Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-05, n. 201703328

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-07-05, n. 201703328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703328
Data del deposito : 5 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2017

N. 03328/2017REG.PROV.COLL.

N. 10025/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10.025 del 2016, proposto da:
International Medical For Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F B, F T e M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F T in Roma, largo Messico, 7;

contro

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi (oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;

nei confronti di

Alliance Medical S.r.l. e Fora S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Papi Rossi ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la LOMBARDIA – MILANO, Sezione Quarta, n. 2.032/2016, resa tra le parti, concernente la fornitura del servizio di supporto gestionale per l'esecuzione di tomografie a risonanza magnetica e di ecografie occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, nonché di Alliance Medical S.r.l. e Fora S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Consigliere O L e uditi, per l’appellante, l’avvocato F T, per l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, l’avvocato G F F e, per Alliance Medical S.r.l. e Fora S.p.a., l’avvocato Andrea Reggio D'Aci, su delega dichiarata dell’avvocato Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, l’Alliance Medical S.r.l. e la Fora S.p.a. (in breve, Alliance Medical - Fora), hanno impugnato - in uno con il disciplinare di gara, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, come in esposizione, e vari verbali di gara e relativi allegati - chiedendone, previa sospensione, l’annullamento, gli esisti della gara per la fornitura del servizio di supporto gestionale per l’esecuzione di tomografie a risonanza magnetica e di ecografie occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi (oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, in breve

ASST

Lodi) ed il relativo provvedimento di aggiudicazione.

Si sono costituite in giudizio l’Azienda Ospedaliera intimata e la prima classificata della gara, International Medical for Life S.r.l. (in breve, IML), la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale con cui ha eccepito la mancata esclusione della ricorrente sotto molteplici profili.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto i motivi del ricorso incidentale e ha accolto il primo dei motivi del ricorso principale.

Avverso tale decisione ha interposto gravame IML, dolendosi del rigetto del ricorso incidentale e dell’accoglimento del ricorso principale.

Si sono costituite in giudizio l’

ASST

Lodi e le società Alliance Medial – Fora;
queste ultime proponendo appello incidentale, avente ad oggetto i motivi del ricorso in primo grado dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza d’interesse, e censurando la sentenza nella misura in cui si fosse potuto ritenere che gli aspetti non esaminati, aventi priorità logica rispetto al profilo sotto il quale è stato accolto il primo motivo di ricorso, fossero stati implicitamente respinti.

All’udienza dell’8 giungo 2017 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente devono essere trattati i motivi dell’appello principale formulati da IML, con i quali viene censurato il rigetto dei motivi di ricorso incidentale in primo grado.

E’, infatti, infondata l’eccezione di inammissibilità, ex artt. 40 e 42 c.p.a., formulata da Alliance Medical –Fora, secondo la quale IML non avrebbe indicato gli atti che intendeva concretamente impugnare (con il ricorso incidentale s’impugnano gli “atti relativi alla valutazione dell’offerta della costituenda ATI Alliance Medical - Fora” ). Questi, invero, appaiono senz’altro inequivocabilmente individuabili, trattandosi dei verbali della Commissione di gara e dei relativi allegati, nei quali vengono affrontate le singole questioni oggetto di censura.

Ebbene, con il primo motivo d’appello, IML deduce che Alliance Medical - Fora non avrebbero previsto e disciplinato nei loro documenti di gara “la manutenzione ordinaria dei locali” , la quale costituirebbe parte della prestazione oggetto di gara, il tutto in violazione dell’art. 7 del capitolato speciale. Quest’ultimo, invero, ricomprenderebbe espressamente la manutenzione dei locali nelle “modalità di erogazione del servizio” e il capitolato prescriverebbe di predisporre, al punto 5, (in realtà, si tratta dell’art.

6.2.5 del disciplinare di gara, ndr) una relazione sull’organizzazione del servizio, le cui modalità operative avrebbero dovuto essere valutate proprio ai sensi del punto 5 dei criteri di valutazione (previsti dall’art. 9 del disciplinare, ndr).

