Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202201694
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 01694/2022REG.PROV.COLL.
N. 08863/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8863 del 2021, proposto da
U.T.G. - Prefettura di Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma, non costituita in giudizio;
-OISSIS-in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati F F, F T, C T e L D D, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OISSIS-con cui era accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento con cui la Prefettura di Roma decretava la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nonché la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91, comma 6 del d.lgs. n. 159/2011 e, contestualmente rigettava la richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List” provinciale) ai sensi dell'art.1, comma 52, della l. n. 190/2012 e del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, provvedimento adottato con prot. n. -OISSIS- e, comunicato a mezzo pec in pari data;
- della nota emessa dalla Prefettura di Roma avente ad oggetto “provvedimento interdittivo antimafia – rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (White List) istituito presso questa Prefettura ai sensi del d.P.C.M. 18 aprile 2013”, prot. n. -OISSIS-comunicato a mezzo PEC in pari data;
- della comunicazione della Camera di Commercio di Roma prot. n. -OISSIS-, di “avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel Repertorio Economico Amministrativo della cancellazione delle attività di installazione d'impianti posti al servizio degli edifici di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, del d.m. n. 37/2008 e del relativo preposto alla gestione tecnica”;
- del provvedimento della Camera di Commercio di Roma prot. n. -OISSIS-, comunicata a mezzo PEC in pari data, di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'attività di impiantistica disciplinata dal d.m. n. 37/2008;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico- patrimoniale della ricorrente,
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall’istante, da quantificarsi in corso di giudizio e, in difetto, da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OISSIS--OISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’Amministrazione censura la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso proposto dalla Società appellata avverso le misure interdittive.
In particolare l’Amministrazione deduce l’erroneità della sentenza appellata per violazione del canone ermeneutico prognostico del “più probabile che non”, laddove il TAR ha ritenuto che le risultanze istruttorie confluite nel provvedimento impugnato - tramite le quali sarebbe stata, altresì, ricondotta la titolarità della Società allora ricorrente a persone legate alla criminalità organizzata (fratelli -OISSIS-) - non sarebbero tali da costituire un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da rendere il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della predetta Società.
IL TAR – a parere dell’Amministrazione - infatti, avrebbe trascurato il principio per cui ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico- presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Sottolinea, peraltro, che, dal capo di imputazione della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Rovigo, n. -OISSIS-(all. 5 alle produzioni dell’Amministrazione in primo grado), divenuta irrevocabile l’11 agosto2001, emergerebbe il profilo criminale dei predetti fratelli ai quali sarebbe riconducile il legame con la Società, che “in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni” avrebbero minacciato con intimidazioni di rapimenti, violenza a persone e cose al fine di conseguire somme ingenti di denaro.
Nel merito dell’attualità di tali circostanze, l’appellante richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui “l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa” (cfr, per tutte, Cons. di Stato, sent. n. 5784/2018).
Quanto all’ulteriore profilo di doglianza concernente i provvedimenti DASPO dai quali sono stati attinti entrambi i fratelli, di cui si è detto, nel 2018 (dal Questore di Caltanissetta) e nel 2019 (dal Questore di Agrigento), sarebbe pacifico che si tratti di misura interdittiva di prevenzione atipica di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, che, in quanto tale, presuppone “la pericolosità sociale e non già la commissione di un fatto di reato” ( in terminis, Consiglio di Stato sent. n. 2616/2019). Tali provvedimenti adottati nei confronti dei fratelli -OISSIS-, unitamente al decreto di aggravamento e alle misure di sorveglianza speciale emesse, peraltro previste tra le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, al di là degli esiti dei singoli procedimenti (di cui uno dei quali, peraltro, definito successivamente all’adozione del provvedimento interdittivo gravato, ossia nel febbraio 2021), denoterebbero, dunque, la pericolosità sociale dei preposti, la cui caratura criminale si evincerebbe dagli stessi atti giudiziari (misure di sorveglianza speciale nr. 49/2019 R.M.P. - n. 43/2020 r.d. e n. 48/2019 R.M.P. e n. 41/2020).
Tali misure, così come la richiesta di rinvio a giudizio disposta dal Tribunale di Gela nei confronti di -OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS- -OISSIS-, per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 321 c.p., proc.n. -OISSIS-erano state richiamate nel provvedimento interdittivo al fine di rappresentare il profilo dei predetti, in un’ottica non atomistica ma unitaria del quadro indiziario ivi descritto, cosicché ciascuno degli elementi istruttori acquistasse valenza nella sua connessione con gli altri.
