Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501181

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501181
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501181
Data del deposito : 9 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03827/2014 REG.RIC.

N. 01181/2015REG.PROV.COLL.

N. 03827/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3827 del 2014, proposto dal Comune di Cisternino, rappresentato e difeso dall’avvocato N Z, con domicilio eletto presso Luciana Francioso in Roma, viale Parioli 54;

contro

V C, Q B, F C, G C, Cooperativa allevatori Valle d’Itria s.c.a.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G V, T B e A B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
F R, Giuseppina Cecere, Consorzio Ato Br/1;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 1039/2014, resa tra le parti, alcuni provvedimenti relativi alla realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti urbani in un’area agricola sottoposta a tutela paesaggistica


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio ed il successivo appello incidentale di V C, Q B, G C, F C e la Cooperativa Allevatori Valle D’Itria s.c.a.r.l.;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati N Z, G V e A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 Il Comune di Cisternino appella la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il

TAR

Puglia – sez. staccata di Lecce ha accolto in parte i ricorsi nn. di r.g. 1646/2012 e 466/2013, riuniti per connessione, proposti da alcune persone fisiche ed un’impresa cooperativa, parimenti indicati in epigrafe quali odierni appellati, nei confronti degli atti con i quali era stata disposta la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti solidi urbani in un area sita in via Ceglie Messapica, di cui ai terreni censiti al foglio 16, mappali 444, 521 e, in parte 1289, dell’estensione di oltre 4 mila mq, tipizzata dallo strumento urbanistico generale come agricola e soggetta a tutela paesaggistica.

Più precisamente, dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo, in accoglimento parziale del secondo ricorso (iscritto al n. di r.g. 466/2013), il TAR adito annullava la delibera del consiglio comunale n. 61 del 19 dicembre 2012, recante l’approvazione del progetto, avendo rilevato la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, prevista invece dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/Paesaggio, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000;
punto 5.01). Più precisamente, secondo il giudice di primo grado, l’autorizzazione nel caso di specie imposta perché il sito destinato alla localizzazione del centro di raccolta rifiuti è compreso in zona assoggettata alle disposizioni del piano regionale, classificata tra gli « ambiti territoriali estesi, con valore rilevante “B” » in quanto ricadente in « zona trulli » ed in area sottoposta a « vincolo faunistico ».

2. Nel presente appello il Comune di Cisternino premette, in fatto, che l’autorizzazione ambientale è stata rilasciata dalla Regione, nelle more del giudizio di primo grado, con delibera di giunta n. 1801 del 1° ottobre 2013, peraltro non conosciuta dal giudice di primo grado.

In base a tale circostanza l’amministrazione appellante deduce che:

- il TAR ha errato nel non avere tenuto conto del fatto che nelle more del giudizio davanti a sé il sub-procedimento autorizzativo era già stato avviato, con richiesta di cui alla nota n. 9239 del 3 giugno 2013;

- per effetto dell’autorizzazione sopravvenuta al provvedimento impugnato è applicabile la sanatoria processuale ex art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990, palesandosi la contestata localizzazione del centro raccolta di rifiuti alla stregua di una decisione vincolata già ex ante , in seguito al parere favorevole, con prescrizioni, espresso nella seduta del 15 giugno 2012 (n. 154) dalla commissione locale del paesaggio, istituita tra i Comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo;

- il TAR non ha all’uopo esercitato i poteri istruttori previsti dall’art. 63 cod. proc. amm., al fine di accertare effettivamente la sussistenza della illegittimità ex adverso prospettata;

- è sopravvenuta la carenza di interesse degli originari ricorrenti.

3. Si sono costituiti in resistenza i ricorrenti originari.

Questi ultimi hanno in limine eccepito l’inammissibilità ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. della produzione documentale della citata delibera giuntale n. 1801 del 1° ottobre 2013 e riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal TAR.

4. Disposta da questa Sezione la sospensione dell’esecutività della sentenza (ordinanza cautelare n. 2622 del 17 giugno 2014), gli appellati hanno quindi proposto appello incidentale autonomo ed in parte condizionato, nel quale:

a) contestano la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse resa dal TAR con riguardo al loro ricorso iscritto al n. di r.g. 1464/2012, rivolto agli atti prodromici alla citata delibera consiliare n. 61 del 19 dicembre 2012, annullata in accoglimento del ricorso n. 466/2013;

b) lamentano l’omessa pronuncia sulle censure di violazione ex art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere e travisamento dei fatti contenute in quest’ultima impugnativa, rivolte alla delibera consiliare annullata in primo grado;

c) subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale, censurano la sentenza del TAR « anche nella parte in cui ha ritenuto fondata la censura della mancata autorizzazione paesaggistica senza tuttavia avere specificato (…) che (…) trattasi dell’autorizzazione in deroga regionale, prevista dall’art.

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