Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-10, n. 201006553
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N. 06553/2010 REG.DEC.
N. 01561/2009 REG.RIC.
N. 01562/2009 REG.RIC.
N. 01563/2009 REG.RIC.
N. 01564/2009 REG.RIC.
N. 01565/2009 REG.RIC.
N. 01566/2009 REG.RIC.
N. 01567/2009 REG.RIC.
N. 01568/2009 REG.RIC.
N. 01569/2009 REG.RIC.
N. 01570/2009 REG.RIC.
N. 01571/2009 REG.RIC.
N. 01572/2009 REG.RIC.
N. 01573/2009 REG.RIC.
N. 01574/2009 REG.RIC.
N. 01575/2009 REG.RIC.
N. 01576/2009 REG.RIC.
N. 01577/2009 REG.RIC.
N. 01578/2009 REG.RIC.
N. 01579/2009 REG.RIC.
N. 01580/2009 REG.RIC.
N. 01581/2009 REG.RIC.
N. 01582/2009 REG.RIC.
N. 01583/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Boninsegna Ugo, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Brognoligo di D R, E e C., rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Castagna Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Agea - Ente Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano S.S., rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Dalla Pozza Ornella, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola De Guidi Giovanni, Fzo e Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Fracasso Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Ghelfo Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Agea - Ente Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Mastrolat di M F e L S, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Fratelli Musola, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Pozzan Mirko, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Rabbi Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Rampon Fratelli, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Rigodanzo Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Rossignoli Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Agea - Ente Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
Sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Tadiello Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Agea - Ente Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Turazza Mario, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Agea - Agenzia Erogazioni in Agricoltura, Regione Veneto - Giunta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2009, proposto da:
Azienda Agricola Zuin Tiziano, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso C S in Roma, via Pomponio Leto, 2;
contro
Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, rappresentato e difeso dagli avv. L L, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1561 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03114/2008;
quanto al ricorso n. 1562 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03111/2008;
quanto al ricorso n. 1563 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03109/2008;
quanto al ricorso n. 1564 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03100/2008;
quanto al ricorso n. 1565 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03103/2008;
quanto al ricorso n. 1566 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03094/2008;
quanto al ricorso n. 1567 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03097/2008;
quanto al ricorso n. 1568 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03096/2008;
quanto al ricorso n. 1569 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03115/2008;
quanto al ricorso n. 1570 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03106/2008;
quanto al ricorso n. 1571 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03113/2008;
quanto al ricorso n. 1572 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03101/2008;
quanto al ricorso n. 1573 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03110/2008;
quanto al ricorso n. 1574 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03107/2008;
quanto al ricorso n. 1575 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03093/2008;
quanto al ricorso n. 1576 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03095/2008;
quanto al ricorso n. 1577 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03099/2008;
quanto al ricorso n. 1578 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03105/2008;
quanto al ricorso n. 1579 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03102/2008;
quanto al ricorso n. 1580 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03112/2008;
quanto al ricorso n. 1581 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03104/2008;
quanto al ricorso n. 1582 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03108/2008;
quanto al ricorso n. 1583 del 2009, della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione II n. 03098/2008;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AVEPA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause in esame;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il consigliere P B;
Uditi, per le parti, gli avvocati M e T;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO
1) - Con le impugnate sentenze il TAR del Veneto ha respinto i ricorsi in epigrafe proposti dalle odierne appellanti per l’annullamento:
AZIENDA AGRICOLA BONINSEGNA UGO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484230/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA BROGNOLIGO di D R, E e C., dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483732/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA CASTAGNA GIOVANNI, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483802/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA CASTELLANI ENIO, NEREO e GIULIANO s.s., dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484201/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483627/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 16.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA DALLA POZZA ORNELLA, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484259/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483680/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA DE FANTI MARIA TERESA, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483799/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA DE GUIDI GIOVANNI, FIORENZO e FABRIZIO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483700/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
dall'AZIENDA AGRICOLA FRACASSO CLAUDIO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484338/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483683/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA GHELFO CLAUDIO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483794/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA GIACOMAZZI VILMARE, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483770/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA ISEO di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s., dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484334/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483574/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA MASTROLAT di M F e Luca s.s., dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484242/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483758/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008.
