Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-04-24, n. 201301983

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-04-24, n. 201301983
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301983
Data del deposito : 24 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04955/2011 AFFARE

Numero 01983/2013 e data 24/04/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013




NUMERO AFFARE

04955/2011

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze agenzia del demanio.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società "Ristoro s.n.c.", in persona del legale rappresentante Sig. V M, per l'annullamento, previa sospensiva, delle note dell'Agenzia del Demanio, Filiale Emilia Romagna, prot. n. 2010/24888, prot. n. 2010/24884 e prot. n. 2010/24862, tutte del 23 dicembre 2010, contenenti le seconde richieste di pagamento della somma complessiva di 36.057,51 euro, a titolo di conguaglio per le annualità 2007, 2008 e 2009 del canone demaniale marittimo relativo alla concessione demaniale marittima n. 69/2004.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 2011/19132/DNC del 7 giugno 2011, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il parere reso dalla Sezione in data 13 giugno 2012;

vista la nota dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2012/29885DNC del 31 ottobre 2012;

esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;


PREMESSO:

La società ricorrente, rappresentata legalmente dal Sig. V M, è concessionaria di zona del pubblico demanio marittimo di un manufatto (denominato Ristorante Carter Rest) della superficie di mq. 153,78, situato nel Comune di Cervia, al n. 5 del Lungomare D'Annunzio, adibito ad uso bar e ristorante.

La stessa società è titolare della concessione demaniale marittima n. 69/2004, rilasciata dal Comune di Cervia ed in corso di rinnovo, allo scopo di gestire il predetto bar ristorante.

Con provvedimento del 2.03.2010 n. 10484, rinnovato con nota del 25.5.2010 prot. n. 26134 e nota del 21.09.2010 prot. n. 47311, il Comune di Cervia avviava il procedimento di riscossione dei canoni non corrisposti, con diffida al pagamento delle somme dovute a titolo di canone demaniale per gli anni 2009 e 2010 e a titolo di conguaglio per gli anni 2007, 2008 e 2009, applicando i criteri di calcolo previsti dalla legge n. 296/2006 e i tassi di interesse stabiliti dall'Istat.

Stante il mancato pagamento delle somme richieste, il Comune di Cervia, con nota prot. n. 53346/2010, inviava all'Agenzia del Demanio-Filiale Emilia Romagna richiesta di attivazione del procedimento di riscossione coattiva dell'importo di euro 36.057,51 complessivi. In seguito, detta filiale emetteva, in data 23.12.2010, tre richieste di pagamento con note prot. n. 24888/2010, 24884/2010 e 24862/2010, relative, rispettivamente, agli anni 2007, 2008 e 2009.

Il ricorrente ha, quindi, impugnato tali provvedimenti con il ricorso straordinario in oggetto (notificato il 29 aprile 2011).

Il Ministero ritiene il ricorso infondato, oltre che irricevibile ed inammissibile.

Ne sostiene l'irricevibilità, in quanto tra la data della ricezione dei provvedimenti impugnati e la presentazione del ricorso in esame è intercorso un periodo di tempo superiore ai 120 giorni prescritti.

CONSIDERATO:

Con parere reso dalla Sezione in data 13 giugno 2012, sono stati chiesti al Ministero incombenti istruttori, al fine di acquisire prova certa in ordine alla data di ricezione da parte del ricorrente delle note impugnate. Il Ministero ha adempiuto trasmettendo copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate da cui si desume che le stesse sono pervenute al ricorrente in data 29.12.2010. Considerando che il ricorso straordinario in oggetto risulta notificato in data 29 aprile 2011, ossia oltre il prescritto termine di 120 giorni, il Collegio ritiene che lo stesso sia irricevibile.

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