Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-09, n. 201600528
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N. 00528/2016REG.PROV.COLL.
N. 04461/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4461 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, F L, con domicilio eletto presso Enrico Di Ienno in Roma, viale Mazzini, 33;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 04720/2013, resa tra le parti, concernente trattenimento in servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e udito per il ricorrente l’avv. F T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sergente -OMISSIS-, militare in ferma volontaria nel Corpo degli equipaggi militari marittimi della Scuola sottufficiali di Taranto, è stato prosciolto d’autorità - a decorrere dal 10 marzo 1988 - per scarso rendimento e cattiva condotta.
Il provvedimento è stato annullato dal T.A.R. per la Liguria, sez. I, con sentenza 8 aprile 1992, n. 175, confermata in grado di appello (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 1996, n. 873).
L’Amministrazione militare ha quindi provveduto alla ricostruzione della carriera dalla data del proscioglimento annullato sino al termine naturale della ferma (15 marzo 1998).
Il militare ha impugnato tale provvedimento chiedendo l’estensione della ricostruzione della carriera, con un ricorso che il T.A.R. per la Liguria, sez. II, ha accolto con sentenza 5 febbraio 2009, n. 175.
Con sentenza 24 settembre 2013, n. 4720, la Sezione ha accolto in parte l’appello dell’Amministrazione della difesa. Per l’effetto, ha confermato l’annullamento disposto dal T.A.R. del provvedimento di ricostruzione di carriera e ha prescritto all’Amministrazione di rideterminarsi mediante la restitutio in integrum , a fini giuridici ed economici, tenendo conto esclusivamente dell’estensione della ferma volontaria - ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 10 maggio 1983 - per tutta la durata della procedura concorsuale per il transito in servizio permanente, per la quale il militare aveva fatto domanda.
Con decreto 11 febbraio 2014, il Ministero della difesa ha disposto che l’allora -OMISSIS- fosse da considerarsi in servizio sino a tutto il 30 novembre 1988, data di espletamento del concorso.
Contro tale provvedimento il signor -OMISSIS- ha agito in via di ottemperanza. Egli ricorda di aver presentato a suo tempo domanda di partecipazione al concorso per il transito in s.p.e., di non aver potuto partecipare a causa del provvedimento di cessazione dalla ferma, poi annullato dal G.A.
Egli avrebbe avuto dunque il pieno diritto di sostenere le prove concorsuali, come riconosciuto - con effetto ora per allora - dal T.A.R. con la sentenza n. 175/2009. Pertanto dovrebbe essere considerato in servizio sino all’espletamento delle operazioni concorsuali e congedato solo dopo avere partecipato alle prove d’esame, in caso di eventuale esito negativo.
Il decreto del Ministero della difesa, privo peraltro del riconoscimento dei diritti economici pure per il periodo considerato, avrebbe male interpretato la sentenza ottemperanda, come se questa si riferisse al concorso concretamente svoltosi nel 1988 senza la partecipazione dell’interessato, e sarebbe dunque elusivo del giudicato.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza svolgere difese, ma depositando copia del decreto adottato in via di ottemperanza e di una nota con cui, per gli aspetti economici della vertenza, è stata interessata la Direzione di Commissariato.
Alla camera di consiglio del 17 novembre 2015, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.
In sostanza, il ricorrente chiede di essere ammesso allo svolgimento delle prove di concorso e di essere considerato in servizio sino alla conclusione delle operazioni relative.
Senonché proprio la sentenza della Sezione n. 4720/2013 ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 34, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, negando dunque l’equiparazione alla cessazione delle cause di temporaneo impedimento, ai fini della partecipazione alle procedure di avanzamento, dell’annullamento di una causa risolutiva del servizio, impeditiva della partecipazione al concorso per il transito in servizio permanente.
Correttamente dunque l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza della Sezione n. 4720/2013 intendendola riferita al fatto storico della conclusione delle operazioni di concorso del 1988, e cioè al 30 novembre 1988.
Per quanto concerne il riconoscimento economico, dalla documentazione prodotta appare che la sentenza è in via di esecuzione.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Considerata la natura della controversia, il Collegio ritiene di limitarle nella misura indicata nel dispositivo.