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MUSOLA, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483807/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA POZZAN MIRKO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484268/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483752/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA RABBI FAUSTO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484101/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 486169/SPARO-MR emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Rovigo in data 16.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA RAMPON FRATELLI, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 485445/SPPD emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Padova in data 16.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA RIGHETTI MICHELE e DAMIANO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484056/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA RIGODANZO EUGENIO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484274/SPVI-RP-GZ emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Vicenza in data 13.6.2008 e dell'intimazione di versamento n. 483748/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA ROSSIGNOLI NICOLA, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483742/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA SCANDOLA STEFANO e GIANNI, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483740/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA TADIELLO ROBERTO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483693/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA TURAZZA MARIO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 483686/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008;
AZIENDA AGRICOLA ZUIN TIZIANO, dell'intimazione di versamento del prelievo supplementare sul latte n. 484117/SPVR-FP emessa dalla Struttura Periferica dell'AVEPA di Verona in data 13.6.2008.
2) - Il TAR ha, anzitutto, disatteso la censura svolta dalle ricorrenti in primo grado volta a contestare la competenza del funzionario che ha adottato i provvedimenti impugnati.
Quindi, i primi giudici hanno disatteso le censure con le quali si contestava il richiesto prelievo sotto il profilo del difetto di motivazione (non essendovi, per il TAR, alcuna discrezionalità nella sua determinazione, rispondendo il sistema del contingentamento della produzione lattiera a rigidi e predeterminati criteri, con la quantificazione del prelievo in correlazione a quanto dichiarato dallo stesso produttore).
Pertanto, le conseguenti determinazioni di AVEPA, in quanto applicative di criteri legali, non necessitavano di alcun supporto motivazionale e, semmai, spettava alle ricorrenti – cui era stata consentita ampia partecipazione istruttoria e che avevano pure depositato istanze difensive - indicare quali specifici criteri non erano stati rispettati.
Quanto, poi, all’affermata incomprensione, per mancanza di motivazione, della compensazione nazionale, la censura era, per il TAR, inammissibile in quanto tale operazione era stata effettuata dall’AGEA, non chiamata in causa.
Passando, quindi, all’esame della successiva censura, i primi giudici hanno rilevato che il quantitativo globale garantito (QGG) all’Italia di produzione lattiero-casearia – che costituiva il presupposto del prelievo nei confronti degli allevatori che avevano sforato la propria quota – risultava inizialmente calcolato sulla base delle attestazioni degli stessi produttori, che in diversi casi avevano dichiarato produzioni inesistenti;ma in tale situazione, se cioè il quantitativo assegnato all’Italia comprendeva fin dall’inizio anche produzioni inesistenti (latte dichiarato di produzione italiana che era, invece, stato importato fraudolentemente dall’estero, ovvero era stato oggetto di trasformazione dal latte in polvere), non poteva, poi, al fine di affermarsi il mancato superamento della produzione globale attribuita all’Italia, detrarsi quelle stesse produzioni inesistenti che avevano contribuito al calcolo del quantitativo nazionale.
Il Tribunale respingeva, poi, l’ulteriore motivo di ricorso svolto dalle originarie ricorrenti con cui si denunciava un presunto contrasto fra gli artt. 4 (intitolato “contributo dei produttori al prelievo dovuto”) del regolamento CE n. 1788/03 e 16 (rubricato “criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso”) del regolamento CE n. 595/04 e la normativa italiana di attuazione.
In sintesi, per i primi giudici, il differente trattamento fra produttori che avevano effettuato il versamento – beneficiari in via prioritaria delle eventuali restituzioni – e produttori che mai avevano versato alcunché, non appariva discriminatorio, visto che i primi, pur avendo prodotto oltre la propria quota, avevano sempre onorato il pagamento mensile del prelievo.
