Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-07-08, n. 201503046

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-07-08, n. 201503046
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503046
Data del deposito : 8 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05047/2015 REG.RIC.

N. 03046/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05047/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5047 del 2015, proposto da:


Post s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso M R in Roma, Via Ugo De Carolis 101;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. C M, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – Roma, Sezione I Quater, n. 1950/2015, resa tra le parti, concernente ordine di rimozione o demolizione di opere realizzate abusivamente, nonché sanzione pecuniaria;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il Cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti gli avvocati Racco e Magnanelli per Roma Capitale;


Ritenuto, ad un primo e sommario esame, che l’appello non pare assistito dal necessario fumus boni iuris, tenendo anche conto, con riguardo alla sanzione pecuniaria, di quanto disposto dall’articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 15 del 2008, richiamato nella motivazione del provvedimento (impugnato con i motivi aggiunti al ricorso n. 13652 del 2014);

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti;

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