Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-21, n. 202501480
Rigetto
Sentenza
21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza
21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2025
N. 01480/2025REG.PROV.COLL.
N. 05837/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Alessandro Biamonte per le ricorrenti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, III divisione disciplina, prot. M_D GMIL REG2019 0461458 dell’8 agosto 2019, recante la liquidazione in favore del signor -OMISSIS- della somma di euro 10.000 (comprensiva di Iva e di accessori) a titolo di rimborso per spese legali ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) dalla nota dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli prot. n. 144940 del 24 luglio 2019, recante il presupposto parere di congruità sulla parcella professionale presentata dall’interessato.
2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS-, all’epoca dei fatti appuntato dell’Arma dei carabinieri addetto alla sezione scorte del reparto servizi magistratura di Napoli, venne accusato di avere formato e utilizzato falsi fogli di viaggio per i giorni 28 e 29 settembre 2003, non corrispondenti all’effettivo espletamento del servizio, inducendo in errore l’amministrazione militare e conseguendo, per tal via, un ingiusto profitto monetario;
b) con sentenza del Tribunale militare di Napoli n. -OMISSIS-il suddetto appuntato venne condannato;
c) con sentenza n. -OMISSIS-, poi divenuta irrevocabile, la Corte militare d’appello di Napoli lo assolse « perché il fatto non sussiste ”»;
d) l’interessato presentò istanza di rimborso delle spese legali per un importo complessivo di euro 62.687;
e) l’amministrazione respinse la domanda;
f) con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, accolse il ricorso (n. 1371 del 2015) proposto avverso tale diniego;
g) successivamente sono state emanate le due note già richiamate al paragrafo 1.
3. Dette note sono state impugnate dal signor -OMISSIS- con ricorso n. 4842 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e affidato ad un unico complesso motivo di « Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Violazione del d.m. 127/2004. Violazione dell’art. 18 d.l. 25.3.1997 n. 67. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti ».
4. Il Ministero della difesa si è costituto nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS-, il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha reputato legittima la riduzione del rimborso delle spese legali a 10.000 euro operata dall’amministrazione a fronte della relativa istanza per un importo di euro 62.687, precisando, in sintesi, che « congruo e ragionevole (…) si appalesa l’apprezzamento della Avvocatura erariale che, in una logica equitativa e tenuto conto delle peculiari connotazioni informanti la complessiva vicenda processuale che ne occupa, ha riconosciuto il compenso di € 10.000,00 per il singolo imputato assolto (…) l’istituto del rimborso delle spese legali, disciplinato dalla normativa in esame, si giustifica per evidenti ragioni di ordine equitativo ed ha carattere di indennizzo , e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto (CdS n. 1925/2017). (…) La motivazione del ridetto parere “limitativo” (…) fonda su considerata di carattere assoluto , essendo TU CU evidente che la esazione della somma richiesta – per il singolo imputato assolto, tenuto conto della pluralità di imputati (aventi posizioni sostanzialmente analoghe e/o affini) assistita e difesa dal medesimo patrocinante, assumeva ex se connotazioni di inusitata eccezionalità e straordinarietà , la cui concreta sussistenza, a tacer d’altro, avrebbero dovuto essere puntualmente allegate e comprovate dalla parte istante, non già e non certo attraverso la mera esibizione della parcella del difensore, ove di tale eccezionalità e straordinarietà non v’è veruna puntuale allegazione né, tampoco, dimostrazione (…) Di qui la ragionevolezza e la logicità dell’operato della Amministrazione – e, a monte, del giudizio tecnico formulato dalla Avvocatura erariale – con la riduzione dell’importo da rimborsare entro limiti che sfuggono a qualsivoglia forma di censura del genere di quelle che solo in questa sede possono rilevare (…) Né può rilevare quanto liquidato in relazione ad altro coimputato, atteso che (…) è giustappunto la congerie di imputati difesi dal medesimo difensore – in relazione a vicenda unitaria e non connotata da peculiare complessità – a rendere congrua e ragionevole la determinazione assunta dalla Amministrazione in relazione alla “singola” posizione (…) la entità non certo irrilevante del compenso complessivo riconosciuto al difensore, riveniente dalla sommatoria degli importi riconosciuti singulatim per ciascuno degli imputati assolti, a definitivamente persuadere della legittimità delle determinazioni quivi censurate ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 20 giugno 2022 e in data 15 luglio 2022 – le signore -OMISSIS-, in qualità di eredi del defunto signor -OMISSIS-, hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo e formulato altresì istanza cautelare.
7. Con atto depositato il 21 luglio 2022 le appellanti hanno chiesto « disporsi il rinvio al merito della decisione cautelare, soprassedendo sulla sua trattazione in camera di consiglio ».
8. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
9. In vista dell’udienza di discussione l’amministrazione statale ha depositato memoria di replica in data 21 gennaio 2025.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, nel corso della quale non è stata coltivata la domanda cautelare.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 11 del gravame – le appellanti hanno lamentato « Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Violazione del d.m. 127/2004. Violazione dell’art. 18 d.l. 25.3.1997 n. 67. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti ».
In sintesi le interessate hanno dedotto che: « L’atto gravato in primo grado è in realtà illegittimo laddove