Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-27, n. 202311221
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11221/2023REG.PROV.COLL.
N. 05740/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- Soc. Sempl., -OMISSIS- in qualità di padre ed esercente la responsabilità genitoriale della minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato U S, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Livio Michele Listanti in Roma, via G.B. Morgagni 2/A;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Buson, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché di Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2023 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il decreto di asservimento e immissione nel possesso, adottato da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (rep. n. 1080 del 14 maggio 2021) per la realizzazione dell’opera elettrica denominata “Variante all’elettrodotto a 220kV SE Villavalle – SE Pietrafitta”, recante l’imposizione della servitù di elettrodotto su terreni di proprietà degli appellanti.
In relazione a detto intervento è stato adottato in data 12 settembre 2019, dal Ministero dello sviluppo economico, il decreto n. 239/EL-314/293/2019, recante l’approvazione del progetto dell’elettrodotto e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere medesime.
Avverso gli atti sopra richiamati gli appellanti hanno proposto ricorso innanzi al Tar Umbria, dichiaratosi poi privo di competenza con ordinanza n. 345 del 26 maggio 2022 ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f) , c.p.a.; il giudizio è stato quindi riassunto innanzi al competente T.A.R. Lazio, che ha respinto il ricorso.
2. Viene ora proposto appello per i seguenti motivi, rubricati in lettere:
I. (A) Error in judicando – omessa/errata applicazione ( in omittendo , nel procedimento e nel giudizio) del principio di precauzione. Difetto di istruttoria
II. (B) Error in judicando – omessa/errata applicazione ( in omittendo, nel procedimento e nel giudizio) del principio di precauzione. Travisamento.
III (C) Error in judicando – omessa/errata applicazione ( in omittendo , nel procedimento e nel giudizio) del principio di precauzione. Istruttoria inadeguata rispetto al principio di precauzione.
3. Con il primo motivo, gli appellanti rilevano che il d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)