Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-28, n. 202104889

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-28, n. 202104889
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104889
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 04889/2021REG.PROV.COLL.

N. 07815/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7815 del 2016, proposto da Wind Telecomunicazioni S.p.A. (oggi, Wind Tre S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11;

contro

F N, S V, A B, U H, B B e L H, rappresentati e difesi dagli avvocati L M, M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;
O T, G R, Pernthaler Arthur, B Markus, De Barba Roberto, Pitschl Melitta, Resch Bernhard, Egger Antonia, Vittur Dolores, Wojnar Sonia, Casteiner Carmen, Untersulzner Christian, Mumelter Rosa, Untersulzner Rosa, Clementi Guido, Facchinelli Loredana, Pichler Hildegard, Furgler Gottfried, Maffei Elda, De Barba Tanja, Psenner Frida, Seyr Brigitte, Anhof Patrizia, Troger Paul, Rinner Heidrun, Angerer Wolfgang, Mair Rosmarie, Plattner Irene, Prasch Patrick, Carlando Christian, B Richard, Eisenstecken Karl, Tutzer Sepp, Tutzer Franz, Prasch Nicole, Malojer Luisa, Pichler Renate, Lackner Elisabeth, Morandell Herbert, Angerer Thomas, Resch Rudolf, Pezzei Christine, Schmid Christoph, Lechthaler Adelheid, Psenner Karl, Federicis Brigitte, Gamper Christa, Mumelter Klaus, Egger Sabine, Hofer Hans, Unterhofer Marianna, Seebacher Patrik, Seebacher Horst, Von Mörl Maria Magdalena e Planer Sonia, non costituiti in giudizio nel presente grado;

nei confronti

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Costa, Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar e Hansjörg Silbernagl, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

per la riforma

sentenza del TRGA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 200/2016, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:

I) con il ricorso introduttivo:

1) dell’autorizzazione n. 200.010/14 del 12 agosto 2014, rilasciata dal Comune di Bolzano ai sensi dell’art. 7/ bis della L.P. 18 marzo 2002, n. 6, per l’installazione di una stazione radio-base per la telefonia mobile sulla p.f. 1173 in C.C. G;

2) del parere del laboratorio di chimica fisicale della Provincia di Bolzano del 7 aprile 2014, prot. n. 229399;

3) del parere della conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni dell’8 aprile 2014;

4) del parere dell’agenzia per l’ambiente della Provincia di Bolzano del 14 aprile 2014, prot. n. 244565;

5) del parere della commissione edilizia del Comune di Bolzano dell’11 giugno 2014, non conosciuto, ma citato nella pure impugnata nota del Comune di Bolzano del 18 giugno 2014;

6) del parere della commissione edilizia del Comune di Bolzano del 25 giugno 2014;

per quanto occorrer debba:

7) della richiesta di integrazione del Comune di Bolzano del 5 marzo 2014;

8) dell’allegato B del regolamento edilizio comunale recante « Disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione », approvato con delibera del consiglio comunale di Bolzano n. 93 del 17 dicembre 2009 e da ultimo modificato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 12 giugno 2014, impugnato in parte qua ;

e di ogni altro atto presupposto, propedeutico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso anche se non espressamente indicato o non conosciuto;

II) con atto recante motivi aggiunti, depositato il 15 dicembre 2015:

9) della nota dell’agenzia per l’ambiente prot. n. 720959 della 29 dicembre 2014, recante « Progetto Installazione impianto Wind BZ144 GRIES sulla p.f. 1173, C.C. G - ricorso TAR », non notificato né comunicato ai ricorrenti, ma depositato in giudizio dal Comune di Bolzano in data 16 ottobre 2015;

10) dell’ivi richiamato parere della conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni del 16 dicembre 2014;

e di ogni altro atto presupposto, propedeutico, infra-procedimentale, consequenziale o comunque connesso anche se non espressamente indicato o non conosciuto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, il consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati G S, M S, Paolo Caruso in sostituzione dell’avvocato Mazzeo, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 401 del 2014 (integrato da motivi aggiunti), proposto dagli odierni appellati – nella loro qualità di proprietari o titolari di diritti reali e/o residenti-occupanti di immobili ubicati a Bolzano nel cd. ‘cuneo verde di G’, rientrante, in base al vigente piano paesaggistico di Bolzano, nella zona corografica « paesaggio di particolare tutela » – avverso l’autorizzazione n. 200.010/14 del 12 agosto 2014, rilasciata dal Comune di Bolzano in favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (oggi, Wind Tre S.p.A.) ai sensi dell’art. 7/ bis l. prov. 18 marzo 2002, n. 6, per l’installazione di una stazione radio-base per la telefonia mobile sulla p.f. 1173 in C.C. G di proprietà del Comune (giardineria comunale), nonché avverso gli atti presupposti e connessi.