Espone, ancora che in merito ai rapporti di contiguità tra il -OISSIS- -OISSIS- e il clan mafioso dei “-OISSIS-”, nell’ambito delle indagini che hanno portato all’emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di -OISSIS- -OISSIS-, ritenuto a capo dell’omonima famiglia mafiosa gelese, emergevano numerose conversazioni telefoniche, intercorse tra giugno ed agosto 2016, tra quest’ultimo e -OISSIS-(cl. 72), dalle quali è risultato che “-OISSIS- -OISSIS- si fosse adoperato a favorire l’inserimento di -OISSIS-nei lavori che -OISSIS-stava svolgendo a Roma, confermando così l’interesse del clan ad inserire una ditta “vicina” nel tessuto economico al fine di trarne profitto e reinvestire detto denaro negli altri traffici illeciti”. E ancora, non sarebbe trascurabile l’ulteriore circostanza, desumibile sempre dalla suddetta ordinanza, secondo cui -OISSIS- -OISSIS- si fosse, altresì, adoperato per mettere in contatto -OISSIS- -OISSIS- con altri imprenditori indicati quali appartenenti a “cosa nostra gelese”.
Pertanto, sarebbe evidente, in ogni caso, che, anche a prescindere dell’esito dell’accordo, dal tenore delle intercettazioni risulterebbe una fitta trama di interessi da parte del clan mafioso dei -OISSIS- negli affari economici della -OISSIS-e di rapporti con il gestore della medesima, identificato in -OISSIS- -OISSIS-, oltre che con il suocero di quest’ultimo.
In merito all’ulteriore profilo di doglianza, svolto in primo grado dall’allora ricorrente, relativo alla mancanza del requisito dell’attualità dei controlli, riportati nel provvedimento interdittivo, relativi a due dipendenti della società -OISSIS-, giacché risalenti agli anni 2005 e 2009, precisa, con riguardo alla posizione del dipendente -OISSIS-, che i controlli - seppur risalenti - facevano emergere i rapporti con soggetto pluripregiudicato per associazione di tipo mafioso e sodale alla cosca mafiosa d ei “-OISSIS-”, richiamata più volte nell’ ordinanza sopracitata, in cui emergevano, peraltro, gli interessi economici e i rapporti tra la suddetta cosca e la famiglia -OISSIS- in ordine ai lavori della società -OISSIS-presso l’Aeroporto di Fiumicino.
Con riguardo, invece, al profilo di -OISSIS-(cl. ‘87), controllato negli anni 2005-2009 insieme a soggetti controindicati in quanto pluripregiudicati per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e, altresì attinti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.
Quanto alle posizione della moglie di -OISSIS- -OISSIS-, ella è risultata essere figlia di -OISSIS-, vicino al clan mafioso “-OISSIS-”, citato nell’ordinanza di custodia cautelare che portava all’arresto di -OISSIS- -OISSIS-, nonché titolare del panificio -OISSIS-, indicato come -OISSIS-assunto a punto di incontro per i contatti tra gli imprenditori -OISSIS-(indicati quali appartenenti a cosa nostra gelese) e -OISSIS- -OISSIS-, anche alla presenza dei capoclan.
Emergeva, dunque, una fitta rete di ulteriori intrecci familiari: tra questi, la coniuge convivente del componente del collegio sindacale (-OISSIS-) risultava a sua volta sorella di -OISSIS-, indiziato di appartenere alla cosca mafiosa degli “-OISSIS-”;Ella era richiamata nel provvedimento interdittivo, in quanto attinta dal provvedimento di sequestro preventivo, eseguito nel 2013, e di confisca definitiva, eseguita nel 2016, unitamente ai familiari conviventi, tra i quali il fratello. Con tale provvedimento erano sottoposte a sequestro due società e i relativi beni.
In particolare, tale familiare, già condannato per il reato di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., nonché destinatario della misura di sorveglianza speciale nel comune di residenza Gela per la durata di 3 anni risultava essere “soggetto intraneo al gruppo mafioso -OISSIS- e che si sarebbe occupato in prima persona delle attività economiche della cosca”, nonché “soggetto pienamente inserito in una dinamica di spartizione degli appalti favorita dall’associazione mafiosa” (pag. 11 della succitata sentenza – in all. 7 alle produzioni di primo grado del 13.3.2021 dell’Amministrazione - con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta n. -OISSIS-, di conferma del decreto del Tribunale di Caltanissetta del 27 giugno 2013, di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S.).
Quanto alla doglianza svolta in primo grado circa l’asserita irrilevanza del vincolo parentale, assume l’Amministrazione che i provvedimenti impugnati sarebbero invece conformi alla logica di massima efficacia anticipatoria attribuita dal vigente quadro normativo e dalla costante giurisprudenza amministrativa all’informazione interdittiva antimafia, come evidenziato dalla costante giurisprudenza secondo cui “ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione “parcellizzata” di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri” (cfr., per tutte, Cons. Stato sent. n. 3754/2016 cit.).
La Società costituitasi per resistere ha richiamato le proprie difese, già spiegate in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza.
In particolare, ha controdedotto in ordine al difetto istruttorio e di motivazione e alla violazione del principio proporzionalità come già nella precedente fase di giudizio.
Con riferimento alla posizione della Presidente del c.d.a. della Società (--OISSIS-) ha precisato che:
- è subentrata quale amministratore nel 2015 e, da quel momento, la Società, dopo un aumento di capitale nel 2015 e nel 2019 portato a 5mln di euro e la trasformazione in società per azioni, ha cominciato ad operare nell’ambito delle commesse pubbliche e negli aeroporti;
- nel novembre 2017, la predetta ha denunciato l’incendio di un autocarro della società nonché di un escavatore di proprietà di terzi e, già prima (nel mese di aprile 2017), aveva presentato un’altra denuncia per interferenza illecita nella vita privata;
- la società è gestita da --OISSIS- e non dai due fratelli dipendenti -OISSIS- -OISSIS-e -OISSIS-.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di -OISSIS- -OISSIS-, ha sottolineato che:
- la condanna per incendio e tentata estorsione risale al 2001;
- i DASPO a cui sono stati sottoposti nel 2018 e nel 2019, impugnati dinanzi al giudice amministrativo, non riguardano reati-spia ai sensi dell’art. 84 del d.lgs n. 159 del 2011 e non sono quindi idonei a sorreggere il provvedimento impugnato;
- la misura di sorveglianza (obbligo di dimora), adottata nel luglio 2020, è stata annullata in data 4 dicembre 2020, dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sul presupposto che gli stessi non sono dediti ad attività criminali tali da mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica;
- con riferimento alla violazione delle previsioni contenute nei DASPO, con sentenza del febbraio 2021, i germani sono stati assolti perché il fatto non sussiste;
- sul fatto che -OISSIS- -OISSIS- fosse vicino al clan mafioso “-OISSIS-” in ragione di presunti accordi circa l’assegnazione di lavori alla ditta -OISSIS-presso l’aeroporto di Fiumicino, è stato accertato che tali lavori non sono mai stati assegnati alla predetta impresa e che i -OISSIS- erano stati per questo apostrofati da esponenti del predetto clan quali “bastardi”;
- per quanto riguarda la condanna di -OISSIS- -OISSIS-per infedele dichiarazione dei redditi in qualità di legale rappresentante della -OISSIS-, a sua volta destinataria di informativa antimafia (impugnata dinanzi al TAR Palermo), in disparte il fatto che tale società è in liquidazione, non esisterebbe comunque alcun collegamento tra le due società;
- con riferimento, infine, ai due elementi che hanno portato la Prefettura a ritenere i germani effettivi “domini” della società ricorrente, ovvero la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura presso il Tribunale di Gela per una ipotesi di tentata corruzione per l’affidamento di una commessa pubblica in cui gli stessi vengono descritti come “titolari della -OISSIS-” e la dichiarazione resa da -OISSIS-(moglie di -OISSIS- -OISSIS-) in una denuncia del 2011 secondo cui il marito era socio con i suoi fratelli della Società ricorrente, questi elementi sarebbero del tutto irrilevanti, in quanto il primo sarebbe tutto da provare mentre, per il secondo, non vi sarebbe dubbio che -OISSIS- -OISSIS- sia stato fino al 2015 amministratore unico della -OISSIS-.
Per quanto riguarda la posizione di -OISSIS-, moglie del sindaco della società istante -OISSIS-, condannato per estorsione e associazione mafiosa, rileverebbe che nel 2010, i due fratelli erano stati destinatari di un provvedimento di sequestro conservativo con riferimento ad un immobile che, tuttavia, aveva una provenienza del tutto lecita, facendo parte di un compendio ereditario.
Con riferimento, poi, ai due dipendenti della società ricorrente, che sono stati controllati in compagnia di soggetti pregiudicati vicini al clan mafioso “-OISSIS-”, sarebbe sufficiente ricordare che si tratta di singoli episodi risalenti al 2005 e al 2009;peraltro, i due erano stati assunti il primo nel 2010 e il secondo nel 2016.
Infine, per quanto riguarda la posizione di -OISSIS-(moglie di -OISSIS- -OISSIS- e madre di --OISSIS-, componente a 19 anni del CDA della società ricorrente) e il fatto di essere figlia di -OISSIS-, vicino al clan mafioso “-OISSIS-”, sarebbe sufficiente rappresentare che --OISSIS- non avrebbe alcun potere all’interno della società e non è quindi in grado di influenzare alcuna scelta.
A ciò aggiunge che, nei confronti dei -OISSIS- presenti in c.d.a., non sarebbe stato rilevato alcun procedimento penale avviato a loro carico, né i rapporti e i legami di parentela sarebbero in grado di per sé di far ritenere provata la sussistenza di infiltrazioni mafiose.
Nel giudizio di primo grado, peraltro, sarebbe emerso all’esito dell’istruttoria quanto ai due germani -OISSIS- che:
- i germani sono stati rinviati a giudizio nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Gela per il reato di cui all’art. 321 c.p., con udienza fissata al 21 settembre 2021;
- il ricorso proposto presso il TAR Sicilia, avente ad oggetto l’informativa antimafia adottata nei confronti della -OISSIS-, è allo stato pendente, in attesa della fissazione della pubblica udienza;
- i germani si sono dimessi dalla -OISSIS-;
- -OISSIS--OISSIS- non è più socio della -OISSIS-che, a sua volta, è stata cancellata dal registro imprese il 12 marzo 2021;
- altresì, --OISSIS- e -OISSIS- -OISSIS-non sono conviventi.
All’udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio che l’appello è fondato per quanto di seguito rilevato.
III - La Società appellata risulta costituita a Gela nel 2008, con attività prevalente nel settore dei “montaggi meccanici, installazione di impianti industriali, realizzazione e manutenzione di strutture metalliche lavori per la costruzione di navi imbarcazioni piattaforme offshore”.
Nel 2016, a seguito del trasferimento della sede legale a Roma, è stata iscritta nel registro delle imprese di Roma, assumendo, nel 2019, la forma giuridica di S.p.A., disponendo di vari sedi locali.
La Società ha proceduto alla ristrutturazione del modello organizzativo societario, prevedendo un Consiglio di Amministrazione ed un Organo di Controllo rappresentato dal Collegio Sindacale, composto da tre sindaci e due supplenti. In pochi anni, la società ha fatto registrare, unitamente alla succitata variazione della forma giuridica, un considerevole incremento del capitale sociale, determinabile dapprima in € 80.000,00 nell’ottobre 2015, poi in € 500.000,00 nel dicembre del 2015 e, da ultimo, in € 5.000.000,00 nel novembre 2019, prevedendo, quali componenti dell’organo amministrativo, --OISSIS- (cl. 73), in qualità di presidente del C.d.A., socio di maggioranza al 51% e, a partire dal 19 marzo 2015, amministratore unico, subentrata al fratello -OISSIS- -OISSIS- (cl. 79);--OISSIS-(cl. 83), consigliere e socio di minoranza al 49%;--OISSIS- (cl. 01), consigliere e figlia convivente di -OISSIS- -OISSIS- e di -OISSIS-
Come componenti dell’organo di controllo sono stati nominati -OISSIS--(cl. 66), con la carica di presidente del collegio sindacale e di sindaco;-OISSIS- (cl. 71) ed -OISSIS- (cl. 73), con la carica di sindaco;-OISSIS-(cl. 79) e -OISSIS-(cl. 62), con funzioni invece di sindaci supplenti.
Il provvedimento interdittivo oggetto di contenzioso è basato sui seguenti elementi:
- i germani -OISSIS- -OISSIS-(fratello convivente di --OISSIS-, presidente del C.d.A. della Società) e -OISSIS- -OISSIS- (padre convivente di --OISSIS-, consigliere di amministrazione) sono dipendenti della -OISSIS- -OISSIS-;
- essi sono stati condannati con sentenza definitiva del Tribunale di Rovigo del 19 giugno 2001 per il reato di tentata estorsione continuata nonché per il reato di incendio (in concorso tra loro);
- entrambi i fratelli, in date differenti (4 luglio 2001 -OISSIS- e 16 aprile 2002 -OISSIS-), sono stati destinatari della misura di prevenzione dell’avviso orale;
- in data 4 settembre 2012, sono stati controllati assieme ad un soggetto tratto in arresto;
- entrambi sono stati attinti da provvedimenti D.A.SPO emessi nel 2018 dal Questore di Caltanissetta e nel 2019 dal Questore di Agrigento;
- in data 1 luglio 2020, entrambi sono stati sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di PS., con obbligo di dimora;
- in data 3 settembre 2020, per gli stessi, è stato richiesto il rinvio a giudizio per violazione dell’art. 321 c.p..
