Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-09, n. 201900200

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-09, n. 201900200
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900200
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00200/2019REG.PROV.COLL.

N. 08402/2016 REG.RIC.

N. 08404/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8402 del 2016, proposto dalla società Atlantia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22;

contro

P.A. Croce Bianca di Savona - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitosi in giudizio;
Società Anas s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C B, Elisa La Porta e Costanzo Cascavilla, con domicilio eletto presso la sede legale della società Anas s.p.a. in Roma, via Monzambano, n. 10;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 8404 del 2016, proposto dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22;

contro

Croce Bianca di Savona Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

Società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Elisa La Porta e C B, con domicilio eletto presso la sede legale della società Anas s.p.a. - Ufficio in Roma, via Monzambano, n. 10;
società Atlantia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

entrambi i ricorsi proposti per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sez. I, n. 957/2016.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Anas s.p.a, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Filippo Gargallo di Castel Lentini, su delega dichiarata dell’avvocato L N, l’avvocato Costanzo Cascavilla e l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 957 del 29 settembre 2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Sede di Genova – ha accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata P.A. Croce Bianca di Savona O.N.L.U.S., volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in ordine alla richiesta avanzata con atto di diffida e messa in mora datato 8 ottobre 2015, nonché sull'istanza di retrocessione parziale di terreni oggetto di esproprio per pubblica utilità.

2. La associazione originaria ricorrente aveva fatto presente di essere la originaria proprietaria dei terreni espropriati a far data del 1983 per la realizzazione di tronco autostradale Albisola Savona e di avere a più riprese chiesto il completamento delle attività di retrocessione dei terreni non utilizzati, a partire dalla declaratoria di inservibilità dell’opera: tuttavia ogni iniziativa in tale senso era risultata vana, e pertanto aveva proposto il ricorso ex artt. 31 e 117 del c.p.a., in assenza di alcuna risposta da parte delle amministrazioni intimate.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova –, la società Anas s.p.a. la società Autostrade per L'Italia s.p.a. la società Atlantia s.p.a. (ex Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.) si erano costituite in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e che comunque venisse respinto nel merito.

4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata:

a) ha dato atto della circostanza che la complessità dell’originaria espropriazione, nonché della successiva fase di costruzione e di gestione dell’opera in questione, imponeva che la necessaria valutazione in ordine alla richiesta retrocessione del compendio immobiliare facesse capo alla pluralità di soggetti, correttamente individuati dalla parte originaria ricorrente;

b) ha disatteso di conseguenza tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti intimate circa una propria presunta estraneità, ritenendo che detti soggetti – qualificabili come autorità esproprianti e quali beneficiari dell’esproprio – (ai sensi degli artt. 46 ss. del d.P.R. n. 327 del 2001) assumessero una posizione di contraddittore naturale del privato;

c) ha richiamato la consolidata giurisprudenza in punto di lata discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare i presupposti della retrocessione parziale di aree espropriate e non utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica, cui l’iniziativa ablatoria era preordinata;

d) ha dichiarato la fondatezza della pretesa azionata, posto che all'obbligo dell'autorità espropriante di riscontrare l'istanza, volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità degli immobili espropriati presentata dai precedenti titolari degli stessi, doveva corrispondere la applicabilità della procedura di silenzio rifiuto alla fattispecie di retrocessione parziale, sussistendo il dovere dell'Amministrazione di provvedere.

4.1. Il ricorso è stato dunque accolto, con conseguente declaratoria in capo alle amministrazioni intimate dell’obbligo di provvedere sull’istanza di retrocessione;
per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine di giorni novanta assegnato, il T.a.r. ha provveduto altresì a nominare il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Savona, con facoltà di delega a un funzionario incaricato.

5. Per quanto riguarda l’appello n. 8402/2016 (proposto avverso la sentenza n. 957/2016), la società Atlantia s.p.a. (ex Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.), originaria parte resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo.

La società, dopo aver ripercorso anche sotto il profilo cronologico l’andamento del risalente contenzioso, anche infraprocedimentale, avviatosi nell’anno 1990 (pagg.

