Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-17, n. 202404446

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-17, n. 202404446
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404446
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 04446/2024REG.PROV.COLL.

N. 04396/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4396 del 2020, proposto da
Astetrasparenti.It s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L V, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore , Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del presidente in carica, Tribunale di Roma, in persona del presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
Presidente del Tribunale di Roma, Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. 4658/2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Tribunale di Roma;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 8 maggio 2024 il consigliere F F, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società odierna appellante, la quale come da ella dedotto « svolge il servizio di gestione delle vendite telematiche per conto dei Tribunali e, possedendone tutti i requisiti, è iscritta nell’apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, al numero 38 », agisce nel presente giudizio contro gli atti con cui, sul presupposto che il Tribunale di Roma avesse avviato nell’anno 2018 una procedura selettiva di affidamento del servizio di gestione delle vendite telematiche relative alle esecuzioni immobiliari iscritte presso l’ufficio giudiziario, da tale procedura di affidamento la medesima società sarebbe in tesi stata illegittimamente esclusa. Più precisamente, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma venivano impugnati: in via di principalità, la nota di prot. 10439 del 19 luglio 2019 del presidente del Tribunale di Roma, con cui sarebbe stata disposta la contestata esclusione; inoltre, per quanto di interesse: la delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 23 maggio 2018, recante la (n) uova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari: risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche e aggiornamento della modulistica ); e le istruzioni al professionista delegato per gli anni 2018 e 2019, adottate dal presidente della IV sezione civile del Tribunale di Roma.

2. Più precisamente, con la menzionata nota presidenziale, emessa in riscontro ad una richiesta di informazioni della società ricorrente, veniva ad essa comunicato che l’offerta presentata per ricevere incarichi di gestione delle vendite telematiche era stata valutata dai magistrati preposti alle procedure esecutive non conforme alla menzionata delibera consiliare « con riferimento sia alla pregressa esperienza in materia di vendite telematiche immobiliari, sia alle condizioni economiche praticate »; ed era ulteriormente precisato che non era in corso alcuna procedura di affidamento del servizio per la gestione delle vendite telematiche. La delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 23 maggio 2018 era impugnata nella misura in cui con essa era previsto che gli incarichi affidati dai singoli giudici dell’esecuzione dovessero essere disposti in conformità al criterio della « rotazione temperata », secondo i seguenti parametri: « prezzo, esperienze maturate nel settore delle esecuzioni forzate, qualità dei servizi offerti, assistenza garantita ecc. ». Le menzionate istruzioni del presidente della IV sezione civile del Tribunale al professionista delegato erano impugnate nella parte in cui, nell’impartire ai giudici dell’esecuzione le direttive da seguire in materia, si facevano menzione tra i possibili affidatari degli incarichi di soli due operatori economici, tra i quali non era inclusa la società ricorrente.

3. Il ricorso così impostato era dichiarato inammissibile dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe.

4. A fondamento della statuizione in rito veniva statuito che la nota presidenziale impugnata in via di principalità non era stata emessa nell’ambito di una procedura selettiva, per cui non era qualificabile come atto di esclusione da essa, come invece supposto dalla società ricorrente. Veniva al riguardo precisato che, come ricavabile dalla medesima nota, a quest’ultima non era stato affidato alcun incarico « perché i magistrati addetti alle procedure esecutive hanno ritenuto non conveniente la relativa nomina, tenuto conto del non equilibrato rapporto tra prezzo, qualità del servizio ed esperienza ». Per quanto concerne la sopra menzionata delibera del Consiglio superiore del 23 maggio 2018, la dichiarazione di inammissibilità veniva invece fondata sul rilievo che questo atto era qualificabile come di carattere generale, privo pertanto lesività della sfera giuridica della ricorrente, e pertanto impugnabile in ipotesi solo unitamente all’atto applicativo, nel caso di specie non adottato.

5. Con il presente appello, in resistenza del quale si sono costituiti il Consiglio superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, la società originaria ricorrente ha censurato la dichiarazione di inammissibilità motivata nei termini ora richiamati e ha riproposto le censure di legittimità nei confronti degli atti impugnati in primo grado, ivi compresa la questione, dedotta in via subordinata, di conformità al diritto euro-unitario della normativa di legge interna che escluderebbe il servizio di vendita telematica relativo alle esecuzioni immobiliari da quella sui contratti pubblici.



DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello viene dedotto che diversamente da quanto statuito dalla sentenza impugnata, l’interesse ad agire della società ricorrente contro gli atti impugnati nel presente giudizio sarebbe insito nel fatto che l’offerta per assumere incarichi di gestione del servizio di vendite telematiche a suo tempo presentata al Tribunale di Roma non è stata posta nelle condizioni di essere valutata, a causa del fatto che non è stato mai svolto il necessario sopralluogo presso la sala d’aste utilizzata dalla ricorrente. La motivazione espressa dalla sentenza a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, incentrata sulla negativa valutazione dell’offerta da parte dei giudici dell’esecuzione, sarebbe quindi riferita ad una circostanza non decisiva, posto che l’atto impugnato, qualificabile come « arresto procedimentale intermedio », impedirebbe in radice l’iscrizione della società ricorrente negli elenchi dei gestori del servizio tenuto dall’ufficio giudiziario. Ne sarebbe derivato un effetto di « selezione a monte » degli operatori economici ammessi a ricevere incarichi, conseguenza dell’avere illegittimamente ascritto ai « requisiti di partecipazione alla gara » un elemento dell’offerta quale in tesi sarebbe il possesso di un’adeguata sala d’aste. Sotto un distinto profilo, a comprova del fatto che il Tribunale di Roma avrebbe a suo tempo indetto una procedura di affidamento per l’affidamento del servizio viene addotta la circostanza che l’elenco dei gestori « nominabili » formato all’esito della valutazione delle schede di offerta inviate dagli operatori economici, su sollecitazione dello stesso ufficio giudiziario, reca un numero di iscritti minore alle offerte medesime. A quest’ultimo riguardo si aggiunge che quand’anche astrattamente non vincolante l’elenco in questione avrebbe comunque una influenza di fatto nell’orientare le scelte del giudice dell’esecuzione nell’affidamento degli incarichi relativi alle vendite forzate, con effetto di violazione della par condicio e degli indirizzi espressi dal Consiglio

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