Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-08-27, n. 201204617

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-08-27, n. 201204617
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204617
Data del deposito : 27 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02047/2012 REG.RIC.

N. 04617/2012REG.PROV.COLL.

N. 02047/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2012, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. M C F, con domicilio eletto presso Maria Cristina D'Alessandro in Roma, via Flaminia, 366;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00195/2012, resa tra le parti, concernente INIDONEITÀ PSICOFISICA ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi in sostituzione di M C F e Amedeo Elefante (avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig.M A, invalido civile al 100%, veniva sottoposto a nuovi esami psico-fisici in ordine alla sua persistente idoneità alla guida di autoveicoli;
e a seguito di accertamenti medici, la Commissione medica locale di Milano lo giudicava non idoneo alla patente di guida in quanto affetto da cirrosi epatica su base esotossica.

A seguito di opposizione a mezzo di ricorso gerarchico inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il predetto veniva sottoposto dalla Commissione medica delle Ferrovie dello Stato, attivata dal Ministero, ai relativi accertamenti sanitari che si concludevano con la conferma del precedente giudizio di" “non idoneità alla guida di alcun veicolo”, venendo, in particolare l’attuale appellante ritenuto affetto da “epatopatia ad evoluzione cirrotica su base esotossica oltrechè da epilessia con assenza di crisi dal 2005”.

Con decreto del 30 novembre 2010 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti respingeva il ricorso gerarchico proposto dall’A avverso il giudizio di non idoneità alla guida.

L’interessato impugnava tale provvedimento nonché il giudizio reso dalla Commissione medica locale dell’ASL di Milano innanzi al Tar per la Lombardia, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.195/2012 respingeva il proposto ricorso, giudicandolo infondato.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto l’interessato, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico mezzo d’impugnazione le seguenti censure:

difetto di motivazione;
errores in iudicando con riferimento ai vizi di legittimità articolati col ricorso di primo grado e qui riproposti;
violazione e/o falsa applicazione dell’art.110 e 120 del dlgs n.285/92 e s.m.i. con riferimento all’art.320 appendice II lett.F del DPR 495/92, della Direttiva 2009/112 CE;
del D.M. 30/11/2010 di recepimento della direttiva 2009/112/CE;
difetto di motivazione e di istruttoria;
eccesso di potere per sviamento;
omessa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto .

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2012l a causa è stata introitata per la decisione .

DIRITTO

L’appello si appalesa infondato e va perciò respinto.

Oggetto di controversia sono gli atti recanti il giudizio medico-legaledi non idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, assunti dai competenti organismi medico-legali nei confronti del sig. A Maurizio in sede di esame di revisione della patente di guida cui il medesimo è stato sottoposto.

Con l’unico articolato motivo di gravame, l’interessato denuncia l’erroneità dei presupposti posti a fondamento dei giudizi medico legali di non idoneità alla guida di autoveicoli, atteso che la patologia rilevata a carico dell’appellante, costituita da epatopatia su base esotossica, non sarebbe invalidante in ordine alla capacità di guida e comunque i rilievi formulati a suo carico rivelerebbero un modus operandi delle Commissioni mediche sbrigativo e sviato, con conseguente illegittimità dei giudizi resi.

L’assunto difensivo non è condivisibile.

L’art.119 del codice della strada, che dispone in materia di “requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”, al quarto comma stabilisce che l’accertamento di tali requisiti è effettuato dalle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali e che le stesse comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida ai competenti uffici della motorizzazione civile.

Il successivo art.128 prevede che sono sottoposti a visita medica presso la commissione medico- legale, di cui al suindicato art.119, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza, nei medesimi, dei requisiti fisici e psichici prescritti.

In ordine alla normativa qui pertinente, soccorre poi l’art.320, sempre del DPR 16 dicembre 1992 n.495, che richiama l’appendice II, recante l’individuazione delle malattie e delle affezioni,con le specificazioni, per ognuna di essa ivi indicate, che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Per i fini di interesse nella presente controversia, rileva al riguardo la lett. f) della indicata appendice II, relativa a “sostanze psicoattive”, ove è stabilito che: “la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool , stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare autoveicoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio… può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma”.