1-11 dell’atto di appello), ha quindi dedotto:

a) la propria carenza di legittimazione passiva (previa ricostruzione delle vicende che avevano condotto alla “nascita” della società medesima);

b) la circostanza che - in virtù del fatto che la dichiarazione di pubblica utilità era stata emessa antecedentemente alla entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 (30 giugno 2003) - la controversia in esame era regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 60-62 della previgente legge n. 2359/1865;

c) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: posto che era già stata emessa la dichiarazione di inservibilità (unico atto rientrante nel sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo), la parte originaria proprietaria vantava un diritto soggettivo, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario;
infatti il 10 novembre 1997 la Autorità allora procedente (Concessioni e Costruzioni Autostrade) aveva trasmesso alla società A.na.s. s.p.a. il parere favorevole circa la restituzione dell’area, ricadente nel mappale n. 809, e con nota n. 1095 del 10 marzo 1999 la società A.na.s. s.p.a. aveva fatto presente che nulla ostava alla richiesta retrocessione: ciò trovava riscontro anche nel ricorso di primo grado;

d) la sentenza del T.a.r. era errata, in quanto non aveva colto proprio tale dirimente profilo della avvenuta emissione della dichiarazione di inservibilità;

e) ma, se anche la dichiarazione di inservibilità non fosse stata emessa, l’originaria ricorrente avrebbe dovuto proporre detta domanda al Prefetto, a fronte della inerzia del “beneficiario della espropriazione” ovvero del “soggetto espropriante”, per cui il ricorso non era ammissibile.

6. In data 24 novembre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio.

7. In data 28 novembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha depositato un appello incidentale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto ai sensi dell’art. 25, comma 4, del d.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, il Ministero aveva unicamente assunto le situazioni creditorie e debitore in materia di concessioni autostradali;
al Ministero non poteva “imputarsi” alcuna inerzia, in quanto con nota del 9 marzo 2001 aveva trasmesso alla direzione della società Anas s.p.a. l’intero carteggio relativo alla retrocessione della particella n. 809 in ordine alla quale, peraltro, la società Anas s.p.a. aveva espresso il proprio benestare/nulla osta con nota del 10 marzo 1999.

8. In data 6 dicembre 2016, la società Anas s.p.a. ha depositato una memoria contenente un articolato appello incidentale, nell’ambito del quale ha dedotto che:

a) per effetto del d.L n. 98/2011, convertito nella legge n. 1172011, e del d.L n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, v’era stato un passaggio di competenze dalla società Anas s.p.a. al M.I.T in materia di vigilanza e controllo delle concessioni autostradali: posto che la società Anas s.p.a. non aveva più alcuna competenza in materia di reti autostradali, non poteva essere ravvisato nei suoi confronti alcun obbligo di provvedere;

b) sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia;

c) il ricorso era inammissibile perché non era stato intimato il Prefetto e perché non era stata rivolta a quest’ultimo l’istanza affinché venisse emessa la dichiarazione di inservibilità del compendio immobiliare.

9. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione e la Sezione ha emesso l’ordinanza cautelare n. 5722/2016, con la quale ha respinto la domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione alla stregua dei seguenti rilievi :” rilevato che il gravame non appare fornito di decisivo fumus, avuto riguardo alla circostanza che il T.a.r. ha condivisibilmente colto che non era stata ancora resa la dichiarazione di inservibilità, come è peraltro dimostrato dalla circostanza che con nota del 26 agosto 2015 la società Autostrade per L'Italia s.p.a. ha fatto riferimento alla possibilità di un futuro utilizzo della particella predetta;

rilevato per altro verso che la società A.n.a.s. s.p.a. è l’intestataria catastale della particella oggetto della domanda di retrocessione e che il coinvolgimento nella procedura del Prefetto non è obbligatorio;

rilevato quanto al periculum in mora che nessun danno grave ed irreparabile può discendere dal progredire di una procedura tesa a riscontrare una istanza che risale addirittura al 1990;” .

10. In data 30 novembre 2018 la società Anas s.p.a. ha depositato una memoria, facendo presente che:

a) come già fatto presente nel proprio appello incidentale, essa condivideva i primi due motivi dell’appello principale proposto dalla società Atlantia s.p.a.;

b) si opponeva, invece, all’accoglimento del terzo motivo dell’appello principale, con il quale si era sostenuta la competenza della società Anas s.p.a. a provvedere sulla istanza di retrocessione.

11. In data 4 dicembre 2018 l’appellante società Atlantia s.p.a. ha depositato una memoria conclusionale, puntualizzando e ribadendo e proprie difese.

12. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Quanto all’appello n. 8404/2016 (proposto avverso la sentenza n. 957/2016), la società Autostrade per l’Italia s.p.a., originaria parte resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo;
essa ha ripercorso anche sotto il profilo cronologico l’andamento del risalente contenzioso, anche infraprocedimentale, avviatosi nell’anno 1990 (pagg.

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