Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-02, n. 201908213

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-12-02, n. 201908213
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908213
Data del deposito : 2 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2019

N. 08213/2019REG.PROV.COLL.

N. 04128/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2018, proposto da
N A, F C, E C, A C, M D C, A F, S F, D G, G L S, F M, S M, S M, G M, G P, C P, R R, A S, E T e M V, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10833/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati Michele Ursini, in dichiarata delega dell'avvocato M S, e Giovanni Greco dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Gli appellanti sono docenti che hanno conseguito il titolo di studio (diploma o laurea) valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare.

2 – Gli stessi hanno ottenuto, per l’insegnamento di cui sopra, l’abilitazione e il conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo o d’Istituto, terza fascia.

3 – Il Decreto Ministeriale n. 374/17, avente ad oggetto “l’Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”, nell’allegata Tabella B “Valutazione Titoli per la III fascia”, esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo che: “Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.

4 – Gli appellanti hanno impugnato tale disposizione avanti il T.A.R. per il Lazio, chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.

5 – Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 10833/2017, ha rigettato il ricorso.

6 – L’appello proposto nei confronti di tale decisione deve trovare accoglimento, conformemente all’orientamento già espresso dalla Sezione ( ex multis Cons. Stato n.4343 del 2015).

Anche recentemente la Sezione ( cfr . Cons. Stato n. 2151 del 2018) ha ribadito che: “ il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015) ”.

Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “ sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie ”.

7 – Ad una valutazione complessiva della vicenda, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

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