Con le appellate sentenze sono state, quindi, disattese le censure di primo grado con le quali le ricorrenti lamentavano il fatto che il contingentamento della produzione del latte attuato a livello europeo sarebbe stato in contrasto con il regolamento CEE n. 2081/92 (che privilegiava e promuoveva i prodotti di qualità ottenuti in una particolare area geografica) e con l’art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica) e, in particolare, quella secondo cui, poiché il formaggio DOP è prodotto con latte avente determinate caratteristiche e proveniente da particolari zone, se si limitava la produzione di tale latte, si limitava anche la produzione del relativo formaggio, con conseguente lesione dei principi codificati dalle richiamate norme.
Il TAR ha, poi, anche ritenuto infondata l’ulteriore censura svolta dalle originarie ricorrenti con le quali si affermava che l’Italia, attribuendo prioritariamente ai produttori che si trovavano in zone di montagna (ed assimilate: art. 18 del reg. CE n. 1257/99) e in zone svantaggiate la restituzione del prelievo imputato in eccesso, avrebbe riconosciuto ad essi “un vero e proprio diritto allo sforamento indiscriminato”, il cui costo, anziché essere ripartito tra l’intera collettività interessata ed in proporzione dell’effettivo svantaggio dei soggetti penalizzati, era interamente sopportato dagli allevatori che si trovavano in zone non garantite.
Né sussisteva, sempre per i primi giudici, la dedotta violazione degli artt. 2 della legge n. 468/92 (abrogato dall’art. 10 del DL n. 49/03) e 2, I comma del DL n. 49/03 (convertito nella legge n. 19/03), atteso che i quantitativi individuali di riferimento risultavano effettivamente determinati come stabilito dalla citata disposizione del DL n. 49/03, e cioè dalla somma delle quote A e B di cui all’art. 2 della legge n. 468/92 considerando le riduzioni apportate ai sensi del DL n. 727/94 e le assegnazioni integrative ai sensi degli artt. 1, XXI comma del DL n. 43/99 e 1 del DL n. 8/00: rimanendo irrilevante, in questa sede, la mancata correlazione dei dati così ottenuti con l’effettiva capacità produttiva originaria e/o attuale dell’Italia nel settore lattiero.
2) – Per le Aziende appellanti le impugnate sentenze sarebbero erronee e dovrebbero essere riformate sotto ogni profilo, con la rimessione, all’occorrenza, al vaglio della Corte di Giustizia Europea, della questione inerente alla conformità all’ordinamento comunitario della disciplina nazionale in tema di esenzioni dal pagamento del prelievo supplementare a favore dei produttori delle zone svantaggiate;di quella relativa alla conformità all’ordinamento comunitario e, in particolare, all’art. 33 del trattato, della mancata esclusione (da parte dei reg. CEEnn. 3950/1992 e 536/1993), dal computo del QGG, del latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati nei paesi extracomunitari;di quella relativa alla conformità agli artt. 32 e 33 del Trattato della disciplina comunitaria di settore che non esclude dal pagamento del prelievo gli Stati membri che abbiano superato il proprio quantitativo nazionale anche allorché all’interno dell’UE non sia stato superato il quantitativo globale per essa predeterminato;chiedono anche rimettersi alla Corte Costituzionale la questione relativa alla conformità all’art. 3 Cost. della citata disciplina nazionale favorevole ai produttori operanti nelle zone svantaggiate.
3) - Si è costituita nei giudizi ora detti l’AVEPA, insistendo per il rigetto degli appelli e la conferma delle impugnate sentenze.
Con memorie conclusionali le parti svolgono ulteriori considerazioni difensive.
Con molteplici ordinanze sono state respinte le istanze di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate.
DIRITTO
1) - Gli appelli, che possono essere riuniti in considerazione dell’unitarietà delle questioni trattate, non meritano accoglimento.
2) - Quanto all’asserita incompetenza del dirigente locale dell’AVEPA all’adozione delle impugnate intimazioni di pagamento, basti rilevare che non si verte in tema di atti sanzionatori (riservati dalla l.r. n. 31/2001 al Direttore dell’Agenzia), ma di atti di controllo del versamento del prelievo supplementare e relativo recupero che, ai sensi dell’inoppugnato decreto direttoriale n. 300 del 25 settembre 2003 sono rimessi direttamente alle strutture periferiche dell’AVEPA, sicché deve ritenersi che correttamente gli atti impugnati siano stati adottati dai dirigenti delle strutture periferiche.
