Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2023-06-09, n. 202305665
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Pubblicato il 09/06/2023
N. 05665/2023REG.PROV.COLL.
N. 04296/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4296 del 2023, proposto da Egle Soc. Coop Ar.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura per l’affidamento di “
Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli (LE)
” Lotto 2 CIG 91802738EE, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Raggio di Sole Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Sociale di Zona di Gallipoli, Comune di Gallipoli, Comune di Alezio, Comune di Racale, Comune di Melissano, Comune di Sannicola, Comune di Tuglie, Comune di Alliste, Comune di Taviano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 430/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Raggio di Sole Cooperativa Onlus;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il Cons. G R e uditi per le parti gli avvocati Mangia e Mariano;
sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Egle Soc. Coop a r.l. ha partecipato alla gara bandita dall’Ambito di zona di Gallipoli il 10/10/2022 per l’affidamento dei “ Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di zona di Gallipoli Lotto 2 ” “ Centro Servizi per le famiglie per 18 mesi ” (CIG 91802738EE), da aggiudicarsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara pari a € 215.318,53.
2. La Lettera d’invito, al punto 7 prevedeva quanto segue: “ Importo presunto a base d’asta. L’importo presunto posto a base d’asta per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 35 c. 4 e art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., è il seguente: … - Lotto n. 2: € 215.318,53 (IVA esclusa), così composto: • € 199.369,02 (IVA esclusa) quale costo complessivo del servizio, non soggetto a ribasso;• € 15.949,52 (IVA esclusa) quale spese generali pari all’8% da assoggettarsi a ribasso … Nel prezzo offerto si intendono interamente compresi e compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese tutte ed accessorie ed ogni altro onere espresso o implicito correlato all’esecuzione delle prestazioni, inerente e conseguente alla perfetta esecuzione dei servizi de quo, anche se non previsto, come meglio riportato all’interno del Quadro economico allegato”.
3. L’appellante è risultata prima classificata nella graduatoria della procedura, seguita dalla società Raggio di Sole Onlus. Con Determinazione 2869/2022 del 6 ottobre 2022 l’Ambito di zona di Gallipoli ha aggiudicato la gara alla Egle Soc coop a r.l. in quanto risultata titolare dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Avverso la predetta aggiudicazione è insorta la seconda classificata Raggio di Sole coop. Onlus, proponendo ricorso innanzi al Tar Puglia sezione staccata di Lecce.
5. L’Amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, attivava una procedura per la verifica della congruità dell’offerta di Egle, la quale forniva tutti i giustificativi. Con verbale del 23/1/2023 l’Ambito confermava l’aggiudicazione dei servizi del Lotto 2 del Bando alla Egle, ritenendo che le giustificazioni prodotte fossero sufficienti a supportare la valutazione di congruità.
6. Nel giudizio pendente dinanzi al TAR, la ricorrente Raggio di Sole, proponeva motivi aggiunti. In particolare, la seconda classificata affermava la sussistenza di una causa escludente in capo all’aggiudicataria in ragione di un illegittimo ribasso che la stessa avrebbe offerto sul costo della manodopera, nonostante, secondo la sua ricostruzione, la lex specialis ne facesse espresso divieto.
7. Il TAR, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso (in parte) e i motivi aggiunti (in parte) proposti da Raggio di Sole.
8. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Egle Soc. Coop a r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: “ 1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis e degli artt. 23 e 95 del D.lgs n. 50/2016. Error in iudicando. Errore sui presupposti di fatto e di diritto;2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis e degli artt. 23, 95 e 97 del D.lgs n. 50/2016. Error in iudicando. Errore sui presupposti di fatto e di diritto”.
9. Si è costituita la Società Cooperativa Raggio di Sole onlus chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
11. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio.
12. Con il primo motivo l’appellante afferma quanto segue.
12.1. Secondo il primo giudice “ la Stazione appaltante, con inequivoche prescrizioni della lex specialis di gara, ha richiesto ai partecipanti alla gara di attenersi, nella presentazione delle offerte economiche, a precisi parametri di riferimento, suddividendo le voci di costo in due macro-categorie: l’una, non soggetta a ribasso, di € 199.369,02 per l’espletamento del servizio de quo (come visto, coincidente con il costo del personale) e l’altra, invece da assoggettare a ribasso, di € 15.949,52 per le spese generali.