Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2016-08-10, n. 201603613

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2016-08-10, n. 201603613
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603613
Data del deposito : 10 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2016

N. 03613/2016REG.PROV.COLL.

N. 03697/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Campobasso, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Il signor G D N, rappresentato e difeso dall'avvocato S D P (C.F. DPRSVT63R20F839Y), con domicilio eletto presso Italia Srl Regus Business Centres in Roma, piazza del Popolo, n. 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Molise n. 444 del 2015, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor G D N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti e l’avvocato Marco Petitto su delega dell’avvocato S D P;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. L’appellato, già appartenente al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Campobasso, ha conseguito, in data 12 ottobre 1991, la licenza del porto di pistola per difesa personale.

Nello stesso anno, infatti, aveva subito - presso la gioielleria gestita unitamente alla moglie - una rapina da parte di un affiliato ad un clan camorristico.

La licenza – rilasciata dal Prefetto di Campobasso - è stata rinnovata per otto anni, tenuto anche conto che nel 1993 l’appellato aveva anche denunciato di aver subito un aggressione in relazione ad una vicenda connessa ad un prestito usurario.

1.1 - Nel 1994, però, è stata dismessa la gestione della suddetta gioielleria e nessun altro episodio indicativo di pericolo per l’incolumità dell’appellato si è verificato: la Prefettura di Campobasso, con decreto del 27 febbraio 2001, ha quindi respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola, ritenendo che fossero venuti meno i presupposti per il suo rilascio.

Avverso il diniego il signor D N ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Molise che, con la sentenza del 6 novembre 2003, ha accolto il ricorso.

In esecuzione della sentenza del TAR, l’appellato ha quindi conseguito la licenza di porto di pistola per difesa personale fino al 2006.

1.2 - In data 13 settembre 2006, infatti, la Prefettura ha nuovamente negato il rinnovo della licenza ritenendo che non fosse provato il bisogno dell’arma per difesa personale.

Tale provvedimento è stato però annullato dal

TAR

Molise con sentenza del 13 dicembre 2006 e, in esecuzione di detta decisione, l’appellato ha conseguito nel 2007 il rinnovo della licenza.

1.3 - Con successivi decreti del 3 ottobre 2008, 11 marzo 2009 e 31 agosto 2009 (questi ultimi due decreti sono stati adottati in esecuzione di ordinanze cautelari del

TAR

Molise), la Prefettura di Campobasso ha nuovamente negato il rinnovo del titolo, per «carenza delle condizioni oggettive legittimanti il rinnovo della licenza di polizia, riferite alla gravità ed attualità del rischio per l’incolumità personale del richiedente»: l’Amministrazione, infatti, ha rilevato che le Forze dell’Ordine provinciali avevano costantemente espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza, seppure non vi fossero elementi ostativi con riferimento ai requisiti dell’affidabilità e della buona condotta, non essendo provata la necessità del porto dell’arma.

1.4 - In esecuzione dell’ordinanza cautelare del 18 novembre 2009, la Prefettura ha poi rilasciato all’appellato la licenza, titolo che ha detenuto fino al 2014.

2. - Con la sentenza n. 444 del 2015, il TAR per il Molise ha accolto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, disponendo l’annullamento dei decreti del 3 ottobre 2008, 11 marzo 2009 e 31 agosto 2009.

3. - Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo la violazione dell’art. 42 del TULPS e chiedendo la sospensione cautelare della sentenza.

4. - Si è costituito in giudizio l’appellato, che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi dedotti: l’appellato ha rilevato, in particolare, che l’Amministrazione non avrebbe specificatamente censurato il capo di sentenza che aveva ritenuto irrilevante l’argomento della cessata minaccia, sottolineando come essa sarebbe stata conseguente all’effetto dissuasivo e deterrente derivante dal rilascio della licenza di porto di armi.

Secondo l’appellato, la perdita del porto di armi comporterebbe il riespandersi del rischio di vendette e ritorsioni da parte di esponenti del clan camorristico;
inoltre, la dimostrazione puntuale del bisogno dell’arma sarebbe necessaria solo al momento del primo rilascio della licenza e non nel caso del suo rinnovo, in cui, invece, si invertirebbe l’onere della prova.

L’interessato ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell’appello.

5. - Alla camera di consiglio del 21 luglio 2016, dopo averne dato avviso alle parti, il Collegio si è riservato di definire la controversia con la decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

6. - L’appello è fondato e va dunque accolto.

6.1 – Deve essere innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto l’Amministrazione ha puntualmente censurato la sentenza del

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