Il motivo d’appello non merita accoglimento.

Sul punto il primo giudice ha ritenuto che fosse sufficiente la sottoscrizione del capitolato tecnico, mediante la quale sarebbero state accettate implicitamente tutte le relative clausole, e che non fosse necessaria alcuna espressa dichiarazione che impegnasse il concorrente ad eseguire la manutenzione dei locali. Infatti, giusta art.

6.2.9 del disciplinare di gara, la presentazione di apposita relazione sarebbe prevista soltanto per la “manutenzione delle apparecchiature e degli impianti” , oggetto del criterio di valutazione n. 9 di cui all’articolo 9 del disciplinare.

Tale argomentazione appare senz’altro condivisibile e, in ogni modo, va rilevato che il criterio di valutazione n. 5 citato non riguarda affatto la “manutenzione dei locali” , ma “le modalità operative di articolazione del personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo utilizzato per l’erogazione delle prestazioni e per l’attività gestionale del servizio nell’intero arco temporale di apertura del medesimo” . Il profilo della manutenzione dei locali, quindi, non determina attribuzione di punteggio, né costituisce elemento essenziale dell’offerta, con la conseguente insussistenza di qualsivoglia specifico onere di allegazione. Ne segue l’impossibilità di ravvisare alcuna sanzione espulsiva, in caso di eventuali relative lacune.

Con il secondo motivo d’appello viene riproposta, sotto un primo profilo, la censura relativa alla mancata sottoscrizione di diversa documentazione di gara e degli elenchi dei documenti prodotti da Alliance Medical – Fora, imposta dall’articolo 6 del disciplinare di gara.

In particolare, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha osservato che “la ricorrente principale ha fornito alla stazione appaltante un documento, debitamente sottoscritto, avente ad oggetto l’elenco della documentazione prodotta nella quale non ha effettivamente indicato quelli sopra evidenziati, tuttavia dimostrando di aver messo a disposizione, e debitamente sottoscrivendo gli stessi in sede di gara (v. doc. 33)” .

Sostiene l’appellante, che il documento n. 33 di controparte non porterebbe alcuna firma digitale, ma sarebbe un mero screenshot della documentazione amministrativa effettivamente caricata sulla piattaforma. Il documento n. 32 di Alliance Medical – Fora, invece, attesterebbe sì l’avvenuta sottoscrizione, ma del solo documento n. 6.1.19 (elenco della documentazione amministrativa prodotta), per giunta incompleto, mentre non vi sarebbe traccia dell’elenco dei documenti prodotti ai sensi dell’art.

6.2 del disciplinare di gara, anch’esso previsto con firma digitale.

Ebbene, diversamente da come sostenuto nella sentenza di primo grado, i documenti n. 32 e 33 di Alliance - Medical non dimostrano effettivamente che la documentazione oggetto del contendere sia stata sottoscritta o manualmente o digitalmente, ad eccezione del documento ex artt. 6.1.19 – elenco documentazione amministrativa - e 6.1.15 - disciplinare di gara.

Quanto agli elenchi della documentazione prodotta, il primo giudice ha sostenuto, con riguardo all’elenco di cui all’art. 6.1.19, che, alla luce della sua funzione meramente riepilogativa, la parziale completezza dell’elenco non assumesse alcun rilievo ai fini della dimostrazione del possesso di requisiti, per cui non ne sarebbe potuta derivare alcuna esclusione del concorrente.

Ritiene questo Collegio, che, sul punto, l’ iter argomentativo del giudice di primo grado sia del tutto condivisibile e che, alla luce della mera funzione riepilogativa dell’elenco dei documenti, sia quindi privo di qualsivoglia rilievo anche l’apparente totale mancanza dell’elenco ex art. 6.2, atteso che la documentazione tecnica che vi avrebbe dovuto essere ricompresa è stata pacificamente prodotta dalla concorrente.

Per quanto riguarda la mancanza di sottoscrizione della documentazione amministrativa (cfr. paragrafo n. 17 dell’atto d’appello), appare invece decisiva la corretta interpretazione dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi