Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-07-20, n. 201603226

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-07-20, n. 201603226
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603226
Data del deposito : 20 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07962/2014 REG.RIC.

N. 03226/2016REG.PROV.COLL.

N. 07962/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2014, proposto da:
F D, rappresentato e difeso dall'avvocato O B C.F. BLLSLD57E24B963L, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Castel Campagnano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F D L C.F. DLRFNC65M29A512D, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

per la esecuzione

del decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA con cui è stato deciso il ricorso straordinario - determinazione contributo per ricostruzione fabbricato danneggiato da sisma;


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Campagnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. A A e uditi per le parti l’avvocato Di Lorenzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I coniugi Donato, quali comproprietari di un immobile danneggiato dal sisma del 1980, hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il provvedimento col quale fu quantificato dal comune di Castel Campagnano il contributo per ricostruzione ad essi spettante.

Con DPR in data 23.5.2005 il gravame straordinario è stato accolto.

Con il ricorso all’esame gli interessati, premesso che il comune è rimasto inattivo, hanno chiesto a questo Consiglio di Stato di ordinare all’ente locale di dare esecuzione al provvedimento giustiziale, nominando se del caso un commissario ad acta.

Si è costituito in resistenza il comune che eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto depositato quando il termine decadenziale a tal fine previsto era irrimediabilmente decorso.

L’eccezione è fondata.

Il ricorso all’esame, notificato il 31 luglio 2014, è stato infatti depositato il 7 ottobre 2014, e dunque quando il termine per il deposito ( anche tenendo conto della sospensione feriale) era ormai decorso.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87 del cod. proc. amm., il termine di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è di 15 giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario.

Il ricorso è dunque inammissibile ma la particolarità della vicenda amministrativa induce il Collegio a compensare le spese del presente giudizio tra le Parti.

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