Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-09, n. 201801509
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Pubblicato il 09/03/2018
N. 01509/2018REG.PROV.COLL.
N. 00233/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2016, proposto dal signor F C, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale per la rivendita di tabacchi n.11 in Santa Margherita Ligure, rappresentato e difeso dagli avvocati A A e A P, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A presso lo studio del secondo;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli — Direzione territoriale della Liguria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti di
Maurizio Norero, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sez. II, n. 626 del 7 luglio 2015, resa inter partes , avente ad oggetto: “ reiezione istanza per trasferimento Rivendita di tabacchi n. 11 in Santa Margherita Ligure da via Buonincontri n. 19 a via Goito n. 12 ”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la memoria difensiva dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati A A e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli — Direzione territoriale della Liguria, prot. n. 17724/CT del 20 ottobre 2014, con il quale è stata respinta l’istanza, avanzata dal signor C , di trasferimento della rivendita di tabacchi e generi di monopolio n. 11, sita nel Comune di Santa Margherita Ligure (GE), da via Buonincontri n. 19 a Via Goito n. 12, non risultando rispettata la distanza minima di 300 metri dalla rivendita più vicina (sita in piazza Mazzini n. 9, di cui è titolare il controinteressato signor Norero Maurizio), prescritta dall’art. 2 comma 2 lett. a), D.M. 21.2.2013, n. 38 (“ Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo ”);nella specie risultando una distanza pari in concreto a metri 293.
2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Liguria, Sez. II, n. 626 del 7 luglio 2015 – ha respinto tutte le censure poste a sostegno del ricorso di primo grado, evidenziando che:
- ai fini della misurazione della distanza tra il locale di via Goito n. 12 e la rivendita n. 1 di Piazza Mazzini ubicata al civico n. 9, “ tra i due percorsi alternativi, quello pedonale più breve “ordinariamente percorribile secondo una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria” è sicuramente quello segnalato in rosso nella planimetria allegata alla perizia asseverata dell’Ing. C C, cui corrisponde – pacificamente - una misurazione inferiore, seppur di poco, ai trecento metri ”;
- “ Né può ritenersi che l’amministrazione abbia disatteso il risultato di una misurazione eseguita dai suoi stessi funzionari in data 24.9.2014 ”;
- non sussiste “ il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, posto che il provvedimento impugnato fa riferimento agli appositi sopralluoghi in data 5.8.2014 e 24.9.2014 (quest’ultimo, in contraddittorio) ”;
- il provvedimento impugnato “ dà specificamente conto delle valutazioni effettuate in relazione alla memoria di controdeduzioni presentata dall’interessato, soffermandosi sui motivi per i quali non è stata ritenuta condivisibile la misurazione da questi proposta ”.
3. Con l'appello in esame, ritualmente notificato in data 29 dicembre 2015, il signor C ha impugnato la menzionata sentenza deducendo – attraverso quattro motivi di appello (pagine 7 – 22 del ricorso) con i quali si ripropongono le censure di primo grado – quanto di seguito sintetizzato:
a) il Tribunale non ha correttamente applicato il regolamento direttoriale in materia (prot. DAC/CRV/4126/2013), che, nello stabilire (alla lettera e) i criteri di calcolo del " percorso pedonale più breve ", dispone di seguire il ciglio del marciapiedi, disposizione di cui doveva tenersi conto “ quindi anche nel tratto di marciapiede in Via Pellerano Murtola, alla confluenza tra via XXV Aprile e Corso Matteotti ”;
b) il Tribunale nel rilevare, risolutivamente, che l’amministrazione non ha disatteso il risultato della misurazione eseguita dai suoi stessi funzionari in data 24.9.2014, non ha colto il senso della relativa doglianza, con la quale si è invece denunciato “ l'aver - illogicamente ed in assoluta carenza di idoneo presupposto - accolto la misurazione confermativa della precedente del 5/8/2014 ”;
c) contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, ricorre il denunciato difetto motivazionale per “ la mancata predisposizione ed allegazione, da parte dell'Amministrazione, di una rappresentazione grafica in scala del percorso seguito per pervenire alla misurazione accolta ”;
d) l’Amministrazione non ha in alcun modo esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a disattendere la memoria di controdeduzioni dell’appellante.
4. In data 22 gennaio 2016 si è costituita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con atto di stile.
6. In data 19 gennaio 2018, la difesa dell’appellante ha depositato memoria conclusionale, insistendo per l’accoglimento del gravame.