3) – Ritenuta, poi, l’irrilevanza della notazione delle appellanti (peraltro, corretta), secondo cui la produzione in eccesso non viene, in effetti (e al contrario di quanto cennato dal TAR) ritirata o acquistata dalla CE (essendo essa oggetto di ordinaria immissione e trattativa di mercato), vanno, poi, esaminate le censure con le quali le appellanti deducono che nessun produttore sarebbe tenuto a pagare il prelievo supplementare anche in caso, da parte sua, di sforamento della quota assegnatagli, qualora non venga prodotto complessivamente, a livello nazionale, un quantitativo di latte superiore a quello globale garantito (QGG) e assegnato allo Stato dalla Commissione europea;ma che nessun dato sarebbe stato fornito alle aziende interessate atto a confermare l’avvenuto sforamento della quota di produzione assegnata allo Stato italiano, con la conseguente assoluta carenza istruttoria dedotta in primo grado e qui ribadita;e che, inoltre, la produzione nazionale, in realtà, non supererebbe affatto il QGG assegnato all’Italia, così come desumibile da un corretto calcolo in ordine al numero delle vacche da latte presenti sul territorio nazionale e alla loro capacità produttiva secondo le singole razze (e tenuto, inoltre, conto delle frequenti e gravi frodi che avrebbero interessato il settore);in tal senso convincerebbero gli studi effettuati da apposite Commissioni governative che avrebbero evidenziato l’erroneità dei valori di riferimento stabiliti per definire l’esatto quantitativo nazionale anzidetto, all’uopo manifestandosi opportuna, all’occorrenza, un’apposita CTU;in particolare, il TAR non solo avrebbe errato nel non prendere in alcuna considerazione la richiesta di CTU, ma si sarebbe soffermato su di un aspetto, quello delle frodi (che avrebbero, in effetti, concorso ad allargare la QGG), che – contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso tribunale – avrebbe, invece, determinato lo sforamento della quota nazionale ed il superprelievo in capo allo Stato italiano e, quindi, in capo ai produttori, quali le odierne appellanti.
Tali doglianze non sono fondate;esse poggiano, invero, sulla considerazione che non sarebbe stata fornita la prova dello sforamento del QGG da parte dei produttori italiani nel loro complesso e che, essendo mancato tale sforamento, nessuna compensazione avrebbe dovuto essere operata nei confronti anche di coloro che versavano nella posizione delle odierne appellanti.
Ricorda il Collegio che il produttore è tenuto al versamento immediato (a mezzo dell’acquirente del latte o - in caso di mancato versamento da parte di quest’ultimo - in via diretta, salve le problematiche dei rapporti interni tra i due in caso di inosservanza dell’obbligo da parte dell’acquirente stesso, nonché quelle afferenti alle sanzioni ricadenti su quest’ultimo in caso di mancato assolvimento, da parte sua, dei relativi obblighi) del prelievo supplementare in caso di sforamento della quota assegnatagli;nelle stesse impugnate note del mese di marzo 2007, del resto, era precisato, al riguardo, che il procedimento avviato aveva lo scopo di accertare, tra l’altro, se le somme dovute fossero state trattenute dall’acquirente, in quanto il produttore che avesse dimostrato di avere già versato a quello l’importo dovuto quale prelievo supplementare non sarebbe stato tenuto al versamento dello stesso che, in tal caso, avrebbe fatto direttamente capo all’acquirente;inoltre, il produttore poteva vedersi restituito in tutto o in parte quanto versato al predetto titolo nell’ipotesi in cui non si fosse verificato uno sforamento delle quote a livello nazionale, ovvero questo si fosse verificato in misura tale da consentire un parziale rimborso di quanto versato;di tale rimborso, peraltro, avrebbero fruito solo i produttori che (normalmente, a mezzo dell’acquirente) avessero tempestivamente corrisposto quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare a seguito dello sforamento, ovvero alle aziende operanti in siti svantaggiati, mentre nulla competeva loro nell’ipotesi in cui nessun pagamento fosse stato effettuato;e in tale ultima situazione versavano, in effetti, le odierne appellanti).