Tanto premesso, come accennato in fatto, la competente Commissione medica locale ha formulato un giudizio di inidoneità alla guida, confermato a sua volta dal giudizio reso dalla Commissione dell’Unità sanitaria territoriale presso le Ferrovie dello Stato, sulla scorta dell’avvenuta constatazione che l’appellante è affetto da una patologia rientrante nella categoria di affezioni di cui alla suindicata lettera f) dell’allegato II, interferenti sulla capacità di guida, sì da determinarne la non idoneità: ebbene, siffatta circostanza, cioè l’inserimento dell’affezione riscontrata tra le species di patologie descritte dalla norma de qua, produce l’inverarsi della causa giustificativa del provvedimento di non idoneità sfavorevolmente assunto nei confronti del sig. A.

Deve in via prioritariamente logica il Collegio al riguardo rammentare l’orientamento giurisprudenziale più volte affermato da questo Consiglio di Stato, secondo cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici eseguito dalle competenti Commissioni medico-legali costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, propria dell’organo che li esegue, sicché il giudizio reso a conclusione di tali espletati accertamenti è insindacabile e può essere messo in discussione solo per l’esistenza di un macroscopico travisamento dei fatti o di una evidente illogicità (Sez. IV 27 novembre 2011 n.6042;
idem 9 aprile 1999 n. 601;
Sez. V 5 marzo 2001 n. 1247).

Ora, il giudizio diagnostico di non idoneità alla guida per cui è causa, come formulato dalla Commissione medica locale non è illogico, così come la valutazione resa dall’organo medico in questione non risulta affetta da irrazionalità e neppure da contraddittorietà tra i presupposti di fatto e le conclusioni assunte;
e comunque i rilievi di eccesso di potere formulati a carico di detto giudizio non sono evincibili dalla documentazione posta a fondamento degli atti in contestazione.

Il giudizio de quo si fonda, invero, su un presupposto di fatto esistente all’attualità, l’accertata presenza di una affezione costituita da una epatopatia su base esotossica, causata cioè dall’uso di alcool;
e tale fenomeno patologico, rilevato sulla scorta di una insindacabile valutazione discrezionale, ben può farsi rientrare tra le malattie indicate nella categoria di cui al citato allegato II (dipendenza attuale da alcool), come tale interferente con la capacità di guida, al punto da far venir meno, secondo una valutazione predeterminata dalla legge, i requisiti fisici e psichici prescritti per conseguire il titolo alla guida di autoveicoli.

Gli esami cui l’appellante è stato sottoposto hanno una particolare valenza agli effetti del possesso dell’ abilitazione per cui è causa, ove si tenga conto che la Commissione presso le Ferrovie dello Stato oltre a confermare la diagnosi di cirrosi epatica, patologia di per sé ostativa al rilascio del titolo de quo, ha rilevato ulteriori affezioni quali la “vascolopatia cerebrale diffusa con lesioni” e “deficit neuropsicologici”, in un quadro clinico che evidenzia in maniera chiara e sufficientemente motivata cause idonee a suffragare il giudizio di non idoneità alla guida di autoveicoli emesso nei confronti dell’appellante.

In definitiva, il giudizio medico-legale di non idoneità emesso a carico dell’appellante risulta ancorato al venir meno dei requisiti fisici e psichici;
esso non rivela, nella sua formulazione oltreché nel suo accertamento, profili di incongruità e si pone, altresì, in coerenza con la pertinente normativa applicabile, per cui la misura restrittiva assunta costituisce un atto dovuto, imposto dall’avvenuto accertamento delle condizioni di fatto e di diritto richieste dalle disposizioni legislative descrittive dei casi, come quello all’esame, ostativi al rilascio e/o alla permanenza del titolo di guida..

Per quanto suesposto il gravame va respinto, con integrale conferma delle statuizioni assunte dal primo giudice con l’impugnata sentenza.

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

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