed a uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione di volta in volta seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio. In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento » (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 6 novembre 2018, n. 6270, e, più di recente, sez. II, sent. 15 febbraio 2021, n. 1382).

9. Nel caso di specie, non sussiste l’eccesso di potere in senso assoluto, in quanto l’appellante non ha sempre riportato solo valutazioni eccellenti, avendo ottenuto una valutazione “nella media” quale Guardia marina, tre “superiore alla media” nel grado di Sottotenente di Vascello e due in quello di Tenente di Vascello, pertanto non è riscontrabile quel «livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa» che la giurisprudenza richiede quale presupposto per il vizio (tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. 26 febbraio 2021, n. 1656).

10. Il vizio di eccesso di potere non è ravvisabile nemmeno in senso relativo, in quanto le valutazioni caratteristiche dell’appellante non sono manifestamente superiori a quelle dei controinteressati promossi, come emerge dal relativo confronto (si v. la tabella a p. 27 dell’appello), con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- nel grado di Capitano di Fregata, i controinteressati A e R hanno ottenuto 8 valutazioni di “eccellente con compiacimento e/o lode / pregevolezza”, (contro le 7 dell’appellante), mentre il controinteressato Ctta ne ha anch’egli riportate 7, cui però si aggiunge una valutazione di “eccellente con apprezzamento”;

- pur avendo, ottenuto apprezzamenti relativamente inferiori nel grado di Capitano di Fregata (6 “eccellente” contro i 7 dell’appellante), il controinteressato Cau – rispetto al quale si segnala una condanna nel 1998 per truffa militare aggravata a 2 mesi di reclusione militare, poi sostituiti dalla pena pecuniaria, che il TAR ha ritenuto non dirimente, con valutazione da condividere, dato il tempo trascorso – nei gradi immediatamente inferiori, comunque valorizzabili all’interno di un giudizio globale qual è quello in questione, ha ottenuto qualifiche complessivamente migliori (considerando quelle di Tenente di Vascello e di Capitano di Corvetta, ha infatti riportato 11 “eccellente”, di cui 3 “con apprezzamento” e 4 “con compiacimento e/o lode / pregevolezza”, mentre l’appellante ha conseguito 6 “eccellente”, di cui 2 “con compiacimento e/o lode / pregevolezza”).

11. Pertanto, l’apprezzamento – globale e discrezionale – della commissione non risulta manifestamente illogico o incoerente e si sottrae alle censure dell’appellante, il cui gravame è meritevole di rigetto.

12. La particolarità della controversia, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.

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