Ciò premesso, va rilevato come non sia condivisibile quanto dedotto dalle appellanti in merito al difetto di istruttoria e di motivazione circa l’avvenuto sforamento;correttamente il TAR ha rilevato che, nella specie, si è trattato, invero, di mere operazioni matematiche effettuate dall’AGEA, che, da un lato, ha tenuto conto delle dichiarazioni direttamente rese dalle stesse aziende produttrici con i moduli L1 e, dall’altro, della quota di produzione complessivamente (e rigidamente) assegnata allo Stato (in conformità, cfr., tra le altre, Cons. St., Sezione VI, n. 1579 del 17 marzo 2009);invero, negli atti impugnati si fa espresso riferimento alle operazioni e calcoli operati da AGEA in base alla disciplina nazionale e comunitaria disciplinante la materia, sicché gli stessi appaiono correttamente motivati ob relationem (e, in ogni caso, alle interessate è stata data formale comunicazione dell’avvio del procedimento e hanno anche potuto – redigendo pure apposite difese – partecipare alla stessa fase procedimentale);le operazioni di calcolo effettuate dalla stessa AGEA, poi, non sono state fatte oggetto di specifica e puntuale contestazione, la stessa AGEA non essendo stata, invero, evocata in giudizio, ciò che rende inammissibili eventuali doglianze afferenti alle operazioni dalla stessa effettuate, costituenti necessario presupposto dagli atti oggetto dei presenti giudizi.
Si aggiunga che, con le censure in esame, si intende, in effetti, da parte delle appellanti aziende, porre in discussione l’intero sistema di determinazione delle quote latte spettanti all’Italia sin dal momento della sua introduzione, che sarebbe stata viziata da gravi errori di impostazione e di rilevamento e alterata, inoltre, dalla presa in considerazione di rilevanti quantitativi di produzione frutto di gravi frodi (correlate, ad esempio, all’utilizzazione, ai fini produttivi, di latte in polvere, burro etc. da parte di produttori persino privi di stalle);si tratta, peraltro, di dati ormai consolidati e frutto anche di accordi a livello comunitario tra Governo nazionale e CE, come tali non più sindacabili anche ratione temporis ;e non senza considerare, inoltre, che detti quantitativi sono alla base delle quote in concreto assegnate alle stesse odierne appellanti e che non hanno mai costituito oggetto di contestazione da parte delle stesse, che non possono, quindi, in questa sede porre in discussione il presupposto stesso della determinazione delle quote loro spettanti che non hanno mai inteso impugnare.
Inoltre, come rilevato dai primi giudici, il fatto che, in origine, si sia tenuto conto, nel determinare il QGG spettante all’Italia, anche di significative quote legate a dichiarazioni fraudolente rese all’epoca (e in disparte ogni considerazione circa l’aspetto sicuramente controproducente, per il Paese, di una tale vicenda se veritiera), si tratta di circostanza che avrebbe consentito di ampliare, per l’Italia, il quantitativo stesso (in certo modo compensando, semmai, le carenze correlate all’insufficienza o mancanza di dichiarazioni da rendere da parte di produttori della cui capacità produttiva non si sarebbe, in concreto, tenuto conto);con la conseguenza che l’ampliamento del QGG ascrivibile alle frodi, avendo allargato la base produttiva, non può pregiudicare le aziende qui appellanti, avendo contribuito, potenzialmente, ad ampliare la portata delle QRI loro spettanti;se, poi, ancora all’attuale, si verificano frodi (nei sensi anzidetti) tali da comportare lo sforamento del QGG assegnato all’Italia, si tratta, in tal caso, di individuare gli autori di tali illeciti comportamenti, reprimendoli;ma solo allorché sarà stato - all’esito dei necessari accertamenti in sede amministrativa e/o giudiziaria – determinato l’effettivo ammontare di tali produzioni fittizie o truffaldine, potrà essere stabilito l’eventuale quantitativo di tale produzione lattiera incidente sul quantitativo nazionale e da esso, eventualmente, detraibile e potranno, all’occorrenza, essere operati, in prospettiva, gli opportuni conguagli, previa consultazione con i competenti organi comunitari.
