Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-26, n. 202309270

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-26, n. 202309270
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309270
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 09270/2023REG.PROV.COLL.

N. 03463/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3463 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via degli Avignonesi 5;



contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e S F, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, lungotevere delle Navi 30;



nei confronti

Università degli Studi di Napoli P, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P V, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde 2;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) n. 1981/2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visto l’appello incidentale proposto dall’Università degli studi di Napoli P;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, Clarizia, Vosa e Sorrentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli la professoressa -OMISSIS-, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Cagliari, impugnava gli atti della procedura di chiamata ex art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ( Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ), di un professore di prima fascia di diritto costituzionale (settore concorsuale 12/C1 – settore scientifico-disciplinare IUS/08), indetta dall’Università degli studi di Napoli P (con decreto rettorale n.-OMISSIS-), alla quale aveva partecipato senza esito. La selezione si concludeva con l’individuazione della professoressa -OMISSIS-, associato presso lo stesso ateneo, come candidato maggiormente qualificato, sulla base del punteggio di 85 conseguito sulla base dei criteri di valutazione previsti dalla normativa concorsuale, contro i 64 ottenuti dalla ricorrente (decreto rettorale n. -OMISSIS-).

2. In accoglimento dell’impugnazione di quest’ultima gli atti della procedura erano tuttavia annullati.

3. La sentenza statuiva che nel curriculum della professoressa -OMISSIS- erano contenute due falsità dichiarative: una relativa ad intervento ad un convegno « al quale però ella non ha preso parte »; l’altra concernente una pubblicazione su una rivista di fascia A, in realtà mai avvenuta. Per la sentenza, in conformità ad un precedente di questa sezione (Cons. Stato, VII, 8 giugno 2022, n. 4680), le falsità dichiarative in questione avrebbero quindi dovuto comportare l’automatica esclusione della controinteressata dalla procedura selettiva, ai sensi dell’art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ).

4. Contro la statuizione così sintetizzata hanno proposto appello principale e incidentale autonomo rispettivamente la professoressa -OMISSIS- e l’Università di Napoli P.

5. Costituitasi in resistenza, la professoressa -OMISSIS- ha riproposto ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi del proprio ricorso assorbiti in primo grado per effetto dell’accoglimento di quello concernente le falsità dichiarative, e diretti a loro volta a contestare i criteri di valutazione predisposti per la procedura di gara e i giudizi e i punteggi formulati dalla commissione giudicatrice.



DIRITTO

1. Gli appelli principale e incidentale censurano la statuizione di accoglimento del ricorso sotto un duplice profilo: per avere considerato false attestazioni, e non meri errori materiali, le dichiarazioni contenute nel curriculum della professoressa -OMISSIS- e riferite alla sua partecipazione ad un convegno e ad una pubblicazione su una rivista di fascia A; e per avere attribuito alle pretese falsità dichiarative carattere automaticamente escludente dalla procedura selettiva.

2. Rispetto all’esame delle censure nei confronti della decisione di primo grado, deve premettersi che le falsità dichiarative in contestazione concernono:

- la partecipazione al convegno La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive su democrazia deliberativa e democrazia partecipativa , tenutosi presso l’Università degli studi di Cagliari il 1° e 2 aprile 2008; la sentenza ha al riguardo statuito che la medesima professoressa -OMISSIS- aveva partecipato « ad un incontro di studi, denominato “seminario”, ma che aveva un diverso titolo «Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico», presentando peraltro una relazione coerente con il ramo specialistico denominata “La class action: dalla tutela individuale alla tutela collettiva di “settore” »; per la sentenza la falsità è caduta sull’« oggetto del convegno, mediante la infedele riproduzione del suo titolo, tra l’altro facilmente evincibile dalla locandina che dava pubblicità all’evento, che, rispetto al seminario cui ha partecipato la controinteressata era certamente più coerente con la posizione oggetto della procedura comparativa ».

- la pubblicazione di due articoli sulla rivista Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana , compresa « nell’elenco ANVUR tra quelle di fascia A », uno dei quali tuttavia risultato edito sulla diversa rivista denominata Gazzetta amministrativa dei comuni e delle province d’Italia , la quale « non è annoverabile

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