Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-04-24, n. 201202420
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02420/2012REG.PROV.COLL.
N. 06794/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2002, proposto da:
D C C, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Giovanni Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, 23;
contro
Regione Puglia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 03138/2001, resa tra le parti, concernente corresponsione indennità di missione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. A P e udito per la parte appellante l’ avvocati Mastroviti su delega di Petrarota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dottor Carlo Di Cillo ha impugnato, per la parte de qua , la sentenza del T.A.R. Puglia – Sezione di Bari n. 3138/2001, che ha accolto in parte il suo ricorso per l’annullamento della determinazione della Giunta regionale n. 929 del 21 febbraio 1994 e della nota del settore del Personale prot. 30.08136/P in data 04.03.1994, disponendosi tuttavia che il trattamento di missione spettante all’appellante deve essere limitato al periodo di 240 giorni compreso tra il 1 febbraio 1980 e il 16 ottobre 1980.
Il capo della sentenza che afferisce all’annullamento degli atti impugnati non è oggetto di gravame. E’ invece impugnata la parte che limita il trattamento di missione ai primi 240 giorni.
2. – La sentenza, per la parte impugnata, si basa sulla disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 417 del 1978, che stabilisce che il trattamento di missione “cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località”.
Secondo la costante giurisprudenza si tratta di un principio di carattere generale valido per tutti i dipendenti civili dello Stato, che si estende al personale delle Unità sanitarie locali, stante il rinvio contenuto nell’art. 43 del DPR n. 761/1979. Tale norma estende espressamente al personale delle USL il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato.
La previsione di una durata massima del trattamento di missione (distinta da quella della missione) è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/1992.
3. – L’appellante contesta sul punto la sentenza affermando che il comando è stato disposto ed è disciplinato dall’art. 100 della legge regionale n. 18/1974 espressamente citato nella delibera della Giunta Regionale n. 7682/1979, che lo ha disposto. Tale disposizione fa riferimento ad un quadro normativo costituito dall’art.19 della legge n. 386/1974 e dall’art. 44 del DPR n. 761/1979, che dispongono, in diversi contesti, le modalità per fornire le regioni delle professionalità occorrenti per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. In materia l’appellante cita la giurisprudenza consolidata per la quale “Al personale comandato a prestare Servizio presso la regione per le esigenze connesse al primo avvio della riforma sanitaria, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 386/1974 spetta l’indennità di missione in via continuativa, fino al momento di inquadramento nei ruoli o di trasferimento della residenza nel luogo di attività” ( sentenza del TAR Lombardia, Sezione di Milano, 23.6.1982, n. 450 e numerose altre).
L’appellante richiama poi la normativa statale e regionale che disciplina la posizione di comando del personale nella prima fase di avvio delle attività delle USL a dimostrazione ulteriore che la sua posizione di comando era disciplinata dallo specifico sistema normativo connesso alla formazione e primo funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dalle leggi regionali che ne costituiscono applicazione in Puglia.
4. - La regione Puglia non si è costituita in appello.
5. - Il Collegio giudica non fondato l’appello.
5.1. – Risulta dirimente ai fini della soluzione della controversia la portata generale della norma dell’art. 1, comma 3, della legge 417/1978 sulla quale è fondata la sentenza del TAR per la parte impugnata, che, in coerenza con il carattere necessariamente temporaneo del trattamento di missione, pone un limite inderogabile alla sua durata. L’applicazione al personale delle USL della predetta norma è espressamente prevista dall’art. 43 del DPR n. 761/1979 in coerenza con i principi stabiliti dall’articolo 47 della legge n.833/1978 che prevede che l ostato giuridico ed economico del personale delle USL “è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego”.
5.2. – Non si ravvisano nella normativa e nella giurisprudenza richiamata nell’appello, con riferimento alla disciplina del personale comandato per rispondere alle esigenze di funzionamento delle regioni - nelle diverse fasi di riforma del sistema sanitario -, elementi che possono giustificare deroghe alla norma generale che limita a 240 giorni il trattamento di missione del personale statale e di conseguenza di quello delle USL, stante l’esplicito rinvio disposto dell’art.43 del DPR n. 761/1979, proprio con riferimento al trattamento di missione.
6. – L’appello è pertanto respinto e la sentenza del TAR pienamente confermata.
7. - Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.