4) – Neanche condivisibile appare, poi, l’ulteriore censura secondo cui l’art. 2 del d.l. 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge 3 luglio 2004, n. 204, recherebbe un criterio di preferenza nella restituzione del prelievo versato in eccesso dai produttori favorevole a coloro, tra questi, che abbiano regolarmente effettuato i versamenti mensili del prelievo anticipato;e ciò, si assume, in evidente contrasto con la norma comunitaria (art. 4 del reg. CE n. 1788/2003) che imporrebbe di applicare il principio che consente di addebitare a ciascun produttore quanto dovuto in proporzione al contributo dato al superamento del quantitativo di riferimento nazionale, indipendentemente dalla circostanza che si sia proceduto o meno, da parte degli stessi produttori, ai versamenti mensili anticipati di cui all’art. 5 del d.l. n. 49/2003;donde la necessità (che i primi giudici, erroneamente, non avrebbero avvertito) di disapplicare la norma nazionale contrastante con la predetta disciplina regolamentare comunitaria;la norma in questione lederebbe, altresì il diritto di eguaglianza garantito dall’art. 3 Cost., discriminando tra allevatori, finendo, in effetti, per porre prevalentemente - se non esclusivamente - a carico di coloro che non abbiano effettuato i versamenti mensili anzidetti l’obbligo di cui si tratta.
Basti ricordare, al riguardo, che la scelta così operata dal legislatore nazionale appare, invero, pienamente conforme sia alla disciplina regolamentare comunitaria che ai principi di rango costituzionale di diritto interno (come già deciso da questo Consiglio con decisioni dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi e alle quali si rimanda;cfr., tra le altre, Cons. St., Sezione VI, 19 giugno 2009, n. 4134;8 giugno 2009, n. 3487;20 maggio 2009, n. 3100;17 marzo 2009, n. 1579;23 febbraio 2009, n. 1052).
5) – Deducono, ancora, le appellanti che, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. CEE n. 2081/1992 – che ha disciplinato le produzioni D.O.P. – non potrebbero più essere ritenute valide e conformi all’art. 41 Cost. e 33 del Trattato le norme comunitarie in materia di quote latte, laddove queste prevedono un contingentamento indiscriminato sulla produzione del settore lattiero-caseario, nel senso che continuano a sottoporre a contingentamento anche la produzione di latte vaccino utilizzata per la produzione di formaggi D.O.P. esportati fuori dalla Comunità, tale quota produttiva non potendo incidere negativamente nell’ambito del mercato comunitario, limitando la stessa capacità produttiva dei formaggi dalla Comunità stessa tutelati in forza del predetto regolamento;donde l’erroneità delle impugnate sentenze che hanno ritenuto la disciplina comunitaria in questione non suscettiva di pregiudizio in capo ai produttori.
La censura è priva di consistenza.
Essa, da un lato, mira, a ben vedere a salvaguardare gli interessi dei produttori di formaggio DOP o, comunque, di coloro che producono latte selezionato, destinato alla sua produzione;la situazione di produttori di latte per la produzione di formaggio DOP non viene, peraltro, addotta dalle appellanti a supporto della censura in esame, sicché si potrebbe anche dubitare della sua ammissibilità per carenza di ogni concreto e diretto interesse al suo accoglimento.
Le stesse appellanti adducono, peraltro, che sottraendo i quantitativi destinati a tale tipo di produzione e, in particolare, di quelli destinati a produrre formaggi da esportare in paesi extracomunitari, il problema delle quote latte, in Italia, sarebbe comunque superato, in quanto deducendo dal QGG i quantitativi di latte destinati a tale produzione, l’Italia non sarebbe più eccedentaria nella produzione del latte stesso.
