Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300551
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00551/2023REG.PROV.COLL.
N. 01996/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2021, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Telecom Italia S.p.A. (Incorporante La Telecom Italia Media S.p.A.), non costituito in giudizio;
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C D T, Annalisa D'Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C D T in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12918/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati Annalisa D'Urbano.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato in prime cure, la delibera n. 172/13/cons, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Servizi Media, Ufficio Comunicazione Politica e Conflitti di interesse, applicava una sanzione di euro 150.000 alla soc. Telecom Italia Media spa per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 163/13/cons, per la violazione della par condicio elettorale (elezioni politiche 2013) da parte di alcune emittenti televisive ad essa riconducibili (La7, La7d, MTV).
Con la sentenza n. 12918 del 2020, oggetto del presente gravame, il T Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, annullando la sanzione irrogata; in particolare venivano reputate fondate le censure dedotte in termini di eccesso di potere sotto il profilo della irrazionalità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa (assenza di previa diffida/ordine di riequilibrio).
Avverso tale sentenza l’Autorità proponeva l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, e dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, in relazione alla legge n 689/81, nonché motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Venivano altresì riproposti i motivi assorbiti dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 101 comma 2 cod proc amm: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 5 della l. n. 28 del 2000, dell’art. 7 della delibera n. 666/12/cons, della delibera 70/13/cons, degli artt. 3, 5 e 7 del d.lgs. n. 177 del 2005, nonché degli artt. 3, 21, 42, 48 e 49 della costituzione, diversi profili di eccesso di potere, in quanto le delibere sottendono una surrettizia estensione ai programmi di informazione dei criteri di ripartizione degli spazi propri della comunicazione politica, in violazione dell’art. art. 2, comma 2, della L. n. 28 del 2000; violazione degli artt. 2, comma 2, e 5 della l. n. 28 del 2000, dell’art. 7 della delibera n. 666/12/cons, degli artt. 3, 5 e 7 del d.lgs. n. 177 del 2005, nonché degli artt. 3, 21, 42, 48 e 49 della costituzione. violazione dell’art. 1, comma 6, lett. b) n. 9, della l. 249 del 1997, dell’art. 34 della delibera 223/12/cons, degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed erroneità nella metodologia utilizzata ai fini della rilevazione dei dati di monitoraggio; analoghi vizi di illegittimità degli atti anche nella parte in cui hanno omesso di considerare le peculiarità di La7D, non assimilabile ai canali generalisti ex analogici; analoghi vizi per mancata considerazione di tutti i programmi informativi; analoghi vizi in relazione alla delibera n. 172/13/CONS, viziata in autonoma e derivata dall’illegittimità dell’ordine di riequilibrio di cui alla delibera n. 163/13/CONS (nonché della delibera n. 131/13/CONS, anch’essa impugnata), in quanto notificato oltre le ore 22.00 del 20 febbraio 2013 con l’assegnazione di sole 24 ore per l’ottemperanza; sull’illegittimità e non proporzionalità della sanzione comminata con la delibera 172/13/cons. violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 10 della l. 28 del 2000, dell’art. 1, comma 31, della l. 249 del 1997 e dell’art. 27 della delibera n. 666/12/cons. Veniva altresì proposto appello incidentale limitatamente al mancato annullamento della delibera n. 156/13/cons, di sanzione di TIM per inottemperanza da parte di La7D all’ordine di riequilibrio di cui alla delibera 113/13/CONS con ingiunzione al pagamento di euro 10.330,00. avverso la quale venivano riproposti i medesimi vizi predetti.
Avverso le censure riproposte replicava l’Autorità appellante, con specifica memoria depositata in data 16 dicembre 2022.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La fattispecie controversa riguarda i provvedimenti, impugnati in prime cure, adottati dall’Autorità odierna appellante durante la campagna elettorale per le elezioni politiche fissate per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013. L’Autorità ha proceduto alla pubblicazione settimanale delle tabelle di monitoraggio ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di par condicio recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dai relativi provvedimenti attuativi (delibera dell’Autorità n. 666/12/CONS e Provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 gennaio 2013).
L’attività di monitoraggio ha riguardato una serie di emittenti televisive, tra cui quelle della odierna appellata; oggetto di monitoraggio sono stati sia i telegiornali che i programmi