1.1 In particolare, il TRGA adìto provvedeva come segue:

(i) respingeva l’eccezione di carenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, sollevata dalla controinteressata;

(ii) respingeva il primo motivo di ricorso – proposto contro l’art. 5 dell’allegato B del regolamento edilizio vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, dalla cui illegittimità deriverebbe anche l’illegittimità dell’autorizzazione impugnata, e con cui era stato dedotto che la zona corografica « paesaggio di particolare tutela », quale è il cd. ‘cuneo verde di G’, avrebbe dovuto essere ricompresa nell’elenco dei siti sensibili di cui al citato art. 5 dell’allegato B, in aderenza alle previsioni dell’art. 3, comma 1, d.P.P. 13 novembre 2013, n. 36 (secondo cui «[n] ella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti ») –, sulla base dei seguenti rilievi:

- come risultava dalle tavole prodotte dal Comune di Bolzano, la zona agricola di interesse paesaggistico denominata ‘cuneo verde di G’ aveva una vasta estensione nell’ambito del centro abitato del territorio comunale, tale che la sua classificazione tra i siti sensibili di cui all’art. 5 dell’allegato B del regolamento edilizio (per i quali sussisteva un divieto assoluto di installazione di impianti di telefonia mobile) avrebbe comportato, con ogni evidenza, l’illegittimità della disciplina regolamentare sul punto;

- infatti, seguendo la tesi propugnata dai ricorrenti, sarebbe stata introdotta una limitazione alla localizzazione su un’intera porzione omogenea del territorio comunale, in contrasto con gli ormai consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la potestà assegnata ai comuni dall’art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001 (che prevede la possibilità che i comuni adottino un regolamento cd. di minimizzazione finalizzato a garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) deve tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche), senza trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa;

(iii) accoglieva il quarto motivo di ricorso – con cui era stata dedotta l’assoluta carenza di motivazione in ordine all’asserita compatibilità paesaggistica della stazione radio-base realizzata da Wind – e annullava di conseguenza gli atti indicati in epigrafe sub I.1), 3), 4) e 6), nonché gli atti sub II.9) e 10) per invalidità derivata, rilevando che:

- nella seduta n. 4 dell’8 aprile 2014 della conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni il rappresentante della competente ripartizione provinciale si era limitato ad esprimere un parere « positivo » senza ulteriore motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica del progetto;

- né poteva soccorrere la motivazione successiva di cui alla nota del 29 dicembre 2014 a firma del direttore dell’agenzia provinciale per l’ambiente, trattandosi di inammissibile motivazione postuma;

(iv) dichiarava assorbiti tutti gli altri motivi;

(v) condannava le amministrazioni resistenti e la controinteressata a rifondere ai ricorrenti le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata Wind Tre S.p.A., deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 - violazione del principio della rispondenza tra il chiesto e il pronunciato - erronea ricostruzione in fatto - insussistenza del vizio di difetto di motivazione - infondatezza del quarto motivo di ricorso - error in judicando »;

b) « Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 99 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - eccesso di potewre per extrapetizione »;

c) « Inammissibilità del ricorso in prime cure per difetto di legittimazione dei ricorrenti - erroneità e difetto di motivazione della sentenza sul punto - error in judicando ».

La società appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, l’integrale reiezione dell’avversario ricorso di primo grado (unitamente ai motivi aggiunti).

3. Si costituivano in giudizio sei degli originari sessantuno ricorrenti, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione, nonché riproponendo espressamente i motivi di primo grado dichiarati assorbiti e non esaminati dal TRGA.

4. Si costituivano altresì in giudizio, con atti separati, sia il Comune di Bolzano sia la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo l’accoglimento dell’appello proposta da Wind.

5. Accolta con l’ordinanza n. 5755 del 18 novembre 2019 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 15 dicembre 2020, tenutasi come da verbale, è stata trattenuta in decisione.

6. Premesso che avverso la statuizione reiettiva del primo motivo di primo grado, di cui sopra sub 1.1(ii), non risulta interposto appello incidentale, e che in applicazione del cd. primato della ragione più liquida si può prescindere dall’esame del motivo d’appello sub 2.c), si osserva che l’appello è fondato.

6.1 Merita, in particolare, accoglimento il primo motivo d’appello sub 2.a), con cui si censura la statuizione sub 1.1(iii), di accoglimento del quarto motivo di primo grado, con cui era stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica.