Osserva, al riguardo, il Collegio che la disciplina comunitaria sopravvenuta al citato regolamento 2081/1992 ha ribadito i criteri relativi alle quote latte e all’indiscriminato contingentamento dell’intera produzione;si tratta di una scelta strategica della Comunità, ribadita dal regolamento 1788/2003 (della cui legittimità sotto molteplici profili si è già occupata la Corte di Giustizia, Sezione I, con sentenza 14 maggio 2009, n. 34, in causa C-34/08), che non pregiudica, in sé considerata, le qualità del prodotto finale, il formaggio - che, con le DOP ad esso destinate, si è inteso tutelare - né i produttori di esso, dal momento che, come ritenuto dal TAR, eventuali limitazioni della produzione sarebbero, comunque, compensate da un più elevato prezzo di vendita del prodotto, senza pregiudizio per la qualità della produzione, né per l’interesse economico dei produttori stessi, in piena compatibilità, quindi, con l’art. 33, ex 39, del Trattato;valutazione di compatibilità, questa, che ben può competere al giudice nazionale di ultima istanza (cfr., tra le altre, la decisione del Consiglio di Stato, VI Sezione, n. 1579/2009 cit.) che non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di disposizioni comunitarie se la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (cfr, Corte Giust, CE, 6-10-82, C 283/81, Cilfit).
Manifestamente infondata appare, parallelamente, l’eccezione di legittimità costituzionale rapportata all’art. 41 Cost., la disciplina di cui si tratta non ponendosi in contrasto con i principi relativi alla libertà dell’iniziativa economica privata.
Può anche osservarsi, ad ogni buon conto, che tutto il prodotto lattiero, sia esso destinato al consumo o alla trasformazione (in formaggio, burro o latte in polvere) potrebbe essere oggetto, astrattamente, di esportazione verso paesi extracomunitari, sicché non emergono elementi differenziatori, atti a supportare adeguatamente la scelta di far rientrare tutta la produzione, compresa quella destinata ai formaggi DOP, nel QGG.
6) - Sempre per le appellanti le norme nazionali (d.l. n. 463/1996;art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito in legge n. 118/1999, come integrato dal d.l. n. 49/2003, convertito in legge n. 119/2003) che tutelano determinate categorie di allevatori (quelli che si trovano nelle zone di montagna, svantaggiate o ad esse assimilate potrebbero produrre oltre la propria quota senza alcun limite e senza che ciò comporti il pagamento di alcun prelievo supplementare, con una sorta, quindi, di generalizzata e illimitata compensazione), violerebbero manifestamente i principi di cui all’art. 3 Cost., dal momento che finirebbero per porre a carico dei produttori delle zone normalmente vocate gli oneri correlati allo sforamento del QGG ascrivibili a detta categoria di produttori “protetti”, per i quali, a ben vedere, non varrebbero gli obblighi legati alla compensazione;la normativa italiana avrebbe dovuto – per essere in linea con i principi nazionali e comunitari – prevedere e concedere preventivamente l’aiuto agli allevatori svantaggiati (prima, cioè, dell’inizio di ogni annata lattiero-casearia) e, soprattutto, avrebbe dovuto prevedere sistemi di aiuto proporzionati alle reali difficoltà;e ciò non senza considerare come il regime normativo qui contestato si sia prestato e si presti ad attività in frode alla legge che aggravano la situazione per gli allevatori non ricompresi nelle zone di cui si tratta;ciò non senza considerare, poi, che le contestate norme nazionali contrasterebbero anche con la disciplina comunitaria di cui al Reg. CEE n. 3950/92 e a quello n. 1257/1999, sicché si chiede, all’occorrenza, la sottoposizione alla Corte di giustizia della relativa questione pregiudiziale.
Anche tali censure sono da disattendere;anzitutto, perché investono direttamente la posizione dei produttori lattieri che si collocano nelle aree “protette”, per i quali, secondo le appellanti, non dovrebbe più operare l’attuale regime di favore, ma un differente meccanismo di aiuti;ciò che induce a ritenere inammissibili le censure stesse, non essendo stato evocato in giudizio neppure uno dei soggetti potenzialmente controinteressati all’accoglimento della censura (perché da esso danneggiati);mentre non rilevano le attività di operatori che agiscano in frode alla legge che un siffatto regime normativo potrebbe agevolare, trattandosi di aspetti patologici che non possono incidere sulla conformità della norma ai principi di diritto, nazionali e comunitari.
È, in ogni caso, da escludere che la disciplina nazionale in questione, regolarmente sottoposta al preventivo parere della Comunità, possa essere in conflitto con i citati regolamenti comunitari, i quali, a ben vedere, ammettono deroghe quali quelle qui contestate, volte a tenere conto del più delicato contesto produttivo in cui operano i destinatari della disciplina di favore qui contestata.
Al riguardo, giova, inoltre, ricordare quanto sopra enunciato in merito alla legittimità di un regime normativo che, in certa misura, avvantaggia coloro che abbiano provveduto con immediatezza al pagamento del prelievo (produttori “virtuosi”) rispetto a coloro che se ne siano astenuti;e tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per i produttori delle citate zone protette, per i quali l’eventuale restituzione del prelievo (art. 9, comma 3, del dl. n. 49/2003) opera pur sempre a favore “dei produttori che hanno versato il prelievo”
7) - Le appellanti ribadiscono, infine, la richiesta avanzata in primo grado (e disattesa dal TAR sulla base di considerazioni dalle stesse ritenute non convincenti) di sottoposizione al vaglio della Corte di Giustizia del Lussemburgo anche della questione inerente alla legittimità o meno della normativa comunitaria regolante il settore delle quote latte laddove prevede l’applicazione della disciplina relativa alla compensazione a carico dei singoli, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno sforato il quantitativo globale garantito fissato per l’intera Comunità, ben potendosi verificare – ed essendosi, anzi, concretamente verificata, si assume – l’ipotesi di Stati membri che abbiano prodotto in percentuali inferiori rispetto alla quota rispettivamente assegnata, con la conseguenza che l’eventuale sforamento da parte degli allevatori italiani ben avrebbe potuto – e potrebbe – essere compensato da tale mancata produzione in altri Stati membri.
Tali censure (ammissibili solo laddove è stato fornito un principio di prova in ordine al presupposto fattuale del sottoutilizzo delle quote a livello comunitario globale e, quindi, solo con riguardo alle annate 2005/2006 e 2006/2007) non appaiono condivisibili.
Il regime delle quote latte vale a disciplinare un complesso sistema europeo di mercato, teso a stabilizzare i prezzi, prevenendo un rischio di sovrapproduzione e, quindi, di conseguente depressione dei prezzi stessi e correlata crisi di settore;compensare, quindi, le produzioni eccedentarie di uno o alcuni Stati con quelle carenti di uno o altri Stati indurrebbe i primi a tenere fermo un volume produttivo che, nell’ipotesi di riequilibrio della produzione da parte dei secondi, determinerebbe un immediato sforamento dei quantitativi previsti a livello comunitario globale, finendo, così, per introdurre un regime di incertezza e instabilità produttiva insostenibile, dal momento che i produttori operanti nei paesi maggiormente produttori potrebbero essere indotti a contare sul mancato raggiungimento delle quote da parte di altri paesi, stabilizzando volumi produttivi eccessivi destinati a scontrarsi con l’eventuale riequilibrio della produzione da parte degli Stati destinatari delle quote in precedenza non completamente utilizzate;ciò che lascerebbe il mercato in una situazione fluttuante di costante incertezza e possibile risorgere di squilibri tra domanda e offerta, con il conseguente contrasto con i principi ispiratori di detto regime operativo;vero che il meccanismo delle quote latte è in via di superamento (2015);ma anche tale ultimo aspetto comporta l’esigenza di non alterare, di fatto, in questa fase, gli equilibri sin qui raggiunti, essendo, comunque, logicamente rimesso ai competenti organi comunitari lo studio di misure che, tenendo conto anche di tale situazione, possano garantire un passaggio morbido al nuovo regime di mercato liberalizzato, tanto più necessario in presenza di una situazione di mercato caratterizzata già ora da prezzi di vendita troppo spesso non più remunerativi per i produttori.
8) – Per tali motivi le censure proposte appaiono infondate e, per l’effetto, gli appelli in epigrafe devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.