Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-06-10, n. 201003720

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-06-10, n. 201003720
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003720
Data del deposito : 10 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00793/2010 REG.RIC.

N. 03720/2010 REG.DEC.

N. 00793/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 793 del 2010, proposto da:
S D, rappresentato e difeso dagli avv. L A, A L, M G M, A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, piazza Adriana, 20;



contro

R M M, Z S, rappresentati e difesi dall'avv. B G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;



nei confronti di

Comune di Minerbio;



per la riforma della sentenza n.2119 del 2009 depositata in data 2 novembre 2009 con la quale il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso proposto dalla signora Mortara Raffaella Marianna per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Minerbio (n.18 del 19 luglio 2007) in favore del signor D Sergio avente ad oggetto la costruzione di un magazzino e abitazione agricola da eseguirsi in S.Donato 74 a Minerbio.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R M M e di Z S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Vetrò, su delega di Police, e Graziosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna la signora Mortara Raffaella Marianna impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Minerbio (n.18 del 19 luglio 2007) in favore del signor D Sergio, avente ad oggetto la costruzione di un magazzino e abitazione agricola da eseguirsi in S.Donato 74 a Minerbio.

La ricorrente, proprietaria di un terreno confinante con le proprietà del signor S D, deduceva le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Veniva dedotta violazione dell’art. 4.6. del Piano regolatore generale e eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la costruzione della nuova abitazione residenziale in zona agricola viene giustificata con le esigenze abitative del figlio del titolare della azienda agricola in relazione alle previsioni di tale articolo, che consente interventi di nuova costruzione (uso D1) “per la realizzazione di abitazioni per nuclei familiari di consanguinei fino al II grado di parentela che forniscono lavoro in azienda a tempo pieno o parziale (familiari coadiuvanti)”. Nella specie, invece, il figlio lavora in una azienda metalmeccanica e la relazione tecnica allegata non consente di individuare la effettiva sussistenza di un rapporto di collaborazione con il padre da parte del figlio né la consistenza di tale rapporto, che deve avere caratteristiche di regolarità e costanza.

Veniva dedotta: violazione dell’art. 4.6 del PRG, anche perché il nuovo immobile non veniva collocato all’interno del corpo aziendale dove si trovano già gli altri fabbricati; violazione del vincolo apposto dal PRG che ha delimitato una parte della zona come “area di tutela di particolari elementi di interesse storico, paesaggistico o ambientale”, sia in relazione alla collocazione dell’immobile, sia per la mancanza della necessaria autorizzazione ambientale; violazione del punto 6.2 dell’articolo 4.6 su menzionato, in quanto l’intervento poteva essere realizzato solo a seguito della presentazione di un Piano di sviluppo aziendale previsto per gli interventi edilizi che interessano aziende classificabili nella tipologia “C”; in via subordinata veniva dedotta la illegittimità delle norme del Piano regolatore generale, nella parte in cui consentono interventi di nuova costruzione a favore dei familiari coadiuvanti dell’imprenditore agricolo in relazione alle previsioni dell’articolo 40 l.r.47/1978 e all’art. 6 l.r.18/1977, che prevederebbero specifici requisiti per la figura del familiare coadiuvante.

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