Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202306075
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 06075/2023REG.PROV.COLL.
N. 04280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per leparti gli avvocati G M, avv. dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento della sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” con conseguente cessazione dal servizio permanente e viene iscritto, d' ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano.
2. L’appellante, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, dopo essere stato indagato nel 2003 ed aver subito misura cautelare nell’ambito di un’indagine nella quale gli erano stati contestati numerosi reati, all’esito dei processi celebrati era stato condannato con sentenza del Tribunale di Roma nel 2015, confermata in appello ed in cassazione a seguito di inammissibilità del ricorso, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di falsità materiale commessa al pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, contraffazione in atti pubblici di sigilli e strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Durante tutto il corso del processo all’appellante veniva più volte applicata la sospensione cautelare dall’impiego.
All’esito della vicenda processuale, al militare veniva negata la riammissione in servizio e nel luglio 2019 si dava inizio al procedimento disciplinare con la nomina dell’ufficiale inquirente. All’appellante venivano contestati i fatti che era stati oggetto dell’accertamento penale ed all’esito della relazione dell’ufficiale inquirente la Commissione di disciplina proponeva il militare per la rimozione che veniva irrogata con il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso, preliminarmente valutando che l’aver iniziato il procedimento disciplinare prima di aver acquisito l’intera motivazione della decisione di inammissibilità della Corte di Cassazione, non aveva determinato un deficit di conoscenza della vicenda trattandosi di una sentenza in rito considerando oltretutto che in sostanza il passaggio in giudicato della sentenza si era verificato dopo il giudizio di appello.
Sempre in via preliminare aveva ritenuto che una memoria dell’Amministrazione non fosse tardiva poiché l’erroneo deposito al Consiglio di Stato era frutto di mero disguido materiale e comunque facendo appello ai suoi poteri officiosi il giudice aveva acquisito assicurando,