Altresì, il predetto -OISSIS- -OISSIS-è stato condannato dalla Corte di Appello di Caltanissetta per aver presentato dichiarazioni dei redditi infedeli in qualità di legale rappresentante della -OISSIS-, società destinataria, a sua volta, di un provvedimento interdittivo da parte del Prefetto di Caltanissetta.
A sua volta, -OISSIS- -OISSIS- è stato controllato, nel 2013, insieme ad un soggetto pregiudicato vicino al clan mafioso “-OISSIS-”.
Altresì, --OISSIS-(socio della società ricorrente e fratello del Presidente del CDA --OISSIS- nonché di -OISSIS- -OISSIS-) è socio della predetta società -OISSIS-, destinataria, come detto, di un provvedimento interdittivo.
Due dipendenti della società ricorrente sono stati controllati, tra il 2005 e il 2009, in compagnia di soggetti pregiudicati vicini al clan mafioso “-OISSIS-”.
Infine, -OISSIS-(moglie di -OISSIS- -OISSIS-) è figlia di -OISSIS-, quest’ultimo vicino al clan mafioso “-OISSIS-” mentre -OISSIS-(coniuge del sindaco -OISSIS-) è sorella di -OISSIS-, ritenuto sodale di un clan mafioso.
IV – La sentenza appellata, nell’accogliere la prospettazione di parte allora ricorrente ha operato una non condivisibile parcellizzazione del quadro indiziario su cui è fondato il provvedimento interdittivo.
Osserva a riguardo il Collegio che la verifica della legittimità dell’informativa prescrive che il ragionevole rischio di tentativi di infiltrazioni mafiose all’interno dell’attività imprenditoriale esercitata dalla singola impresa sia stato accertato in base alla regola della c.d. “probabilità cruciale”.
Il giudice amministrativo è chiamato, infatti, a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere in ogni caso gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi derivante da un ragionamento deduttivo che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame (Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Tale giudizio, si ripete, tuttavia, non può essere teso a scindere in modo atomistico i singoli elementi, ma deve operare in una visione d’insieme ai fini della formulazione (o dell’esclusione) della prognosi di pericolosità e di inquinamento mafioso dell’attività economica.
Come più volte ricordato dalla Sezione, il sistema della prevenzione amministrativa antimafia è finalizzato, tra l’altro, ad attuare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa economica privata e del contrasto della malavita organizzata.
V – Il quadro sopra descritto nel provvedimento e ribadito nelle difese dell’Amministrazione – contrariamente a quanto interpretato dal primo giudice e ribadito dalle difese dell’appellata – come emerge dagli atti è così pieno di elementi relativi ad intrecci familiari ed economici, da non poter non essere ritenuto idoneo a confortare il giudizio prognostico svolto dall’Autorità.
La Sezione ha avuto modo più volte di ribadire che anche la giurisprudenza costituzionale ha individuato nei rapporti di parentela una tra le situazioni indiziarie idonee a supportare l’adozione di un’informazione-antimafia-interdittiva, sì da sviluppare e completare le indicazioni legislative enucleate nel Codice delle leggi antimafia e da integrare un sistema di tassatività sostanziale, quante volte assumano un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare ed una “regia collettiva” dell’impresa attinta dalla misura inibitoria, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica“, (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57).
La natura, l’intensità ovvero le altre caratteristiche concrete di tali relazioni, infatti, possono assurgere – nel procedimento propedeutico all’adozione dell’informazione-antimafia-interdittiva e secondo la logica del “più probabile che non” – ad indice sintomatico di una conduzione collettiva e di una regia familiare dell’impresa interessata dal provvedimento interdittivo ovvero del condizionamento criminale delle decisioni assunte dello stesso operatore economico per il tramite della famiglia – nucleo fondante della struttura clanica della mafia – in ragione dell’instaurazione di rapporti di “influenza reciproca” non soltanto tra i soggetti affiliati al sodalizio (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651).
VI – Ancora va rilevato che nella fattispecie che occupa, intrecci familiari e di relazioni economiche, si ripetono – insieme ai rilievi di frequentazioni – in modo così diffuso e capillare da rendere indifferente l’obiezione della risalenza di taluni controlli.
La visione di insieme delineata dal provvedimento gravato, lungi dall’apparire contraddittorio ed immotivato, supporta invece quella prognosi inferenziale – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – l’avvenuto esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’Autorità amministrativa, alla stregua del paradigma del ‘più probabile che non’ conforme al sistema della Convenzione EDU (Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343;Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483;Cass. pen., Sez. II, 9 luglio 2018, n. 30974).
VII – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio.
VIII – Lo svolgimento del processo giustifica la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.