Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-11, n. 201200113
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Testo completo
N. 00113/2012REG.PROV.COLL.
N. 08726/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8726 del 2011, proposto da:
C C, C A, F S, B F, A G, B O, R L, V I, A M, G F M, B M C, S G, P R E, M I, S A E, C L, V G, T C, M S, B G, G M, C M A, C P A, C A, A G, C M, C A M, S M, T B, M L, G L, N S, C M, L A, C V, M G, C S, Pdolfo Valeria, Lauricella Gaetano, Licata Benedetto, Cultreri Francesco, Margiotta Marisa, Debilio Domenico, Augello Leonardo, Giuseppe Florio Giuseppe, Cifali Francesco, rappresentati e difesi dagli avv. Elena Capone, Gino B, Pasqualino Pavone, con domicilio eletto presso Gino B in Roma, V. Monte Acero,2/A;Cozzi Giulia, Scipioni Laura, Malizia Irene, Cannata Stefania, Gioeni Rosario, Sciacca Davide, Filetti Mario Massimiliano, Di Giacomo Fabio, Gianna Carmelo, Vinciguerra Letizia, Presti Mario Massimiliano, Messina Stefano, Cristofaro Diego Fausto Maria, Di Silvestro Vincenzo, Di Noto Rosario, Cavaliere Vincenza, Longo Angela, Fichera Venerando Alberto, Failla Riccardo, Failla Gianluca, Agosta Domenica Maria, Scaccianoce Giuseppe, Tidona Nadia, Verdi Vittorio, Bianca Christian, La Bruna Marisa, Lo Cascio Biagio, Monaca Vincenzo, Sapienza Riccardo Emanuele, Battiato Rosario, Pappagallo Luigi, Sapienza Concetta, Mazzarino Loriana, Basile Antonino, Pappalardo Gemma Maria Antonia, Almirante Giuseppe Pietro, Musmarra Paolo, Milioto Davide, Cappellani Marcello, Marletta Mariapaola Giorgio, Carmelo, Coniglio Maria Simona Tiziana, Camelia Sergio, Loibiso Giuseppe, Santonocito Davide, Bruno Simone, Rametta Daniele, Spina Antonino, Miceli Fabio, La Riva Edmondo, Ambra Antonino, Vaccarella Salvatore, Di Lorenzo, Guglielmin Laura Patrizia Elisabetta, Giannone Matteo, Cannavò Michelangelo, Tancredi Roberta, Gentile Alberto Maria, Calì Mario, Coco Mauro, Nicolosi Rosa Alba Maria, Pniello Rosalba, Pennisi Maurizio, Piazzese Tommaso, Abbate Gianluca La Marca, Corrado, Marino Cesare, Cangemi Gero, Piras Isabella Sanneris Enrico, Sanneris Stefania, Mura Maria Michela, Piredda Enrico, Piras Michele, Pusceddu Giovanni, Cerina Roberto, Piroddi Francesca, Orrù Marco, Cabras Alessandro, Agus Walter, Marras Giuseppe, Moi Pasquale, Piscedda Sandro, Sanna Daniela, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasqualino Pavone, Elena Capone e Gino B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gino B in Roma, V. Monte Acero,2/A;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07615/2011, resa tra le parti, concernente APPELLO AVVERSO SENTENZA CON CUI IL GIUDICE AMMINISTRATIVO HA DICHIARATO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocato B e l'avvocato dello Stato V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha declinato la giurisdizione, richiamando le sentenze con le quali sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 ottobre 2010, n. 22805), sia l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (4 luglio 2011, n. 11) hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria in materia di graduatorie in esaurimento per il personale docente della scuola sulle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatorie) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie.
2. L'appellante sostiene che, nel caso di specie, la giurisdizione sarebbe comunque del giudice amministrativo in quanto i ricorrenti non lamentano la violazione dei diritti afferenti la loro collocazione, ma impugnano il d.m. n. 44 del 2011, nella misura in cui tale provvedimento preclude la possibilità di nuovi inserimenti
3. Rileva il Collegio che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto, al di là del petitum formale, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi.
Come la richiamata giurisprudenza ha precisato, infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.
Ciò vale certamente anche per gli atti che precludono l’inserimento nelle graduatorie, come avviene nel caso di specie.
4. L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.