Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2016-08-05, n. 201603369
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Pubblicato il 05/08/2016
N. 03369/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04358/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4358 del 2016, proposto da Roma Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. G T C.F. TRRGNR60E08F839R, prof. D M T C.F. TRNDCM57A10D612O e L A C.F. LBNLRA83S43A509T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazza S. Bernardo, n. 101;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M C.F. MGNNDR61E21H501Y e A Cavarella C.F. CVRNTN67B18H501G, domiciliata presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 01291/2016, resa tra le parti, concernente demolizione case mobili e ripristino stato dei luoghi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 il Cons. I V e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto che, impregiudicate le questioni di merito che potranno essere più appropriatamente esaminate in occasione della decisione del presente giudizio, risulta allo stato sufficientemente apprezzabile il dedotto requisito del periculum in mora che inducono al momento a lasciare inalterata la situazione esistente, con accoglimento per questo della formulata istanza cautelare;
Ritenuto che conseguentemente si giustifichi la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e che si debba disporre la fissazione dell’udienza di pubblica discussione per una data da stabilire entro il primo trimestre 2017;
Ritenuto infine che sussistano i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;