Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-20, n. 202205079

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-20, n. 202205079
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205079
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 05079/2022REG.PROV.COLL.

N. 02842/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2842 del 2016, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato P K M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F D L in Roma, via Giuseppe Mangili n. 29;

contro

Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C M in Roma, via G.P. Da Palestrina 63;
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario in Campania, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ddell’Asl Napoli 1 Centro, del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario in Campania e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Gli appellanti riferiscono di aver svolto per oltre un ventennio funzioni di medico incaricato all’interno delle Case Circondariali della Regione Campania in applicazione delle disposizioni speciali di cui alla legge n. 740 del 1970 e successive integrazioni e modifiche. Deducono altresì di mantenere un interesse, pur dopo che gli incarichi affidati sono stati interrotti, ad una regolamentazione del rapporto, in via definitiva o provvisoria, che tenga conto della professionalità e della posizione dagli stessi acquisita nello svolgimento di tale attività.

2 – I medesimi, con il ricorso di primo grado e con successivi motivi aggiunti, in particolare avevano lamentato che con il susseguirsi di misure in deroga alla contrattazione collettiva nazionale, peraltro ritenute viziate da palese incompetenza, la Struttura commissariale regionale, anziché immettere all’interno delle figure professionali convenzionali i professionisti ex legge n. 740/70 e anziché far svolgere agli stessi le proprie funzioni all’interno delle case circondariali, aveva sostanzialmente eliminato le predette figure per regolamentare la materia utilizzando il personale delle ASL (convenzionale o dirigenziale), inglobando indebitamente ed irragionevolmente la specifica ed eccezionale funzione della medicina penitenziaria nella regolamentazione ordinaria del Sistema sanitario regionale.

3 – Di conseguenza gli appellanti riferivano che, pur essendosi dedicati per anni allo svolgimento dell’attività medica all’interno delle case circondariali, avevano visto totalmente disconoscere la posizione e la professionalità acquisita, e che per tale ragione avevano pertanto impugnato una regolamentazione ritenuta illegittima.

4 - Il TAR adito ha viceversa negato la sussistenza di un interesse tutelato dotato dei caratteri di immediatezza ed attualità in capo ai ricorrenti, alla luce della lunga vicenda processuale riferita alla regolamentazione in via temporanea del rapporto in esame e dell’ormai intervenuta definizione del contenzioso in sede di ottemperanza.

5 – Quindi, ha argomentato il TAR, seppure in via provvisoria la regolamentazione regionale è stata disciplinata in via commissariale dal DCA n. 149/2014, con il quale sono state adottate modifiche all’accordo integrativo regionale

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