Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-02-17, n. 202501273
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2025
N. 01273/2025REG.PROV.COLL.
N. 00356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2023, proposto dal signor NC PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la funzione pubblica, la Commissione interministeriale RIPAM, il Formez P.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
dei signori FI PA e AL SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Anzisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della signora AC FE, non costituitasi in giudizio;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV, 23 giugno 2022 n. 8537, che ha respinto il ricorso n. 7163/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri- FORMEZ P.a., Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM, concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 17 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, indetto con bando 7 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 77 del 28 settembre 2018:
(ricorso principale)
a) del provvedimento di non ammissione alle prove scritte;
b) del bando di concorso suddetto
(I e II motivi aggiunti, depositati il giorno 17 dicembre 2020 e il giorno 22 gennaio 2021)
c) della graduatoria approvata;
(III motivi aggiunti, depositati il giorno 10 gennaio 2021)
d) del provvedimento 4 gennaio 2021, di approvazione della graduatoria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. NC Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’art. 19 del d.l. 9 febbraio 2017 n.8, come convertito dalla l. 7 aprile 2017 n.45, al comma 1, considerata la “ necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile ” e per le esigenze del Dipartimento relativo, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire “ un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile ”; al successivo comma 2 quater ha poi previsto che la Presidenza stessa “ ai fini dello svolgimento del concorso ” in questione potesse “ avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 ”, meglio nota come Commissione RIPAM.
2. La Commissione RIPAM, con bando 7 settembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV- Concorsi ed esami 28 settembre 2018 n.77 (doc. 2 ricorso I grado) ha indetto il concorso in questione per assumere complessivamente diciassette unità di personale dirigenziale, le tredici previste dalla norma da inquadrare appunto nei ruoli della protezione civile e ulteriori quattro da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio; dei tredici posti da inquadrare nei ruoli della protezione civile, otto erano per il profilo tecnico operativo di “ dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione civile ” (doc. 2 ricorso I grado, cit.).
3. Nelle premesse del bando, la stessa Commissione ha dichiarato di procedere “ vista la nota prot. DFP 62987 del 6 novembre 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara che intende avvalersi, per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, del supporto della Commissione RIPAM, come previsto dalla citata normativa ” (doc. 2 ricorso I grado, cit.).
4. Per quanto qui interessa, il bando contiene le previsioni che ora si riassumono (v. sempre doc. 2 ricorso I grado, cit.).
4.1 All’art. 3, il bando prevede le prove di concorso, consistenti in un’eventuale preselezione, attuabile nel caso di candidature particolarmente numerose, in una fase selettiva scritta e in una prova orale a carattere interdisciplinare sulle materie delle prove scritte.
4.2 Sempre all’art. 3 il bando precisa che la fase selettiva scritta comprende due prove, “ la prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali attinenti alla specifica area professionale dirigenziale relativa al posto oggetto del bando di concorso e consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica ” e la seconda “ a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di uno o più atti e/o provvedimenti finalizzati alla soluzione di casi specifici e/o all’individuazione di soluzioni gestionali relative a una o più delle materie oggetto della prima prova scritta, dalla quale possa evincersi l’attitudine del candidato alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ”.
4.3 All’art. 6, il bando prevede che la Commissione RIPAM “nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni ed integrazioni”.
4.4 In concreto, come da verbale 16 gennaio 2019 n.2 (doc. 4 in I grado amministrazione) la Commissione RIPAM ha scelto i membri della commissione esaminatrice in