Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2017-03-17, n. 201701185

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2017-03-17, n. 201701185
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701185
Data del deposito : 17 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2017

N. 01833/2017 REG.RIC.

N. 01185/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01833/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2017, proposto da:
V I, G R, rappresentati e difesi dagli avvocati A A C.F. BBMNDR62D18F839S, N D M C.F. DMDNCL61T24A662S, D M C.F. MNTDTR65T06C557J, con domicilio eletto presso A A in Roma, via degli Avignonesi N. 5;

contro

Comune di Cervinara, A M, T B, F T, C L, C T, P P, G B, Prino Casale, Raffaella Cioffi, Luigi Romano non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 368/2017, che ha respinto gli appelli avverso la sentenza n. 1376/16 del TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che:

- la decisione impugnata ha respinto gli appelli proposti avverso la sentenza del TAR per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 1376/2016;

- la pronuncia del TAR, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Iuliano Vincenzo, nella sua qualità di candidato sindaco, attuale ricorrente in revocazione, insieme alla Sig.ra Romano Gerarda, ha annullato parzialmente le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cervinara, disponendo il rinnovo delle operazioni elettorali nelle sole sezioni nn. 7 e 12;

- la sentenza della Terza Sezione è ora impugnata per revocazione dal Signor Iuliano Vincenzo (insieme alla Sig.ra Romano Gearada), il quale, oltre a dedurre alcuni ipotizzati errori di fatto, ripropone, per l’eventuale fase rescissoria del giudizio, le censure dirette ad ottenere l’annullamento integrale delle operazioni elettorali in tutte le Sezioni del comune di Cervinara;

- in esecuzione della pronuncia della Sezione, con decreto prefettizio del 7 febbraio 2017, sono state indette le elezioni parziali per le sezioni nn. 7 e 12, fissate per il giorno 26 marzo;

- anche prescindendo dai possibili dubbi di ordine processuale, relativi alla tempestività del ricorso in revocazione (cui potrebbero ritenersi applicabili i termini previsti per la notificazione dell’appello nel rito elettorale) e alla sua ammissibilità e procedibilità (per omessa tempestiva impugnazione del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali), non emergono, allo stato, le ragioni di eccezionale gravità e urgenza prospettate dalla parte ricorrente, poiché l’eventuale rinnovo parziale delle elezioni non sembra determinare alcun pregiudizio dell’interesse all’annullamento integrale delle operazioni elettorali, anche tenendo conto della circostanza che il ricorso per revocazione, incentrato su asseriti errori di fatto “processuali”, desumibili immediatamente dalla lettura della sentenza, risulta notificato a distanza di 45 giorni dal deposito della pronuncia contestata e dopo più di un mese dalla indizione delle elezioni suppletive;


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