Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202306713
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 06713/2023REG.PROV.COLL.
N. 08425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione numero di registro generale 8425 del 2022, proposto dal signor L R, rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la revocazione
della sentenza del Coniglio di Stato, Sezione terza, n. 1691 del 2022 che ha accolto l’appello dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 7485 del 2021, resa tra le parti, concernente la violazione dei termini di abbattimento di capi infetti ed il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’allevatore.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023, il consigliere Nicola D’Angelo e udito l’avvocato F P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor L R è titolare di un’azienda agricola sita nella Provincia di Caserta dedita all’allevamento di bufale da latte. A eseguito di analisi in sede di controllo presso la suddetta azienda è stata riscontrata la presenza di sessantadue bufale e di un bovino affetti da tubercolosi. 1.1. Con nota del 14 giugno 2019, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio veterinario sanità animale dell’ASL Caserta ha quindi intimato all’allevatore l’abbattimento dei capi infetti, da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto (entro e non oltre il 30 giugno 2019). 1.2. Il signor Reccia ha provveduto all’abbattimento di 32 capi in data 19 giugno 2019 e di altri 31 capi in data 3 luglio 2019. Con due istanze del 2 e del 4 ottobre 2019, ha poi chiesto la corresponsione dell’indennizzo per l’abbattimento di animali infetti previsto dall’art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.
1.3. In assenza di risposta ha quindi agito ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al Tar Campania, chiedendo l’annullamento del silenzio/rifiuto dell’Amministrazione.
1.4. Nelle more del giudizio è stato tuttavia emesso il provvedimento del 3 novembre 2020, notificato in data 13 novembre 2020, con il quale l’ASL di Caserta ha negato il riconoscimento del beneficio a cagione del mancato rispetto dei termini di abbattimento previsti ai sensi dell’O.M. 28 maggio 2015, in combinato disposto con la legge del 9 giugno 1964, n. 615, e con il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 ( in sostanza per ragioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo derivanti dal mancato rispetto del termine perentorio di 15 giorni per l’abbattimento, termine confermato
anche dal Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in Regione Campania, e dalla mancanza di prova della non imputabilità del ritardo).
1.5. Con due ricorsi per motivi aggiunti, l’interessato ha impugnato sia il provvedimento di rigetto dell’indennizzo, sia l’ulteriore e conforme determinazione adottata, il 22 marzo 2021, nelle more della fase cautelare di primo grado.
1.6. Il Tar di Napoli, con la sentenza n. 7485 del 2021, ha accolto i secondi motivi aggiunti, annullando la determinazione del 22 marzo 2021. Dopo aver assorbito la censura di violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed aver