Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201432
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 01432/2022REG.PROV.COLL.
N. 08490/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.a.r per il --OMISSIS-, sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e preso atto della richiesta di passaggio in decisione del difensore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR -OMISSIS-, Sezione prima Bis, n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa del 31 ottobre 2016, con cui era stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 7° corso triennale (2017-2020) di 546 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, e per l'accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di procedere previamente allo scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per 400 allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata D.C.C. prot. n. 15094 del 24/7/2014.
2. L’interessato partecipava al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 (poi ampliato a 481) allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito con Decreto del Capo del Corpo forestale 23/11/2011, classificandosi tra gli idonei non vincitori.
2.1 Con ricorso di primo grado lamentava che, in violazione dell’art 35, comma 5 ter , D.lgs. 165/2001, dell’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (che aveva assorbito il Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs 177/2016), anziché procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace, avesse emanato un nuovo bando, volto al reclutamento di 546 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, da ammettere al corso triennale al reclutamento.
2.2 Il TAR -OMISSIS- con la sentenza segnata in epigrafe respingeva il ricorso non ravvisando, nel caso di specie, alcun obbligo per l’amministrazione di scorrimento della graduatoria, sia per la specificità dell’ordinamento militare, che impone una specifica cadenza annuale delle ordinarie procedure concorsuali, sia per la circostanza che la graduatoria riguardava un concorso indetto da una diversa amministrazione, sia per la previsione di un termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio della facoltà di proroga delle graduatorie vigenti (art 688, comma 7, d.lgs 66/2010), da ritenersi ormai decorso al momento dell’indizione del nuovo concorso.
3. Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza sulla scorta di articolati motivi, tutti incentrati sull’applicabilità anche all’Arma dei Carabinieri dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti sancito, in via generale, per le pubbliche amministrazioni dall’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3.1 Deduce, in particolare, l’appellante che:
- l’art. 1, comma 365, della l.11 dicembre 2016, n. 232, sopravvenuto rispetto alla giurisprudenza citata dal TAR a sostegno della tesi negativa, conferma l’applicazione dell’obbligo di utilizzo delle graduatorie vigenti, sancito dall’art 4 d.l. 101/2013, anche ai Corpi di Polizia e ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
-l’art. 4 d.l. 101/2013 dispone la proroga delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, tra cui rientra indubbiamente il Comando dell’Arma dei Carabinieri;
-erroneamente il Tar ha ravvisato una ragione ostativa all’accoglimento del ricorso nella formulazione dell’art. 688, comma 7, d.lgs 66/2010, secondo cui i termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, del concorso per l'ammissione al corso biennale possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. La norma, nella parte in cui contempla la mera facoltà di proroga, è superata dal citato d.l. 101/2013 che ha prorogato ex lege tutte le graduatorie. La disposizione, inoltre, riferendosi al corso biennale non è applicabile al ricorrente che chiede di essere ammesso al corso triennale per allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri;
-il Tar ha omesso di considerare che la graduatoria, in cui è inserito, nasce come atto conclusivo di un concorso indetto dal disciolto corpo forestale dello Stato, il quale, in quanto “corpo civile”, era pacificamente assoggettato alle disposizioni di cui all’art 35, comma 5 ter , d lgs 165/2001. Difettano, comunque, nel d.lgs 177/2016 norme transitorie volte a limitare o ad escludere l’utilizzo della precitata graduatoria o ad incidere sulla sua efficacia temporale;
- non ha pregio l’assunto del Tar secondo cui il fatto che l’Arma dei Carabinieri sia subentrata al Corpo Forestale dello Stato, ex artt. 7 e 18, d.lgs 177/2016 renderebbe maggiormente pretestuosa la richiesta di scorrimento della graduatoria, in quanto l’Arma ha assorbito non solo il personale del Corpo forestale, ma anche i suoi beni e le sue risorse finanziarie (cfr. art. 13);
-poiché l’Arma dei Carabinieri conta su 422 assunzioni a fronte di un concorso invece bandito per 546 allievi marescialli da immettere al Corso (2017 – 2020), il restante fabbisogno ben può essere colmato ricorrendo quindi allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
3.2 In subordine, l’appellante eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 688, comma 7, del d. lgs 66/2010, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto non si rinvengono ragioni giustificatrici del più breve termine di vigenza delle graduatorie in parola rispetto a quelle afferenti ai diversi concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni o a quelli, addirittura, banditi dalla stessa amministrazione per ruoli diversi. Chiede, inoltre, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per violazione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea, dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea e dei principi di cui alla risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C che impongono agli Stati membri, tra cui l’Italia, di evitare disavanzi di bilancio, mediante una oculata gestione delle proprie risorse pubbliche.
4. In data 8 gennaio 2018 si è costituito il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
5. Le parti hanno depositato memorie e memorie di replica, istando per la reiezione dell’appello.
6. Con ordinanza cautelare n. 79 del 17 gennaio 2018 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata.
7. All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
L’appellante formula una serie di articolate censure, che possono essere