Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-15, n. 202105349
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 05349/2021REG.PROV.COLL.
N. 06314/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6314 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021- tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 - il consigliere Silvia Martino;
Vista l’istanza presentata dall’avvocato A F T ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è un Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano, attualmente in congedo, arruolatosi in data 8 giugno 2010.
Il predetto militare veniva comandato a prestare servizio nella missione internazionale di pace in Kosovo dal mese di giugno 2014 al mese di dicembre 2014.
Al rientro in Italia dalla citata missione, veniva sottoposto dall’Amministrazione alle analisi del sangue dalle quali emergevano valori della tiroide alterati,
In data 25 marzo 2016 egli presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per le patologie sofferte.
1.1. In data 18 aprile 2016 il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Bari lo giudicava non idoneo quale Volontario in ferma, con coefficiente 4 AV – EM (Codice 18 della Direttiva tecnica) ma idoneo per incarichi tecnico - amministrativi.
L’appellante rifiutava detto giudizio ricorrendo in 2^ istanza.
1.2. Con il successivo provvedimento medico-legale avente prot. n. J11600688 emesso in data 13 giugno 2016 e notificato in data 4 luglio 2016, l’Amministrazione lo giudicava in modo definitivo “ non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti fisio-psichici previsti per il reclutamento, per attribuzione del Coefficiente 4 nella caratteristica AV-EM del profilo sanitario, ai sensi dell’art. 18 della Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al Decreto del Ministero della Difesa, ma idoneo al servizio militare in mansioni, categorie, specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto e da impiegare quindi in incarichi tecnico-amministrativi individuati dal Comando ”, con la seguente diagnosi : ‘ lieve ipotiroidismo post-tiroidite autoimmune trattato con terapia sostitutiva ’ . La non idoneità permanente, è determinata da infermità che, da quanto dichiarato in sede di visita medica diretta, risulta essere oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ”,
1.3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento avente prot. n. M_D GMIL reg.2016 448360, emesso in data 15 luglio 2016, visto il declassamento del profilo sanitario disposto con il provvedimento medico-legale di cui sopra, constatato che il militare aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ne disponeva, ai sensi dell'art. 955 del d.lgs. n. 66/2010, la permanenza in servizio fino al termine della rafferma biennale, in attesa del giudizio sull'eventuale dipendenza da causa di servizio.
1.4. Con il ricorso principale instaurato in primo grado, il signor -OMISSIS- impugnava:
- il verbale n. J11600688, con il quale il Comando Sanità e Veterinaria in data 13 giugno 2016 lo aveva giudicato permanentemente non idoneo quale Volontario in ferma, a seguito del declassamento del suo profilo sanitario per l’attribuzione, all’apparato endocrino – metabolico (EM) nell’ambito della caratteristica somato – funzionale concernente gli apparati vari (AV), di un coefficiente pari a quattro, superiore al limite minimo (pari a 1 o a 2) necessario per la formazione di un giudizio di idoneità al servizio quale Volontario in ferma;
- il provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio quale VFP4 pronunciato dal Dipartimento Militare di Medicina Lega di Bari, in data 18 aprile 2016, non accettato dall’interessato;
- il provvedimento in data 15 luglio 2016 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ne aveva disposto la permanenza in servizio fino al termine della rafferma concessagli a far data dal 31 dicembre 2105, in attesa del giudizio, instaurato con istanza del 25 marzo 2016 sull’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontratagli.
1.5. Con successi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche il decreto n. 2828/N del 9 agosto 2018 con il quale il Ministero della Difesa aveva negato il riconoscimento della causa di servizio, sulla base del parere negativo espresso dal CVCS in data 20 luglio 2018.
1.6. Con un secondo atto di motivi aggiunti egli impugnava il decreto n. M_D GMIL REG2018 0612779 in data 22 ottobre 2018 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ne aveva disposto il proscioglimento dalla rafferma biennale per perdita dell’idoneità fisio – psico – attitudinale richiesta per il reclutamento quale Volontario in ferma prefissata, ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettera f) del d.lgs. 66/2010, ponendolo in congedo illimitato ai sensi dell’art. 956, comma 1) lettera b) del medesimo decreto a decorrere dal 18 aprile 2016.
1.7. Con un terzo atto di motivi aggiunti l’appellante estendeva l’impugnazione all’atto prot. n. M_D GMIL REG2019 0082390 30-01-2019, con il quale era stata pubblicata la graduatoria di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2016, dei VFP4 reclutati ai sensi della l. 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui il