Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-01-09, n. 201300045
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Testo completo
N. 00045/2013REG.PROV.COLL.
N. 02854/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2854 del 2008, proposto dal signor H F, rappresentato e difeso dagli avvocati R N e I J, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Carlo Poma, 2;
contro
Comune di Vandoies, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, D S e I Tschurtschenthaler, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 351/2007, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vandoies;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti gli avvocati Nania e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 91 del 2000 proposto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, il signor H F chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione del 17 gennaio 2000, n. 393/s di pagamento della somma di lire 62.924.545, più gli interessi legali per contributi di concessione riguardanti l’immobile insistente al catasto sulla particella edilizia 267 C.C. Vallarga nel Comune Vandoies nonché l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione dell’importo eventualmente versato in eccedenza a titolo di oneri di urbanizzazione.
1.1. Nel predetto atto il ricorrente riferiva di:
- aver ottenuto nel 1979 una concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile originariamente destinato ad albergo, dietro versamento dei contributi di concessione e di aver realizzato l’intera sagoma dell’edificio entro il 1980;
- aver provveduto nel 1987, avvalendosi della normativa sul condono, ad inoltrare al Comune di Vandoies apposita domanda per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per una parte di sottotetto per la quale era stata posta in essere una modifica della destinazione d’uso, versando nel 1989 un importo di lire 44.688.000 a titolo di contributo sul costo di costruzione e di lire 11.172.000 per infrastrutture primarie e secondarie;
- di aver richiesto nel 1989, con varianti presentate nel 1990 e nel 1991, una nuova concessione edilizia per il completamento della costruzione, ottenendo nel 1991 il rilascio della licenza d’uso che escludeva i vani destinati ad albergo e situati al piano terra (all’epoca in stato di rustico);
- di aver ottenuto nel 1994 una nuova concessione edilizia per il completamento anche del piano terra, con modifica della destinazione d’uso da albergo ad abitazione;
- di aver ottenuto nel 1997 la licenza d’uso per tutto lo stabile;
- di aver ricevuto nell’ottobre del 1997 una nota con la quale il Sindaco di Vandoies quantificava in lire 62.924.545 l’importo dovuto a saldo dei contributi di concessione.
1.2. Sempre nel predetto ricorso l’istante deduceva i seguenti motivi di gravame: 1) inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o usciere dell’Ufficio di conciliazione e quindi nullità della notificazione per incompetenza del soggetto notificatore;2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 2 del R.D. n. 639 del 1910 in relazione all’articolo 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1938 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto di ingiunzione;3) intervenuta prescrizione sui crediti di cui agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione relativi all’edificio in oggetto;4) violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 della legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997, dell’articolo 7 della legge provinciale n. 17 del 1993 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta e carenza di motivazione per aver il Comune di Vandoies tardivamente preteso il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonostante il ricorrente avesse già provveduto al relativo pagamento, peraltro riportato sulle concessioni edilizie di variante del 1989 e del 1994;decadenza di ogni ulteriore pretesa per violazione del principio dell’affidamento del cittadino;5) violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 della legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997, dell’articolo 2 del R.D. n. 639 del 1910 ed eccesso di potere per confusione trattandosi di credito non certo per mancato adeguamento dei parametri di calcolo degli importi già versati a quelli applicati sul ricalcolo e per errato calcolo dell’effettiva cubatura.
1.3. Il Comune di Vandoies si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4. In data 4 gennaio 2007 il dottor R J L, nominato CTU con ordinanza n. 28 del 2006, depositava la relazione tecnica relativa alla consulenza richiestagli.
2. Con sentenza n. 351 del 2007, il giudice adito riteneva il ricorso infondato, rilevando quanto al primo e al secondo motivo di gravame che la vidimazione delle ingiunzioni era stata soppressa dall’art. 229 del d. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e che non poteva essere censurata la notifica dell’ingiunzione impugnata dal momento che la proposizione del ricorso contro tale provvedimento sanava gli eventuali vizi della notificazione, in base al principio secondo cui l’ingiunzione resta valida ed efficace, indipendentemente dalla sua notifica, una volta che l’interessato risulti averne avuto piena conoscenza, tanto da essere in grado di proporre opposizione per ottenerne la caducazione (Cass. Civ. n. 20360 del 2006).
Il giudice di primo grado riteneva, inoltre, relativamente al terzo motivo, che le doglianze del ricorrente erano solo in parte fondate in quanto i crediti vantati dal comune anteriori al 29 ottobre 1987 dovevano ritenersi prescritti mentre quelli riguardanti il periodo intercorrente tra detta data ed il 29 ottobre 1997, data della richiesta di pagamento avanzata dal comune di Vandoies, dovevano considerarsi non prescritti.
