Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202406342

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202406342
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406342
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 06342/2024REG.PROV.COLL.

N. 01040/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2022, proposto da AS IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Monni e Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



contro

il Comune di Domus De Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Segneri, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 777/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Domus De Maria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2023 il Cons. Emanuela Loria e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La complessa questione edilizia in esame ha ad oggetto:

a) il ricorso ex art. 112 c.p.a proposto da AS IA s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Sardegna per l’ottemperanza della sentenza dello stesso Tar, Sezione Seconda, 12 aprile 2017, n. 251;

b) la declaratoria ex art. 117 c.p.a. di illegittimità del silenzio sulla richiesta di riedizione del potere amministrativo sull’istanza 23 novembre 2006 di proroga della concessione edilizia 24 novembre 2003, n. 689/144, a seguito dell’annullamento del precedente diniego (determinazione 14 luglio 2009, prot. 6365) disposto con sentenza del T.a.r. per la Sardegna Sezione II, 12 aprile 2017, n. 251;

c) la declaratoria di nullità e/o, in via subordinata, l’annullamento della nota del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Domus de Maria in data 30 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Atto di diffida rilascio proroga concessione edilizia 689/144 del 24.11.2003. Trasmissione del rigetto definitivo” e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo (impugnata con i primi motivi aggiunti del 22 marzo 2019 in primo grado);

d) e per la declaratoria di nullità della nota a firma del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Domus de Maria 24 ottobre 2019, prot. n. 0011938 (impugnata con i secondi motivi aggiunti del 5 dicembre 2019 in primo grado).

2. Il T.a.r. per la Sardegna, con una prima sentenza (n. 215 del 2020), assunta nelle camere di consiglio del 12 febbraio e dell’8 aprile 2020, ha:

a) respinto i primi motivi aggiunti;

b) dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti;

c) dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza;

d) dichiarato improcedibile la domanda di impugnazione del silenzio.

2.1. In particolare, il T.a.r. ha ricostruito in punto di fatto la complessa vicenda nel seguente modo:

“AS IA s.r.l. è tra i lottizzanti della lottizzazione IA Sarit di cui alla convenzione del 1979.

Nel 1989 otteneva due concessioni edilizie (12.4.1989, n. 14, pratica 14/232, e 12.4.1989, n. 15, pratica 12/233) per la realizzazione dell’albergo residence l’Ippodromo, poi denominato Hotel PA.

Il progetto veniva in seguito interessato dalla c.e. 19.4.1995, n. 159/44 e dalla c.e. 19.1.2000, n. 412/04 (previo N.O. dell’Ufficio Tutela del Paesaggio 21.6.1995, n. 5631).

Per questa veniva data comunicazione inizio lavori il 18.1.2001 (onde il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori scadeva il 18.1.2004). Lievi modifiche venivano approvate con c.e. 20.3.2002, n. 570/29 (accertamento di conformità) e da ultimo con c.e. 24.11.2003, n. 689/144 in variante previo n.o. dell’UTP 31.1.2003, n. 503.

Con ordinanze 11.7.2005, n. 23/05 e 19.7.2005, n. 27/07 il Comune ordinava la sospensione di lavorazioni e cantieri edili privati dall’ 11 luglio al 31 agosto 2005. L’ordinanza 24.7.2006, n. 38/06 stabiliva analoga sospensione per il periodo 24 luglio 31 agosto 2006.

Per l’ampliamento autorizzato con la c.e. del 2003 era stato disposto in favore della Società un contributo regionale a fondo perduto pari ad € 1.614.877,00.

Approssimandosi la scadenza della concessione, con istanza 23.11.2006 AS IA s.r.l. chiedeva una proroga di 18 mesi per il completamento dei lavori.

Stante l’inerzia e il silenzio del Comune, la ricorrente proponeva due ricorsi al T.A.R. Sardegna avverso il silenzio.

Il provvedimento definitivo di diniego di proroga del 14.7.2009, prot. n. 6365, veniva impugnato dalla ricorrente e il relativo ricorso veniva accolto con la sentenza del TAR Sardegna, Sezione Seconda, n. 251 del 12.4.2017, passata in giudicato in data 13.11.2017.

Nei 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza 251/2017, la Società AS IA srl ha proposto ricorso ex art. 30 c.p.a. chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell’illegittimo diniego di proroga (ricorso n. 269/2018).

La sentenza 251/2017 è stata trasmessa al Comune il 23.6.2017 con invito a rilasciare il provvedimento di proroga.

Stante l’inerzia del Comune, la Società ricorrente in data 1 marzo 2018 ha inoltrato formale atto di diffida all’immediata conclusione del procedimento iniziato con istanza del 23.11.2006 prot. 6.12.2006, volto ad ottenere la proroga della concessione edilizia 689/144.

Stante l’inerzia del Comune, la Società ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. alla sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 251 del 12.4.2017; e/o la declaratoria ex art. 117 c.p.a. di illegittimità del silenzio sulla richiesta di riedizione del potere amministrativo sull'istanza 23.11.2006 di proroga della concessione edilizia 24.11.2003, n. 689/144, a seguito dell'annullamento del precedente diniego (determinazione 14.7.2009, prot. 6365) disposto con sentenza del TAR Sardegna, Sezione II, 12.4.2017, n. 251.

Con i successivi primi motivi aggiunti la parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Domus de Maria 30.1.2019 avente ad oggetto: “Atto di diffida rilascio proroga concessione edilizia 689/144 del 24.11.2003. Trasmissione del rigetto definitivo” e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo, e l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. alla sentenza del TAR Sardegna Sezione Seconda, 12.4.2017, n. 251; in via subordinata, l'annullamento dei predetti atti e di ogni atto presupposto e conseguenziale.

Con i secondi motivi aggiunti la parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità della nota a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Domus de Maria 24.10.2019, prot. n. 0011938 e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo; in via subordinata, il loro annullamento.”

2.2. Il primo giudice:

a) ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo relativamente all’impugnazione del silenzio e dell’inerzia del Comune, avendo l’Amministrazione, nelle more del giudizio, adottato il provvedimento impugnato dalla ricorrente con i primi motivi aggiunti;

b) ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti “stante la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, trattandosi di mera relazione in ordine ai fatti di causa, posta in essere dall’Amministrazione comunale in esecuzione di espressa richiesta del Collegio, quale atto meramente esplicativo delle ragioni e motivazioni dell’Amministrazione poste a fondamento del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Domus de Maria 30.1.2019, impugnato con i primi motivi aggiunti, unico atto avente natura provvedimentale espressamente adottato nei confronti della società ricorrente in riscontro alla diffida della ricorrente medesima ai fini dell’esecuzione del giudicato.”

c) ha respinto i primi motivi aggiunti in relazione al provvedimento di diniego della richiesta di proroga della concessione, giudicandoli infondati atteso che devono ritenersi esatti i rilievi contenuti nel provvedimento impugnato del 30 gennaio 2019, secondo cui:

“1. la sentenza del T.A.R. Sardegna-Sezione II n. 251/2017 e le relative statuizioni coperte da giudicato si riferiscono, secondo quanto rappresentato dalla AS IA S.r.l. in giudizio, a varianti alle opere di cui al I lotto, gruppi 2 e 3, assentite con concessione edilizia n. 412/04 del 19 gennaio 2000;

2. la statuizione del Tribunale non può espandere i suoi effetti al di là di quanto richiesto in giudizio dalla ricorrente, in conformità al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia postulato dall’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo”.

Non può essere condiviso l’assunto della società ricorrente, espresso nei primi motivi aggiunti, secondo cui “In ogni caso, la c.e. del 2003 era una variante di quella del 2000, non una mera proroga. Avendo la sentenza n. 251/2017 dichiarato valido per la c.e. del 2003 l’inizio dei lavori del 2001 (già afferente alla c.e. del 2000), ciò concerne anche i lavori nuovi e diversi rispetto a quelli della c.e. del 2000. E’ giurisprudenza consolidata che quando come nella specie l’intervento costituisca oggetto di una iniziativa edificatoria unitaria che contempli più fabbricati, l’inizio dei lavori con riguardo ad alcuni di essi comunica i suoi effetti anche agli altri (Cons. Stato, Sez. V, 15.5.1981, n. 166; TAR Salerno, Sez. II. 7.9.2006, n. 1312)”.

Rilevanza decisiva, nel caso di specie, riveste la circostanza che il complessivo intervento edilizio in questione è stato fin dall’inizio suddiviso in due differenti ed autonomi lotti, a loro volta frazionati ciascuno in due gruppi.

L’autonomia dei due lotti è resa palese dal fatto che la più volte richiamata concessione edilizia n. 412/04 del 19 gennaio 2000 concerne esclusivamente la

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