Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-14, n. 202302624

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-14, n. 202302624
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302624
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 02624/2023REG.PROV.COLL.

N. 01986/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2017, proposto da
M B, rappresentato e difeso dagli avvocati V C e G M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuele n.18;



contro

Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;



nei confronti

Provincia di Grosseto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01286/2016, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams ;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. È appellata la sentenza n. 1286 del 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di reiezione del ricorso proposto dal M B avverso il diniego di condono n. 05 del 16.4.2002 opposto dal Comune di Orbetello ad una istanza di sanatoria, presentata ai sensi della L. n. 47 del 1985, per la realizzazione abusiva di alcuni manufatti in località Tombolo della Giannella – Sottozona B5, nonché avverso il presupposto parere contrario espresso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto - Servizio Forestale sul vincolo idrogeologico con decreto dirigenziale TR/844 del 4 settembre 1997.

2. La ricorrente aveva impugnato il diniego di condono, denunciando il difetto di motivazione del provvedimento in quanto non supportata da istruttoria e contrastante sia con gli atti di pianificazione urbanistica del comune, sia con i numerosi pareri favorevoli rilasciati dall’Amministrazione provinciale di Grosseto in relazione ad altri manufatti abusivi presenti nei dintorni. La signora Bianchi riferiva che le opere realizzate non si trovavano all’interno del bosco, ma in un’area brulla sulla quale aveva collocato alcune rade piantagioni.

3. Il T.A.R. adito, con la sentenza impugnata, respingeva i suddetti motivi, rilevando la correttezza dell’istruttoria effettuata dalla Provincia sulla compatibilità dell’antropizzazione della zona con il vincolo idrogeologico su di essa gravante e la coerenza del parere contrario con le segnalazioni che la Provincia aveva già inviato alla Regione Toscana in sede di approvazione della variante al piano regolatore, che aveva incluso l’area interessata dagli abusi oggetto del presente giudizio in zona residenziale; nelle segnalazioni predette essa aveva dato atto che il lotto sul quale insistono le opere abusive non era in grado di sopportare un carico edificatorio, in quanto costituente zona boscata a pino marittimo la cui ulteriore compromissione avrebbe potuto provocare danni ingenti di carattere idrogeologico.

Il Giudice di prime cure sottolineava l’irrilevanza del fatto che la Regione Toscana avesse ignorato il parere negativo della Provincia nell’approvazione della variante, in quanto i vincoli idrogeologici tutelerebbero valori sovraordinati rispetto agli interessi tutelati dalla pianificazione urbanistica e non sarebbero derogabili dagli strumenti urbanistici. La sentenza impugnata considerava la censura secondo cui la Provincia aveva rilasciato pareri favorevoli per manufatti nelle vicinanze generica e indimostrata, e qualificava l’area su cui insistevano i manufatti abusivi come bosco, secondo la definizione di cui all’art. 2 della L. n. 227/2007 (in verità il d.lgs. n. 227/2001), a ciò non ostando il diradamento della vegetazione, stante la perdurante possibilità di rimboschimento dell’area.

Il T.A.R. reputava infine infondato il motivo di ricorso secondo cui il parere negativo della Provincia era in contrasto con la L. n. 47/1985, a detta del ricorrente orientata a un favor per la conservazione del patrimonio edilizio, in quanto essa consentiva solamente la sanatoria di costruzioni abusive per contrasto con strumenti urbanistici, non anche delle opere incompatibili con vincoli di inedificabilità assoluta o relativa aventi diversa natura.

4. Con tre motivi di ricorso appella la sentenza M B, denunciando: “ 1. Violazione e/o falsa applicazione artt. 34, 73 e 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 legge n. 47 del 1985. Difetto di motivazione; 2. Violazione e/o falsa applicazione art. 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Violazione e/o falsa applicazione art. 32 legge n. 47 del 1985. Erronea valutazione di un fatto decisivo. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione art. 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Violazione e/o falsa applicazione artt. 32 e seguenti legge n. 47 del 1985 e dei relativi principi informatori. Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. legge 724 del 1994. Erronea valutazione di un fatto decisivo. Difetto di motivazione”.

5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto, spiegando l’infondatezza del gravame.

6. Le parti, con successive memorie, hanno ribadito le proprie difese.

7. All’udienza straordinaria del 19 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. Con il primo mezzo, parte appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto della documentazione e delle difese prodotte nel corso del giudizio di primo grado, da cui emerge chiaramente che il nuovo Regolamento urbanistico, come modificato dalla variante di adeguamento al PTC, approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22 giugno 2012, inserisce l’area in cui insistono i manufatti abusivi tra quelle aventi destinazione di uso residenziale R1, tale da rendere l’intervento fattibile sia sul piano urbanistico, sia su quello idrogeologico in ragione della predetta relazione depositata in primo grado. Il giudice di prima istanza non avrebbe valutato tutto ciò, limitandosi a recepire in modo generico la tesi della Provincia, senza motivare sull’irrilevanza di tali deduzioni.

8.1. Le critiche non possono essere condivise.

Il Collegio ritiene che il giudice di prime cure ha fornito una adeguata motivazione sulle ragioni dell’irrilevanza della destinazione urbanistica dell’area, secondo la pianificazione urbanistica, ai fini della compatibilità dei manufatti abusivi con

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