Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-26, n. 201001150

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-26, n. 201001150
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001150
Data del deposito : 26 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08994/2008 REG.RIC.

N. 01150/2010 REG.DEC.

N. 08994/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8994 del 2008, proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA – ASL FG, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso D Mondelli in Roma, corso Trieste, n. 109;

contro

A.N.F.A.A.S. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. R L, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA- BARI, Sez. III, n. 1505 del 17 giugno 2008, resa tra le parti, concernente ACCESSO A VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INVALIDITA'.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.F.A.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il consigliere C S e uditi per le parti gli avvocati D Mondelli, per delega dell'avv. M M, e Lavitola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

L’A.N.F.A.A.S, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, Onlus di promozione sociale per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, adducendo disfunzioni di carattere organizzativo presso la Commissione medica presso il distretto socio – sanitario di Manfredonia, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’annullamento del diniego implicito opposto dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia (d’ora in avanti: A.S.L. FG) alla richiesta di accesso, formulata con nota in fata 6 febbraio 2008, ai verbali di accertamento di invalidità della Commissione medica dell’A.S.L. FG, operante presso il distretto socio – sanitario di Manfredonia, relativi al periodo novembre – dicembre 2007 e gennaio 2008, nonché la declaratoria del diritto a prendere visione ed estrarre copia di detti documenti.

L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 1505 del 17 giugno 2008 ha accolto la domanda, annullando il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso e ordinando all’A.S.L. FG l’esibizione della documentazione richiesta, previo oscuramento dei dati personali a salvaguardia delle esigenze di riservatezza dei soggetti sottoposti a visita medica.

L’A.S.L. FG ha proposto rituale e tempestivo appello avverso la predetta sentenza, deducendo l’erroneità e chiedendone la riforma alla stregua di quattro articolati motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 legge n. 241/90 e dell’art. 6 del DPR 184/2006 – Incertezza del destinatario della domanda di accesso” (primo motivo);
“Inammissibilità e violazione dell’art. 21 L. 1034/1971 per omessa notifica del ricorso ai contro interessati – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7 legge n. 241/1990 e art. 60 D. Lgs. 196/2003 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 241/90” (secondo motivo);
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7 legge n. 241/1990 e art. 60 D. Lgs. 196/2003 – Valutazione degli interessi contrapposti – Violazione dell’art. 25 legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 184/2006 – Genericità ed indeterminatezza della domanda” (terzo motivo);
“Violazione dell’art. 24 e 25 legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 184/2006 – Carenza di interesse dell’A.N.F.F.A.S.” (quarto motivo).

In sintesi, secondo l’amministrazione appellante: a) i primi giudici non avevano tenuto conto che la domanda di accesso era stata erroneamente inviata alla Commissione medica provinciale di verifica presso l’I.N.P.S. e non già alla Commissione medica presso l’A.S.L. FG, così che non poteva esservi alcun obbligo di provvedere sull’istanza di accesso, tanto più che detta istanza non le era stata neppure trasmessa dall’I.N.P.S.;
b) il ricorso di primo grado non era stato notificato ai soggetti controinteressati, costituiti sia dalle associazioni preposte alla tutela degli interessi delle altre categorie di disabili nell’ambito dell’attività delle Commissioni mediche (quali l’A.N.M.I.C., l’U.I.C., l’E.N.S.), sia dalle stesse persone sottoposte alle visite mediche i cui verbali erano oggetto della richiesta di accesso;
c) la domanda di accesso era inammissibile per genericità, atteggiandosi a controllo generalizzato su tutta l’attività della commissione;
d) l’A.N.F.A.A.S. ben poteva tutelare gli interessi propri e quelli dei soggetti da essa tutelati direttamente ed esclusivamente attraverso la partecipazione del medico di propria fiducia alla attività della commissione medica.

Ha resistito all’appello l’A.N.F.A.A.S., deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone pertanto il rigetto.

Le parti hanno illustrato le proprie rispettive tesi difensive con apposite memorie.

All’udienza in camera di consiglio del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. Preliminarmente la Sezione osserva che l’appello in questione è stato già discusso all’udienza del 20 febbraio 2009 e ritualmente trattenuto in decisione dalla Sezione, in composizione diversa da quella odierna (in particolare con l’intervento dei signori Domenico La Medica, quale Presidente;
G.Paolo Cirillo, Marzio Branca e Aniello Cerreto, quali consiglieri, e Giancarlo Giambartolomei, quale consigliere estensore).

Tuttavia in data 15 giugno 2009 è deceduto il consigliere relatore, dott. Giancarlo Giambartolomei, senza riuscire a depositare la sentenza;
precedentemente, nel mese di aprile 2009, era già cessato dal servizio, per sopraggiunti limiti di età, il Presidente di quel collegio, dott. Domenico La Medica: non è stato pertanto possibile designato un altro estensore della decisione appartenente al collegio giudicante del 20 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 276, ultimo comma, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.

A ciò consegue che la deliberazione della decisione avvenuta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009, cui non è seguita la redazione della motivazione, deve considerarsi nulla ed inesistente.

La causa è stata pertanto rimessa alla odierna camera di consiglio, affinchè nel rispetto del principio del contraddittorio e per assicurare il rispetto del principio della necessaria identità del giudice davanti al quale si svolge la discussione con quello che delibera la decisione e che redige la sentenza, una nuova discussione ed una nuova deliberazione.

II Ciò premesso, la Sezione è dell’avviso che i motivi di gravame che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

II.

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