Il TRGA, nell’accogliere il motivo e nell’escludere l’ammissibilità dell’integrazione della motivazione dell’originario parere dell’8 aprile 2014 della conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni (ai sensi degli artt. 7/ bis l. prov. n. 6/2002 e 6 d.P.P. 13 novembre 2013, n. 36), con il parere successivo adottato nella seduta del 16 dicembre 2014 (confermativo di quello precedente e integrativo della relativa motivazione) richiamato per esteso nella nota dell’agenzia provinciale per l’ambiente del 29 dicembre 2014, è incorso nel dedotto vizio di erronea applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di motivazione postuma.

Infatti, è bensì vero che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa è inammissibile la motivazione postuma fornita in sede giudiziale negli atti difensivi della parte pubblica, ma nel caso di specie si verte nella diversa fattispecie della motivazione integrativa proveniente dalla stessa amministrazione competente ad adottare l’atto in origine carente di motivazione, la quale è ritenuta pacificamente ammissibile dalla stessa giurisprudenza richiamata nell’appellata sentenza (v., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808;
Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2843, affermative del principio per cui nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile se effettuato in sede procedimentale e/o per mezzo di un autonomo provvedimento integrativo e/o di convalida, mentre è inammissibile l’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi).

In altri termini, il TRGA non ha considerato la sostanziale differenza fra una motivazione integrativa postuma espressa in sede difensiva, come tale inammissibile, e una motivazione proveniente dallo stesso organo che ha espresso il parere in origine non sufficientemente motivato, cui deve viceversa essere riconosciuto un effetto sanante, salva la facoltà della parte interessata di proporre motivi aggiunti (come, appunto, avvenuto nel caso di specie dopo la produzione in giudizio dell’atto contenente la motivazione integrativa).

In accoglimento del motivo all’esame e in riforma della statuizione di accoglimento sub 1.1.(iii), s’impone pertanto la reiezione del quarto motivo di primo grado.

A fronte della fondatezza nel merito del primo motivo d’appello, resta assorbito il secondo motivo sub 2.d), afferente a censure di pretta natura processuale dedotte avverso la medesima statuizione di accoglimento di primo grado.

6.2 Premesso che, a questo punto, trovano ingresso i tre motivi aggiunti proposti avverso il parere integrativo adottato dalla conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2014, espressamente riproposti nel presente grado, si osserva che gli stessi sono infondati.

Il menzionato parere integrativo recita testualmente: « Il progetto di una nuova infrastruttura per le comunicazioni nasce dall’esigenza del gestore Wind di fornire copertura per l’abitato G e la zona caserme di Via Vittorio veneto. Wind a differenza di Vodafone e di Telecom, non dispone di siti idonei a questo obiettivo. I siti in zona G che attualmente ospitano Vodafone e Telecom sono in ambiti densamente abitati, nei pressi di piazza G. Il coutilizzo del sito esistente ca. 300 a sudest della giardineria comunale è improponibile in quanto contraria alle esigenze del gestore. Per quanto riguarda l’altezza del palo, questa permette di limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici per gli abitanti dei dintorni.

Il cosiddetto “cuneo verde di G”, sul limite del quale si trova l’impianto in oggetto, viene indicato nel piano paesaggistico del Comune di Bolzano come paesaggio di particolare tutela: Lo scopo di questa misura protettiva è di evitare progetti di edificazioni perché il cuneo verde G possa continuare a soddisfare la sua importante funzione di polmone verde della città di Bolzano.

Ciò non vieta qualunque attività edilizia. Lo spostamento e l’edificazione di unità o l’ampliamento di masi esistenti o di serre – edificazioni quindi che costituiscono interventi di carattere puntuale – sono concessi a determinate condizioni. Anche la realizzazione di singoli impianti come per esempio un palo per le telecomunicazioni, non è vietato a priori. Il divieto di edificare, si riferisce alla pianificazione di insediamenti importanti, di ampia portata e non ad interventi puntuali e concreti, che potrebbero anche rendersi necessari.

Per quanto riguarda le viti, nelle norme di attuazione valide nella zona di tutela del cuneo verde di G è previsto che la loro rimozione debba essere autorizzata dal sindaco. Questo non va considerato un divieto assoluto per la rimozione delle viti, ma ribadisce che questa coltura è un importante caratteristica del paesaggio di questa zona e possiede una valenza storica. Per questo la conservazione delle viti è un obiettivo.

Dal punto di vista paesaggistico quindi la realizzazione di un palo formalmente non contrasta con le norme di attuazione del piano paesaggistico, le quali non contengono alcun divieto in tal senso.

La struttura si trova a margine di una zona edificata (gli edifici più vicini si trovano ad una distanza di 30 - 60 m) in uno spazio che viene utilizzato come deposito. Il sito non si trova in mezzo ad una zona agricola aperta (non coinvolge i vigneti) ma al bordo di un zona urbana con relativo grado di utilizzo.

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