Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-03-24, n. 201401410
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Testo completo
N. 01410/2014REG.PROV.COLL.
N. 03016/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2011, proposto da:
C P, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Calo', con domicilio eletto presso Maurizio Calo' in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
F C, G E, R M, C G, R P, D V V, D L M, D'Ulisse Paolo, P G, M G, G C, G P, M P, S A A M;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 01199/2011, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed esame a n 4 posti per il profilo di primo tecnologo - secondo livello professionale -area risorse umane e pianificazione - ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Calo' e dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’attuale appellante, C P, agiva per l’annullamento del provvedimento prot. 3662/09 recante comunicazione relativa al concorso pubblico per titoli ed esame a n. 4 posti per il profilo di primo tecnologo - secondo livello professionale -area risorse umane e pianificazione e per il risarcimento dei danni.
Con motivi aggiunti agiva per l’annullamento della delibera del Presidente dell’ISTAT n. 353/PER del 12 settembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19giugno 2009 e sul sito internet dell’Istituto in data 22 giugno 2009, nonché comunicata con raccomandata n. 4397 dell’8 luglio 2009, ricevuta in data 14 luglio 2009, che fissava la graduatoria di merito finale, dichiarando i vincitori del concorso ed escludendo la ricorrente.
La ricorrente impugnava l’atto su indicato con cui la commissione esaminatrice ricostituita con deliberazione n. 249/PER del 16.4.2009 aveva proceduto alla nuova attribuzione dei punteggi per titoli ai candidati ammessi al concorso, espungendo il criterio del “riproporzionamento” in esecuzione della sentenza n. 1012/2009 di quel giudice, che si era pronunziata sulla legittimità della mancata ammissione alla prova orale della ricorrente, nonché sulla conseguente graduatoria.
La ricorrente censurava la violazione di varie disposizioni del bando di concorso nell’attribuzione del punteggio nuovamente eseguito e, pertanto, segnalava l’erroneità sotto vari profili dell’operato della commissione. Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente, inoltre, deduceva le illegittimità derivate riscontrabili nella graduatoria finale.
Il giudice di prime cure dichiarava l’inammissibilità del proposto ricorso, osservando che la sentenza precedente (n.1012 del 2009), di cui era stata attuata la esecuzione mediante rinnovazione parziale della procedura valutativa, si era pronunziata già su due ricorsi riuniti, il primo n. 7632/2007, che era stato ritenuto ammissibile solo per quanto dedotto in coincidenza con i vizi denunziati in sede di ricorso straordinario ed il secondo n. 7634/2007, relativo alla graduatoria, che era stato ritenuto tempestivo.
La prima sentenza su menzionata (n.1102 del 2009) aveva accolto solo in parte i motivi di ricorso, residuati a seguito della parziale inammissibilità, con riferimento alla formula di “riproporzionamento” adottata dalla commissione di esame, annullando di conseguenza la valutazione dei titoli e per l’effetto la fase di ammissione ai colloqui, nonché la graduatoria finale, nei limiti sopra specificati, con l’obbligo conseguente dell’amministrazione di procedere ad una rinnovazione parziale della valutazione, mentre dichiarava “inammissibili per genericità e perché afferenti al merito delle valutazioni della commissione tutte le altre censure dirette alla assunta errata o insufficiente valutazione dei titoli, originariamente dedotte nella parte in fatto del ricorso straordinario”.
Pertanto, con la sentenza successiva, appellata in questa sede, il primo giudice dichiarava la inammissibilità, per violazione del principio del ne bis in idem, del ricorso, avendo esso ad oggetto censure, già proposte ed esaminate a seguito della proposizione del ricorso straordinario e dei due ricorsi riuniti nn. 7632/2007 e 7634/2007, che avevano già trovato compiuta disamina nella precedente sentenza n.1012 del 2009 e che erano stati dichiarati già in quella sede inammissibili.
La nuova valutazione della commissione si era limitata alla espunzione – in