Con riferimento al quarto motivo il giudice di prime cure rilevava che il comune di Vandoies aveva la facoltà di richiedere, entro il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del rilascio della concessione, i contributi ritenuti ancora dovuti, prescindendo dalla circostanza che le concessioni edilizie rilasciate al ricorrente recassero l’indicazione dell’avvenuto pagamento di tutti i contributi.
In relazione al quinto motivo, infine, il Tribunale adito stabiliva che il comune di Vandoies era legittimato, in relazione al completamento dell’edificio, a chiedere la corresponsione della relativa quota di contributi per le concessioni rilasciate a partire dal 29 ottobre 1987;che il comune era, alla data del 29 ottobre 1997, ancora nei termini per richiedere il ricalcolo dei contributi di concessione a partire dal 29 ottobre 1987;che il comune aveva richiesto, come confermato dalla stessa relazione del CTU, solo i contributi al costo di costruzione relativi al completamento dell’edificio e per il cambio di destinazione d’uso;che le concessioni edilizie del 1989 e del 1994 andavano ricomprese ai fini del ricalcolo del contributo del costo di costruzione, pur riguardando l’esecuzione di opere volte al mero cambiamento della destinazione d’uso della cubatura già esistente in base alla legislazione vigente in materia;che era inammissibile la censura con la quale il ricorrente lamentava la mancata detrazione della cubatura soggetta a convenzionamento, ai fini del calcolo del contributo al costo di costruzione in sede di rilascio della concessione del 1994, essendo stata dedotta per la prima volta con memoria e non in sede di ricorso o di motivi aggiunti;che a sostegno della medesima il ricorrente non aveva prodotto in giudizio alcuna documentazione, prevista dalla vigente normativa, per attestare l’assunzione degli obblighi connessi a detto convenzionamento;che, relativamente ai contributi per oneri di urbanizzazione, non era dovuto alcun importo aggiuntivo per le concessioni successive al 1979, in quanto, come affermato anche dal CTU, tali debiti, indipendentemente dalla circostanza che fossero stati già pagati, risultavano alla data del 29 ottobre 1987 comunque prescritti;che, infine, l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere condonate ai sensi della L.P. n. 4 del 1987 non doveva essere preso in considerazione nella “vertenza”, in relazione al titolo sanzionatorio per cui era stato corrisposto.
2.1. Infine, il giudice di prime cure statuiva, quanto all’accertamento richiesto dal ricorrente in relazione alle somme già versate a titolo di contributo al costo di costruzione, che dovevano essere presi in considerazione, in particolare, anche gli importi addebitati e corrisposti in sede di rilascio della concessione edilizia del 1979 a titolo di contributo del costo di costruzione;che in atti non risultavano versati i due terzi delle somme dovute in relazione alla concessione edilizia del 23 aprile 1979 per cui le relative somme non potevano essere considerate ai fini della decurtazione delle quote dovute per le concessioni del 1989 e del 1994;e che alla data del 29 ottobre 1997 il ricorrente risultava debitore di una somma maggiore di quella richiestagli dal comune di Vandoies.
3. Avverso la sentenza del Tribunale Regionle di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 351 del 2007 il signor H F proponeva appello (Ricorso n. 2854 del 2008) rilevando che con la sentenza impugnata il giudice di primo grado aveva accertato l’obbligo in capo al ricorrente di corrispondere un importo superiore sia alla somma richiesta dal comune di Vandoies sia alla quantificazione a cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio e deducendo nel merito dell’appello i seguenti motivi:
A) Error in iudicando: motivazione erronea, omessa, contraddittoria e travisata rispetto al I° motivo del ricorso introduttivo integralmente devoluto. A.1) Inefficacia dell’ingiunzione per omessa notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario o Usciere dell’Ufficio di Conciliazione (ora Messi di conciliazione per effetto dell’art.1, l. 3 febbraio n. 1957, n. 16) e quindi assoluta ed insanabile nullità della notificazione per l’incompetenza del soggetto notificatore. A.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 in relazione all’art. 229 del d. Lgs. 19 febbraio 1998 per mancata vidimazione da parte del giudice dell’atto d’ingiunzione.
B) Error in iudicando: motivazione erronea, omessa, contraddittoria e travisata rispetto alla dedotta insussistenza di un obbligo giuridico di versamento di un contributo concessorio da parte del ricorrente, nonché rispetto alla prospettata intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla P.A., oltre alla evidenziata erroneità dei conteggi operati, anche in ragione della mancata applicazione degli artt. 1 e 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione della L. P. 3 gennaio 1978 (pubblicata sul B.U. n. 28 del 1978) in relazione al