Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-15, n. 202005452

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-15, n. 202005452
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005452
Data del deposito : 15 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2020

N. 05452/2020REG.PROV.COLL.

N. 04906/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4906 del 2012, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C e F T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia n. 133,



contro

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, N P e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N P in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34,



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del Veneto, Sezione III, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente comunicazione di variazione di procuratore e autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le brevi note depositate dalla parte appellante e dal Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 84, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La vicenda in esame riguarda la comunicazione effettuata dalla società appellante, in data 6 dicembre 2010, di variazione del procuratore, ai sensi dell’art. 4 della legge della Regione Veneto n. -OMISSIS-, ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già autorizzata dal Comune di Venezia con atto n. -OMISSIS- in data 6 novembre 1992. A seguito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza, era risultato che il certificato regionale di attestazione di possesso dei requisiti professionali del procuratore, allegato alla suddetta comunicazione di variazione e rilasciato in base ad autocertificazione, non fosse autentico e che il soggetto ivi indicato come procuratore non risultasse nell’elenco regionale dei destinatari di tali certificati.

Perciò, il Comune di Venezia, con nota n. -OMISSIS-, in data 25 novembre 2011, aveva comunicato alla società appellante di aver avviato il procedimento di annullamento della comunicazione di variazione del procuratore e, contestualmente quello di annullamento dell’autorizzazione n. -OMISSIS-. La parte appellante, con nota in data 5 dicembre 2011, aveva quindi effettuato una nuova comunicazione di variazione del procuratore. In seguito, il Comune di Venezia, sulla scorta della direttiva regionale prot. n. 545622 in data 23 novembre 2011, richiamati gli art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 4 della citata l.r. n. -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, aveva annullato la prima comunicazione di variazione di procuratore effettuata dalla società, nonché l’autorizzazione n. -OMISSIS-, e aveva disposto la chiusura dell’attività.

2. L’odierna appellante impugnava quindi il provvedimento n. -OMISSIS-davanti al T che respingeva il ricorso, ritenendo che il Comune intimato avesse dato corretta applicazione all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dai benefici richiesti con false autocertificazioni, disponendo in base a tale norma anche l’annullamento dell’autorizzazione n. -OMISSIS-. Secondo il primo giudice, tale articolo stabilisce norme speciali, che prevalgono, in quanto tali, sulla disciplina di carattere generale in merito alla cessazione dell’attività degli esercizi commerciali contenuta nell’art. 32, commi 3 e 9, della l.r. n. -OMISSIS- e nell’art. 17- ter del R.D. n. 773/1931, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) richiamato dal medesimo art. 32; inoltre, dall’art. 21 della l. n. 241/1990 discende il divieto di attività conformativa (“ In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria ”) e l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 consente il cumulo della decadenza con sanzioni amministrative. La circostanza che la falsa certificazione riguardasse solo un segmento temporale dell’attività di somministrazione non poteva ostare all’adozione dell’atto impugnato, dovendosi evitare applicazioni elusive della disciplina regionale.

3. Con il presente appello, la società ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata per i seguenti profili:

a ) “ Violazione di legge in relazione all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 32 della L.R. n. -OMISSIS-. Erroneo rigetto della domanda di variazione dei requisiti professionali. Eccesso di potere per contraddittorietà endoprocedimentale ”: con nota prot. n. -OMISSIS-/2011, recante avviso di avvio del procedimento di annullamento, il Comune appellato aveva premesso che, dopo l’accertamento effettuato da parte della Guardia di Finanza, la società non aveva più effettuato comunicazioni di modifica della variazione di procuratore, suscitando così nella medesima società il convincimento che, con una tale comunicazione, il procedimento di annullamento sarebbe stato archiviato; perciò l’appellante aveva trasmesso una nuova comunicazione di variazione di procuratore, soggetto avente i prescritti requisiti professionali, ignorata dal Comune di Venezia; la decadenza prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 avrebbe dovuto concernere solo la prima

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