Consiglio di Stato, sez. IV, decreto cautelare 2023-07-07, n. 202302775

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, decreto cautelare 2023-07-07, n. 202302775
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302775
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 05831/2023 REG.RIC.

N. 02775/2023 REG.PROV.CAU.

N. 05831/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5831 del 2023, proposto da
Orte S.r.l.s, Rapa Iti Società Agricola S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati R N e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R N in Roma, via Carlo Poma n. 2;

contro

Comune di Otranto, Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 00344/2023, del 23 giugno 2023, resa tra le parti, sul ricorso per l'annullamento, previa sospensione e misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.:

a) del parere contrario ex art. 9 della L.R. n. 30/2006, comunicato alla società RAPA ITI srl con nota prot. n. 191 del 23.3.2023 dall'Ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase relativo al “Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di un fabbricato e della relativa pertinenza. Località Cannile foglio 46 particella 31 e particella 14 sub 1, 2 e 3”;

b) del provvedimento di “annullamento in autotutela della CILA n. 57/22 prot. n. 4111 del 10.3.2022 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un fabbricato e dell'area di pertinenza in località Cannile foglio 46 p.lla 31 e p.lla 14 sub 1, 2 e 3” in data 13.4.2023 comunicata alla società RAPA ITI srl via pec con nota del 14.4.2023 da diverso Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Otranto;

c) del provvedimento di “annullamento in autotutela della CILA prot. n. 12278 del 5.7.2021 per la posa di elementi di arredo (fgl. 46 p.lle 14 e 31) si sensi dell'art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e sm.i.” in data 13 aprile 2023, comunicata alla società Orte srl via pec con nota del 14.4.2023 da diverso Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Otranto;

d) del provvedimento del Responsabile del Servizio SUAP del 17.4.2023, con cui la società Orte srl è stata diffidata “a non utilizzare l'area esterna al manufatto adibito all'attività di bar, denominato “Orte” per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'utilizzo dei relativi arredi a complemento dell'attività di che trattasi, in mancanza delle autorizzazioni e/o pareri degli Enti competenti, della necessaria conformità urbanistica e/o della destinazione d'uso richiesta, e in ogni caso dei prescritti titoli edilizi che determinano l'idoneità dell'area per tale uso”;

nonché per l'accertamento del diritto della società Orte srl ad esercitare l'attività di somministrazione anche sulle aree esterne di pertinenza del locale commerciale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi degli artt. 56 e 62, co. 2, c.p.a.;

Vista, altresì, l’istanza in via subordinata di abbreviazione dei termini;

Visto l’art. 53 c.p.a.;

Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “di cui all’articolo 55, comma 5”: ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”;

Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra , deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare;
nonché, in punto di fumus boni iuris , quanto meno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;

Rilevato che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto e paventato dalla parte istante può essere efficacemente oggetto di tutela con l’accoglimento dell’istanza subordinata di abbreviazione dei termini e dunque con la delibazione a breve dell’istanza cautelare in sede collegiale, dove, con i limiti delibativi della predetta sede cautelare, potranno opportunamente essere valutati i profili dedotti, comprensivamente del rapporto col precedente giudicato di primo grado sussistente tra le parti;

Ritenuto, in definitiva, che l’istanza subordinata di abbreviazione dei termini possa essere accolta, con conseguente riduzione dei termini alla metà, giusta il disposto dell’art. 53, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto conseguentemente che - esperiti gli incombenti previsti dall’art. 53, comma 2, c.p.a. a cura della parte richiedente - la trattazione della domanda cautelare vada fissata per l’udienza camerale individuata nel rispetto dei termini indicati dall’art. 55, comma 5, c.p.a., come dimezzati dal presente provvedimento, dando mandato in questi termini alla Segreteria e potendosi fare riferimento, al riguardo, alla camera di consiglio prevista per il 20 luglio 2023.


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