Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-12-07, n. 201505547
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N. 05547/2015REG.PROV.COLL.
N. 03384/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3384 del 2015, proposto da M M, rappresentato e difeso dagli avv. A C e Antonio D'Aloia, con domicilio eletto presso Gianfranco Graziadei in Roma, Via A. Gramsci, 54;
contro
- Regione Lazio, rappresentata e difesa dall' avv. R M P, on domicilio presso l’ avvocatura regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27;
- Azienda Sanitaria Locale di Roma, Azienda Sanitaria Locale di Rieti, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Azienda Sanitaria Locale di Roma D, non costituitesi in giudizio;
- Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, rappresentata e difesa dall'avv. Guido De Santis, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Livorno 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 13263/2014, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenze n.24323/11 - 14719/12 - 7046/12 - 21011/13 - 200/13 - 6541/13 - 5439/12 del Tribunale Civile di Roma - pagamento somme
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosa Privitera e Lucia Sbano, quest’ultimo per delega dell’ avv. Guido De Santis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. Miele Michele proponeva ricorso per l’ottemperanza della Regione Lazio e delle diverse amministrazioni convenute per quanto di spettanza alle seguenti sentenze passate in giudicato:
- della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.24323/11 del 15.12.2011 con cui si ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale RM C il pagamento di Euro 1.071,20 oltre interessi nella misura legale dal 4.2.2008;
- della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 14719/12 del 17.7.2012 con cui si ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti il pagamento di Euro 3.443,75 oltre interessi legali dalla domanda a salo, nonché delle spese di giudizio;
- della sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. II, n.7046/12 del 5.4.2012 con cui si ordina all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il pagamento di Euro 18.057,28 oltre interessi dalla domanda, nonché delle spese di giudizio;
- della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, n.21011/13 del 16.10.2013 con cui si ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma H il pagamento di Euro 119.455,00 oltre interessi legali dal 13.12.2011 al soddisfo, nonché delle spese di giudizio;
- della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Roma, sez. II, n.200/13 del 9.1.2013 con cui si ordina all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini il pagamento di Euro 152.340,99, nonché delle spese di giudizio;
- della sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. II, n.6541/2013 del 27.3.2013 con cui si ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone il pagamento di Euro 114.213,85 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge con decorrenza dalla domanda dell'atto di citazione notificato, nonché della metà delle spese di giudizio;
- della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Roma, sez. II, n.5439/12 del 15.3.2012 con cui si ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma D il pagamento di Euro 993,35 oltre interessi.
Con sentenza n. 13263 del 2014 il T.A.R. adito
- dichiarava inammissibile la domanda di ottemperanza formulata nei confronti della Regione Lazio sul rilievo che il predetto ente non può essere chiamato a rispondere, in via diretta o sussidiaria, dei debiti facenti capo alle Aziende Sanitarie Locali, stante l'autonoma soggettività giuridica delle stesse.
- dichiarava inammissibile il ricorso nel suo complesso stante il suo carattere cumulativo e l’assenza di elementi di connessione tra i diversi atti ovvero tra le diverse domande.
Appella il sig. Miele che, in via preliminare, ha dato atto della rinunzia alla domanda nei confronti dell’ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in relazione ai pagamenti del debito di sorte e degli interessi come liquidati nella sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7046 del 2012.
Nel merito ha contrastato le statuizioni del T.A.R. di inammissibilità dell’ impugnativa quanto alla legittimazione passiva della Regione Lazio e alla natura cumulativa del ricorso e ha insistito per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione di ottemperanza, detratti i pagamenti nelle more intervenuti.
Resiste la Regione Lazio che ha ribadito il suo difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio l’ A.S.L. di Frosinone che ha opposto l’avvenuto adempimento alle pretese creditorie.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. La sentenza del T.A.R. merita conferma.
2.1. Sussiste il difetto si legittimazione passiva della Regione in ordine alle domande di ottemperanza formulate dal sig. Miele.
La Regione risulta estranea ai giudizi definiti dal Tribunale civile di Roma. Nessun titolo al pagamento si è formato nei suoi confronti e valgono, quindi, i limiti soggettivi del giudicato.
Né la Regione è tenuta a assicurare l’adempimento delle pretese creditorie in via concorrente e solidale con la aziende sanitarie intimate.
Nell’assetto organizzativo del servizio sanitario nazionale le unità sanitarie locale sono configurate come aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art. 3 del d.lgs. n. 421 del 1992 e successive modificazioni). Sono, quindi, enti distinti rispetto alla Regione, cui competono compiti di indirizzo tecnico, promozione, supporto e controllo (art. 3 del d.lgs. n. 421 del 1992 cit.).
La Regione assicura inoltre i mezzi finanziari sulla base di un quota capitaria corretta in relazione alla popolazione residente (art. 2, comma 2 sexies , del d.lgs. n. 421 del 1992).
Esaurita la fase di finanziamento l’ azienda sanitaria ha piena autonomia patrimoniale e di gestione rispetto all’ente regione e risponde individualmente delle posizioni d’obbligo assunte.
2.2. Il T.A.R. ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per il suo carattere cumulativo.
L’ art. 114 c.p.a. al comma 1 delinea il ricorso di ottemperanza come strumento di tutela che si indirizza verso la “ pubblica amministrazione e le altri parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta ”. All’interno di detto giudizio, con riferimento ad un individuato atto decisorio coperto da giudicato e nei confronti dei soggetti cui il giudizio medesimo si riferisce, sono risolte tutte le questioni in rito e nel merito per l’ ottemperanza al comando del giudice.
Deve, in ogni caso, escludersi che possa ricorrere un’ipotesi di connessione oggettiva - essendo differenti i rapporti da cui traggono origine le pretese di adempimento del ricorrente - e tantomeno soggettiva, essendo evocate in giudizio ben sei diverse aziende sanitaria con distinti obblighi di ottemperanza in relazione ai diversi titoli esecutivi.
Vale quindi, anche per il ricorso per l’ottemperanza, l’esigenza affermata nel processo amministrativo di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse;ciò, in particolare, si verifica quando in un solo giudizio confluiscono questioni che vedono come parti autorità differenti, che difettano di ogni collegamento e che attengono a rapporti diversi.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
In relazione all’oggetto del contendere spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti