Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-03-05, n. 201901506
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Pubblicato il 05/03/2019
N. 01506/2019REG.PROV.COLL.
N. 05373/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2018, proposto da:
“Il Melograno” Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, Caserta - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
My Way S.r.l. in proprio e quale componente della ATI;Nibiru Onlus Società Cooperativa, in proprio, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4388/2018, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti asilo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di rinuncia all’appello del 30 gennaio 2019, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 84, co.4, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. G L B e uditi per le parti gli avvocati Demetrio Ferrucciu, su delega dell'avv. Tozzi, e l’Avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con dichiarazione di rinuncia depositata in data 30 gennaio 2019 parte ricorrente, per il tramite dell’avvocato, munito di procura speciale, ha manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso;
ritenuto che, pur non risultando l’atto di cui sopra notificato all’Avvocatura generale dello Stato, esso dimostra univocamente la carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, co.4, cod. proc. amm.;
ritenuto che, avuto riguardo alla modesta attività difensiva svolta in appello dalle parti costituite per resistere al gravame, le spese vadano compensate;