Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-10-07, n. 202208632
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Pubblicato il 07/10/2022
N. 08632/2022REG.PROV.COLL.
N. 01669/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Comune di Casoria, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella De Simone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. V, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Fusaro, in dichiarata delega dell'avv. De Simone, in collegamento da remoto;
preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Pesce, Carcione e Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La sig.ra -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 28 novembre 2017, -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 10 posti di “agente di polizia municipale” a tempo indeterminato e pieno, categoria “C”, posizione economica “C”, bandito dal Comune di Casoria in data 31 marzo 2009.
Il bando di concorso, nel testo emendato (con conseguente riapertura dei termini), all’art. 4, lett. m), disponeva che il partecipante dovesse dichiarare di « possedere la patente di guida A e B ovvero la sola patente di categoria B acquisita entro il 25 aprile 1998 o di impegnarsi a conseguire la patente di categoria A, anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, o eventualmente all’atto della presentazione dei documenti richiesti dall’amministrazione ai fini dell’assunzione, pena la decadenza dalla nomina »;dunque il possesso del requisito in questione, previsti a pena di esclusione, poteva essere acquisito anche dopo la pubblicazione della graduatoria. Lo stesso art. 4 stabiliva che il partecipante al concorso dichiarasse l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
I dieci vincitori sono stati assunti a fare tempo dall’1 marzo 2013.
2. - Con il ricorso in primo grado, notificato in data 27 settembre 2016, la -OMISSIS-, classificatasi al dodicesimo posto, quale idonea non vincitrice, ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria in data 20 settembre 2012, dopo avere appreso, il 23 giugno 2016, a seguito di accesso, che due dei dieci vincitori del concorso (i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-) non erano in possesso della patente “A” al momento della presentazione dei documenti richiesti ai fini dell’assunzione (28 febbraio 2013), e che il sig. -OMISSIS- aveva riportato una condanna per furto militare ai sensi dell’art. 230, comma 1, Cod. pen. militare di pace, non dichiarata in sede concorsuale, deducendo la violazione della lex specialis in relazione al possesso della patente “A”, il vizio di sviamento di potere, la violazione del bando in relazione al requisito concernente i procedimenti penali.
3. - La sentenza, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ha dichiarato il ricorso irricevibile, nell’assunto che la graduatoria è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Casoria dal 26 settembre 2012 all’11 ottobre 2012, mentre il ricorso è stato notificato in data 27 settembre 2016 e depositato il 24 ottobre successivo, cioè a distanza di circa quattro anni. Ha precisato la sentenza che nei concorsi a pubblico impiego il dies a quo per l’impugnazione della graduatoria decorre dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione, trattandosi di una forma di conoscenza legale prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994;« né può reputarsi che la richiesta di accesso avrebbe l’effetto di posticipare la data di concreta conoscenza dei vizi della procedura, atteso che la richiesta di ostensione non impedisce né procrastina la decorrenza del termine di decadenza, dovendo l’impugnazione essere proposta dal momento in cui l’interessato conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto ».
4.- Con il ricorso in appello la -OMISSIS- ha criticato la sentenza deducendo che il possesso dei requisiti da parte dei vincitori è stato verificato dall’amministrazione a distanza di anni, sì che l’eventuale accesso al momento della pubblicazione della graduatoria sarebbe stato inutile, come pure circostanza irrilevante, ai fini della conoscenza, sarebbe quella che l’appellante ha assunto servizio come vigile urbano a tempo determinato presso lo stesso Comune di Casoria in data 1 luglio 2014. Allega ancora che al momento dell’approvazione della graduatoria la lesione non era configurabile. Ha dunque reiterato i motivi di ricorso di primo grado, assumendone la fondatezza, nell’assunto che si riferiscano a fatti incontestati ed aggiungendo la sussistenza dell’interesse, stante la perdurante efficacia della graduatoria.
5. - Si sono costituiti in resistenza la sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-, nonché il sig. -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.
6. - All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Con il primo motivo l’appellante critica la statuizione di irricevibilità, nell’assunto che alla data di approvazione della graduatoria (26 settembre 2012) non era percepibile alcuna lesione del proprio interesse, atteso che il possesso dei requisiti da parte dei candidati collocati tra i primi dieci della graduatoria è stato verificato dal Comune il 28 febbraio 2013, momento in cui la graduatoria era già divenuta inoppugnabile, prendendo a parametro la data della sua pubblicazione. Allega che allorchè l’interesse a ricorrere si radichi in un momento successivo alla conoscenza del provvedimento, è solo da tale epoca che decorre il termine per l’impugnazione.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato quello per cui i termini per l’impugnazione della graduatoria dei concorsi pubblici decorrono dalla pubblicazione della stessa, forma di conoscenza legale, opponibile erga omnes , ai sensi dall'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994;in materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d'impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (in termini, tra le tante, Cons. Stato, VI, 14 giugno 2016, n. 2565; II, 24 dicembre 2021, n. 8578; V, 27 ottobre 2014, n. 5293;V, 15 maggio 2013, n. 2621;V, 4 marzo 2008, n. 862).
Detto in altri termini, il dies a quo per l’impugnazione delle risultanze di un concorso a pubblico impiego decorre dalla conoscenza del relativo esito, coincidente con il provvedimento di approvazione della graduatoria;allorchè, come nel caso di specie, dell’approvazione sia prevista la pubblicazione, da tale momento decorre il termine per la proposizione del ricorso.
Nella fattispecie controversa, il ricorso, notificato il 27 settembre 2016, dopo circa 4 anni dall’approvazione della graduatoria, è dunque tardivo perché proposto in violazione dell’art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.
L’obiezione dell’appellante, circa l’impossibilità di conoscere, a causa delle lacune documentali, il possesso dei requisiti in capo ai vincitori prima dell’esercizio dell’accesso, non è dirimente, in quanto l’ostensione documentale è stata chiesta in modo assolutamente tardivo, nel maggio 2016.
Si intende osservare come, anche ad ammettere che il termine di impugnazione degli atti concorsuali decorra dal momento della percezione, ad opera del danneggiato, della lesione asseritamente subita, e non già dal momento di approvazione o di pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori, la conoscenza del vizio, che rende attuale e concreto l’interesse, non può essere rimessa alla libera iniziativa del soggetto interessato.
Per meglio dire, anziché attendere, in modo ingiustificato, sostanzialmente ad libitum , il 2016, l’accesso avrebbe dovuto essere esperito dall’appellante a fare tempo dall’1 marzo 2013, o comunque da un successivo momento a questo prossimo, in quanto il termine per la presentazione dei documenti scadeva il 28 febbraio ed il 1 marzo sono stati assunti i vincitori.
Condivisibile è pertanto la statuizione del primo giudice che ha dichiarato irricevibile il ricorso, escludendo la possibilità di posticipare la decorrenza del termine di decadenza tramite una tardiva richiesta di ostensione documentale.
La tutela giurisdizionale del partecipante al pubblico concorso, del resto, è soggetta ad alcuni limiti in ragione del contrapposto interesse del vincitore a che l’esercizio di detta tutela non venga irragionevolmente differito nel tempo e rimesso all’arbitrio di un singolo candidato, determinando così una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche.
2.-Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, risultando preclusa la disamina delle censure di merito.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.