Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202308413
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 08413/2023REG.PROV.COLL.
N. 04812/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4812 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mazzone, dichiaratosi antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
il Servizio Centrale di Protezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
la Commissione Centrale ex art. 10, comma 1, I. n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera del 27 aprile 2022 della Commissione centrale ex art. 10, comma 1, I. n. -OMISSIS-, con la quale è stato revocato il piano di protezione provvisorio adottato il 10 febbraio 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria depositata dal Ministero dell’interno in data 3 luglio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio il signor --OMISSIS-, collaboratore di giustizia, ha impugnato la delibera con la quale la Commissione Centrale ex art. 10, comma 1, I. n. -OMISSIS-, a seguito di due gravi episodi, uno ai danni della moglie e l’altro di tre ragazze, ha revocato il piano provvisorio di protezione adottato in data 10 febbraio 2021 respingendo altresì la proposta di ammissione ad uno speciale programma di protezione avanzata in suo favore dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia.
2. Con sentenza -OMISSIS- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio, sede di Roma, sez. I ter, ha respinto il ricorso.
3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato il 3 giugno 2023 e depositato il successivo 5 giugno deducendo l’illogicità della motivazione della decisione del Tar sotto diversi profili.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
5. Il Servizio Centrale di Protezione non si è costituito in giudizio.
6. La Commissione Centrale ex art. 10, comma 1, I. n. -OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
7. Con ordinanza -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di sospensione della sentenza -OMISSIS- del Tar Lazio sul rilievo che la revoca del piano di protezione provvisorio non esclude comunque, per l’odierno appellante, l’adozione di misure di tutela “ordinarie” da parte delle Autorità di polizia.
8. All’udienza del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la controversia ha ad oggetto la delibera con la quale la Commissione Centrale ex art. 10, comma 1, I. n. -OMISSIS- ha revocato all’appellante signor --OMISSIS- il piano provvisorio di protezione, adottato in data 10 febbraio 2021, a seguito di due gravi episodi, uno a danno della moglie e l’altro di tre ragazze, respingendo altresì la proposta di ammissione ad uno speciale programma di protezione avanzata in suo favore dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia.
La misura provvisoria di protezione era stata accordata perché il