7. All'udienza pubblica del 22 febbraio 2018, la causa è stata riservata in decisione.
8.1. Preliminarmente il Collegio rileva che:
a) il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado secondo quanto disposto dall’art. 104 c.p.a.;
b) pertanto, per comodità espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure (cfr., ex plurimis sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 673;Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347) così come espressamente riproposte.
8.2. Infondato è il primo motivo del ricorso instaurativo della lite (pag. 7), col quale il ricorrente ha dedotto che la misurazione effettuata dall’Ufficio, informata al criterio del " percorso pedonale più breve ", sarebbe in contrasto con quanto complessivamente stabilito dallo stesso decreto direttoriale che lo prevede, non essendosi tenuto conto della necessità di seguire il ciglio del marciapiedi “ nel tratto di marciapiede in Via Pellerano Murtola, alla confluenza tra via XXV Aprile e Corso Matteotti ”. La censura non può essere condivisa, avuto riguardo alla normale inclinazione del pedone a seguire il percorso più breve nell’espletamento delle sue deambulazioni di guisa che è da considerare “ normale ”, secondo la citata forte regolamentare (lettera e), attraversare una piazza pedonale invece che seguire un percorso perimetrale in assenza di pericoli che possano derivare dalla circolazione di autovetture o ciclomotori.
8.3. Infondato è anche il secondo mezzo (pag. 10), col quale il ricorrente ha dedotto l’illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché la falsità dei presupposti in base ai quali è stato assunto il provvedimento impugnato, in quanto “ l’intimata Amministrazione, pur avendo reiterato […] la misurazione oggetto di contestazione, ed essere pervenuta ad un differente risultato che avrebbe legittimato il rilascio della richiesta autorizzazione al trasferimento, ha, sorprendentemente confermato il proprio negativo opinamento… ”. Con tale deduzione il ricorrente ha alluso alla pretesa acquisizione di risultanze istruttorie di segno favorevole in quanto attestanti una distanza tra le due rivendite superiore ai 300 ml, ma ciò non trova riscontro agli atti di giudizio. Invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la nuova misurazione, effettuata in occasione del sopralluogo congiunto del 24/9/2014 disposto a seguito delle controdeduzioni rese ex art. 10 bis , ha condotto al risultato confermativo di quella precedente del 5/8/2014. Né tale seconda misurazione può dirsi inficiata dalla lettura del regolamento direttoriale al quale accede il ricorrente siccome non coerente, come detto, con l’esatto tenore delle sue disposizioni, le quali assegnano assorbente rilievo alla maggiore brevità del percorso pedonale, in sintonia con quanto stabilito dal su citato D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, art. 2, comma 4 (“ La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ”).
8.4. Nemmeno persuade il terzo motivo del ricorso introduttivo della lite (pag. 12), col quale il ricorrente ha denunciato che il diniego non sarebbe assistito da adeguata rappresentazione grafica della misurazione effettuata, non potendo reputarsi a tale scopo sufficiente la semplice allegazione di documentazione fotografica.
Il rilievo non può essere condiviso in considerazione della costante ed attiva partecipazione del ricorrente all’ iter procedimentale che ha condotto al gravato provvedimento, culminata nella effettuazione del sopralluogo congiunto del 24/9/2014, il cui verbale, oltre a registrare la presenza del medesimo, contiene la dettagliata descrizione delle modalità di misurazione le quali quindi erano ben note al ricorrente già prima dell’adozione dell’impugnato atto terminale.
8.5. Parimenti infondato è, infine, il quarto motivo del ricorso introduttivo (pagg. 12 e ss.), col quale si torna a lamentare l’inadeguatezza motivazionale del provvedimento, con riferimento, in particolare, alle controdeduzioni rese dal ricorrente in sede infra procedimentale.
La stessa dinamica della sequenza procedimentale denota l’infondatezza del rilievo avendo l’Amministrazione, proprio alla luce del contributo reso dal ricorrente attraverso l’allegazione di relazione tecnica alla sua memoria di controdeduzioni del 22 agosto 2014, disposto una nuova misurazione della distanza questa volta in contraddittorio con il richiedente. Le controdeduzioni di questi hanno quindi hanno dato impulso ad una rinnovata istruttoria e pertanto sono state tutt’altro che obliterate dall’amministrazione, come si assume in ricorso.
9. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.