Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-07, n. 201805276

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-07, n. 201805276
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805276
Data del deposito : 7 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2018

N. 05276/2018REG.PROV.COLL.

N. 00537/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2011, proposto da:
I s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G D P, S S, G G, con domicilio eletto presso lo studio G D P in Roma, viale Liegi 35/B;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R I, M R S, A M, P C, M L B, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Assimpredil (Associazione Imprese Edili della Provincia di Milano e Lodi), non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZ. II n. 07461/2010, resa tra le parti, concernente CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Dover Scalera su delega di G D P e A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.1.Con l’appello in esame, la società I.D.A. spa impugna la sentenza 2 dicembre 2010 n. 7461, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 13 marzo 2009, con il quale il Dirigente della Direzione centrale e sviluppo del territorio del Comune di Milano:

- ha ritenuto non corretta l’autodeterminazione degli oneri di urbanizzazione, relativi ad un intervento oggetto di d.i.a. per la realizzazione di un insediamento residenziale nell’ambito del P.I.I. - Programma Integrato di intervento (in area di proprietà della ricorrente), in quanto tali oneri sono stati calcolati secondo i parametri vigenti al momento dell’approvazione del P.I.I.;

- ha provveduto alla rideterminazione degli oneri, definiti in Euro 1.051.063,39, anziché Euro 451.351,94 (come calcolato dalla società).

Secondo il provvedimento impugnato, l’importo degli oneri deve essere quantificato in base ai valori vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

1.2. La sentenza impugnata afferma, in particolare:

- il provvedimento impugnato “ha correttamente calcolato l’importo degli oneri di urbanizzazione sulla base del criterio previsto dall’accordo stipulato tra il Comune di Milano e la I.D.A. spa il 21 gennaio 2008, il quale, a sua volta, ha dato applicazione alla normativa all’epoca vigente (secondo cui gli oneri sono determinati sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire o del perfezionamento della d.i.a), non essendo ancora entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 38 della l. reg. Lombardia n. 12/2005 dalla legge reg. Lombardia n. 4/2008”;
la predetta disposizione dell’accordo “ha forza di legge tra le parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ed è insensibile ai mutamenti legislativi intervenuti successivamente”;

- non opera “il meccanismo di inserzione automatica delle clausole prevista dall’art. 1339 c.c. poiché si verte in tema di diritti disponibili”, ben potendo la parte promittente, anche in tema di oneri di urbanizzazione, “assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge”;

- né rileva la circostanza secondo cui la clausola sarebbe stata inserita dal Comune nelle more della stipula della convenzione senza alcuna comunicazione all’operatore, poiché – in disparte la veridicità di tale affermazione (che la sentenza esclude) - “era comunque onere della I.D.A. spa avere piena contezza dei contenuti dell’accordo che ha sottoscritto e dunque accettato”;

- infine, non sussiste disparità di trattamento tra operatori, poiché la differenza “è dovuta unicamente alle modifiche intervenute nel quadro normativo”.

1.3. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione ed errata applicazione art. 38, co.

7-bis, l. reg. Lombardia n. 12/2005 (come modificata dalla l. reg. n. 4/2008);
violazione ed errata applicazione art. 15 disp. prel. c.c.;
violazione ed errata applicazione art. 1339 c.c.;
violazione ed errata applicazione art. 23 Cost., art. 8 l. n. 75/1967 e artt. 46 e 93 l. reg. n. 12/2005;
eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irrazionalità;
ciò in quanto: a1) nel caso di specie, poiché la denuncia di inizio di attività è stata presentata non oltre 36 mesi dalla data di approvazione del PII, trova applicazione quanto disposto dall’art. 38, co.

7-bis l. reg. n. 12/2005, come modificato, di modo che “l’ammontare degli oneri di urbanizzazione deve essere determinato in relazione agli oneri vigenti al momento dell’approvazione del PII (aprile 2007), senza quindi tener conto delle maggiorazioni degli oneri apportate successivamente dal Comune di Milano”;
a2) “non è affatto vero che tutte le clausole pattizie sono insensibili ai mutamenti legislativi intervenuti successivamente”;
nel caso di specie, in applicazione dell’art. 15 disp. prel. c.c., “anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere possibile disciplinare tramite convenzione la determinazione degli oneri di urbanizzazione . . . considerato che il momento impositivo sorge solo con la richiesta e l’ottenimento del titolo edilizio (e non solo con la stipula della convenzione), la legge successiva che ha modificato il regime previsto dalla pattuizione contenuta nella convenzione, sostituisce la precedente disposizione convenzionale”;
a3) la determinazione degli oneri di urbanizzazione “non può essere rimessa ad una clausola convenzionale, ma è esclusivamente regolata dalla legge, cosicché, se il regime normativo si modifica dopo la stipula della convenzione, la clausola convenzionale, qualora risulti in contrasto con le nuove disposizioni legislative, applicabili all’atto del rilascio del titolo edilizio, non può che essere sostituita dalla nuova norma e ciò in forza anche di quanto disposto dall’art. 1339 c.c.”;
a4) “ove non si ritenesse applicabile l’art. 1339 c.c., la clausola di cui all’art.

7.3 della convenzione dovrebbe in ogni caso essere disapplicata e comunque dichiarata inefficace in quanto non rientra negli scopi della convenzione urbanistica determinare o pattuire il criterio per la determinazione degli oneri, essendo lo stesso regolato dalla legge”;

b) eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio della par condicio tra gli operatori economici;
contraddittorietà con le determinazioni del Comune di Milano, successive all’entrata in vigore della l. reg. n. 4/2008, poiché “verrebbero ingiustamente e senza alcuna motivazione avvantaggiati i soggetti che hanno stipulato la convenzione con il Comune dopo l’entrata in vigore della l. reg. n. 4/2008 rispetto a quelli che hanno stipulato la convenzione prima dell’entrata in vigore di detta legge”.

1.4. . Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

Con ordinanza 1 marzo 2011 n. 951, questa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con le precisazioni di motivazione di seguito esposte.

2.1. Al fine di meglio precisare il thema decidendum , giova innanzi tutto osservare in punto di fatto:

- con deliberazione 2 aprile 2007 n. 20, il Consiglio comunale di Milano approvava il P.I.I. costituente variante al PRG e relativo all’area di via D’Agrate, di proprietà dell’appellante, unitamente allo schema di convenzione attuativa;

- con deliberazione 21 dicembre 2007 n. 73, il Comune di Milano aggiornava (in aumento) i valori degli oneri di urbanizzazione;

- in data 21 gennaio 2008, veniva stipulata la convenzione attuativa del predetto P.I.I., il cui schema era stato approvato dal Consiglio comunale con la delibera n. 20/2007. In particolare, quanto agli oneri di urbanizzazione, l’art.

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