Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306460

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306460
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306460
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06460/2023REG.PROV.COLL.

N. 04678/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il Cons. S F;

Viste le istanze depositate dalle parti di passaggio della causa in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso al TAR -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- appartenente al servizio N.O.R.M. di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento del Comandante della Legione Carabinieri -OMISSIS- n. 76/7-5 del 23.3.2020, con cui era stato trasferito d’autorità alla Stazione di -OMISSIS- per incompatibilità ambientale, lamentando l’illegittimità del provvedimento amministrativo sotto molteplici profili (difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; eccesso di potere, irragionevolezza, ingiustizia manifesta; sproporzionalità e sviamento del provvedimento impugnato; violazione artt. 386 e 393 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri; violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento).

2. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice, ritenendo che, a seguito dell’accoglimento, medio tempore sopravvenuto, di una precedente domanda di trasferimento in altra sede presentata dal militare, fosse venuto meno l’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, dichiarava il ricorso improcedibile e disponeva la compensazione delle spese di lite.

3. Con il presente appello il militare ha impugnato detta sentenza, affidando il gravame ai seguenti motivi:

- violazione dei principi sull’interesse a ricorrere, atteso che era stata rappresentata al primo giudice la perdurante ricorrenza di motivi, sia legati al profilo morale, che professionale, che patrimoniale\risarcitorio, che fondavano il perdurante interesse del militare alla declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

- difetto di motivazione dell’atto amministrativo;

- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;

- eccesso di potere, irragionevolezza, ingiustizia manifesta; sproporzionalità e sviamento del provvedimento impugnato;

- violazione artt. 386 e 393 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri;

- violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

4: Si è costituita l’Amministrazione appellata contestando il gravame, sia sotto il profilo della carenza interesse, sia nel merito.

5. Con memoria del 12.5.2023 l’appellante ha insistito per l’accoglimento dei proposti motivi.

5.1. Con nota del 22.5.2023 l’appellante ha prodotto copia del dispositivo di sentenza del -OMISSIS- con cui la Corte Militare di Appello -OMISSIS- ha assolto -OMISSIS- in ordine al reato ascrittogli, con riferimento al rientro anticipato alle ore 12,20, perché il fatto non sussiste, e con riferimento all'interruzione del servizio alle ore 8,35, trattandosi di persona non punibile per la particolare tenuità del fatto.

6. Sulle difese e conclusioni figuranti negli atti versati nel fascicolo telematico, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 13.6.2023.



DIRITTO

7. L’appello è fondato nei limiti infra precisati, ma la riforma non comporta l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

8. Quanto al primo motivo di gravame occorre ricordare che il provvedimento del Comandante della Legione Carabinieri -OMISSIS- del 23.3.2020, con cui il ricorrente è stato trasferito d’autorità per incompatibilità ambientale, è stato emesso a seguito dell’apertura di una indagine nei confronti dell’interessato, il quale veniva indagato per il reato militare di “abbandono di posto e violata consegna aggravata in concorso”, nonché per il reato di “peculato”.

Come emerge dagli atti depositati dall’Amministrazione in primo grado, la notitia criminis è stata acquisita dal Comandante del reparto di appartenenza dell’appellante per il tramite del militare che svolgeva il ruolo di autista del

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