Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-09, n. 202210833
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 10833/2022REG.PROV.COLL.
N. 10063/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10063 del 2020, proposto da
Eredi di S L di L M & C. s.a.s. (già Eredi di S L di V L & C. s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R B, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Venere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 204/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Venere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il Cons. Paolo Marotta; nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio (come integrato dai motivi aggiunti), avente ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- della determinazione del responsabile dell'area Edilizia, Urbanistica, Parco, Turismo e Cultura del Comune di Porto Venere (SP), adottata in data 24.6.2017, prot. 8994, notificata in pari data ed avente ad oggetto “Provvedimento di revoca di concessione demaniale marittima n. 11 rilasciata in data 06.03.2004 rep. n. 36 intestata a Eredi S L di Lamia Vincenzo & C. s.a.s.”;
- dell'avviso del responsabile dell'area Edilizia, Urbanistica, Parco, Turismo e Cultura del Comune di Porto Venere, prot. 13370, datato 14.9.2017, pubblicato sull'albo pretorio in pari data ed avente ad oggetto l'istanza di rilascio di concessione demaniale presentata da Enoteca da Mare s.r.l.s., sull'area demaniale oggetto della concessione revocata alla società Eredi S L di Lamia Vincenzo & C. s.a.s.;
- della nota, prot. 15461 del 23.10.2017, con la quale la responsabile dell'area Edilizia, Urbanistica, Parco, Turismo e Cultura del Comune di Porto Venere ha comunicato alla società Eredi S L di Lamia Vincenzo & C. s.a.s. la preferenza accordata all'istanza di concessione demaniale presentata in concorrenza da Enoteca da Mare s.r.l.s.;
- del provvedimento di accoglimento della istanza di concessione demaniale presentata da Enoteca da Mare s.r.l.s. in preferenza alla istanza presentata dalla società Eredi di S L di V L & C. s.a.s.;
- della concessione demaniale marittima n. 1/2018 rep. 140 rilasciata in data 9.1.2018 a Enoteca da Mare s.r.l.s., sulla predetta area demaniale.
2. L’odierna appellante premette che il ricorso in appello è stato proposto solamente nei confronti del Comune di Porto Venere e non anche di Enoteca da Mare s.r.l.s., perché l’appellante ha mantenuto interesse all'accertamento della illegittimità degli atti impugnati, ai soli fini dello scrutinio della domanda risarcitoria avanzata unicamente nei confronti del predetto Comune e non anche della originaria controinteressata che, dunque, (a suo giudizio) non avrebbe interesse ad interloquire sulla presente impugnazione.
3. Tanto premesso, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto diversi profili che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Venere, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo conseguentemente la reiezione delle domande azionate (di accertamento e di condanna).
5. Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. In via preliminare, ritiene il Collegio che il ricorso in appello sia inammissibile.
Nel giudizio di primo grado la ricorrente (odierna appellante) aveva formulato domanda di annullamento del provvedimento di revoca della concessione demaniale relativa all’area adiacente al Bar Lumia e del provvedimento di affidamento della predetta concessione demaniale ad altro operatore economico nonché domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto degli atti impugnati.
Nel ricorso in appello l’odierna appellante dichiara di non aver più interesse all’annullamento degli atti impugnati e converte l’azione di annullamento in azione di accertamento, ai fini della condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.
Orbene, la conversione della domanda deve ritenersi consentita, in base all’art. 34, comma 3, del c.p.a., avendo la parte ricorrente formulato contestualmente istanza risarcitoria (detta conversione non integra dunque una mutatio libelli ).
Tuttavia, il ricorso in appello avrebbe comunque dovuto essere notificato anche alla società controinteressata (Enoteca da Mare s.r.l.s.), la quale comunque ha interesse a contraddire sulla domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati, che non concernono solo la revoca della precedente concessione demaniale, ma anche l’affidamento della predetta concessione demaniale alla controinteressata.
In merito alla necessità della notifica al controinteressato anche nel caso di domanda di accertamento, il Collegio ritiene di conformarsi all’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio che, con riguardo a questa problematica, ha già avuto modo di precisare quanto segue: “ 3.1.1. La norma di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., sebbene testualmente riferita all’azione di annullamento, è applicabile per interpretazione estensiva anche all’azione di accertamento.
In tale direzione muovono plurime considerazioni di ordine sistematico.
In primo luogo - sebbene a più riprese, sia in sede di redazione del codice, sia in sede di successive modifiche normative, sia stata ipotizzata l’introduzione di un’azione generale di accertamento, e cioè la previsione che chiunque abbia interesse è legittimato a chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce dichiarative – un’azione generale di accertamento, ad oggi, non è contemplata nel codice del processo amministrativo.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che l’assenza di una