Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-16, n. 201801670

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-16, n. 201801670
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801670
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 16/03/2018

N. 01670/2018REG.PROV.COLL.

N. 03262/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull’appello in via principale di cui al ricorso numero di registro generale 3262 del 2011, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito, AGCM o Antitrust o Autorità), in persona del legale rappresentante “ pro tempore ”, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Findomestic Banca s.p.a. , in persona del legale rappresentante “ pro tempore ”, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e F S, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Chiomenti in Roma, via

XXIV

Maggio, 43 – appellata e appellante in via incidentale;
La Rinascente s.p.a. , in persona del legale rappresentante “ pro tempore ”, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Barone, Alessandro Greco e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso lo studio Eversheds Sutherland Studio Legale in Roma, via del Plebiscito, 112 – appellata e appellante in via incidentale;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I, n. 732/2011, resa tra le parti, concernente pratica commerciale scorretta relativa alla commercializzazione della carta di credito “ revolving” " Rinascentecard " - irrogazione sanzione pecuniaria;
appello in via principale dell’AGCM e appelli in via incidentale di Fondomestic e Rinascente;


Visto il ricorso in appello in via principale dell’AGCM, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Findomestic Banca e della Rinascente;

Visti gli appelli in via incidentale di Findomestic e Rinascente;

Viste le memorie difensive e di replica prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell’8 marzo 2018 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Gabriella D’Avanzo dell'Avvocatura generale dello Stato, Alfredo Vitale in dichiarata delega dell'avv. F S e Alessandro Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Vengono in decisione l’appello principale e gli appelli incidentali con i quali, rispettivamente, l’Autorità, Findomestic Banca e La Rinascente hanno impugnato capi diversi della sentenza in epigrafe, con cui il TAR del Lazio ha accolto in parte, dopo averli riuniti, i ricorsi nn. 7857 e 7858 del 2009, proposti dalla società La Rinascente e dalla Banca Findomestic avverso il provvedimento n. 19928 del 4 giugno 2009 con il quale l’Autorità aveva applicato sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, di € 150.000,00 a carico della Rinascente, e di € 180.000,00 nei confronti di Findomestic, avendo considerato ingannevole e aggressiva una pratica commerciale relativa alla commercializzazione di una carta di credito “ co –branded ” denominata “ Rinascentecard ”.

Il TAR ha giudicato legittimo il provvedimento dell’AGCM nella parte in cui la pratica commerciale, protrattasi tra il settembre del 2007 e il maggio del 2009, è stata qualificata come ingannevole, e ciò in ragione della “ inescusabile negligenza informativa che ha accompagnato la commercializzazione” della Rinascentecard.

Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall’Autorità, ha escluso che le modalità concrete che caratterizzavano la pratica commerciale presentassero tratti di “ molestia ”, “ coercizione ” o, ancora, di “ indebito condizionamento ”, in quanto tali, in grado di connotare la condotta in termini di “ aggressività ”, sicché il giudice di primo grado, nell’esercizio della giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’art. 134, comma 1, lett. c) del c.p.a. , ha motivatamente ridotto la misura della sanzione applicata alle parti diminuendola, rispettivamente, a € 142.500,00 nei confronti di Findomestic Banca, e a € 92.500,00 nei confronti della Rinascente.

L’AGCM, dopo avere acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il quale la pratica in esame era stata considerata scorretta e ingannevole, ha accertato, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25/a) del Codice del consumo, di cui al d. lgs. n. 206 del 2005, che la pratica descritta alle lettere da 1. a 11. e da 18. in poi del provvedimento impugnato, ha carattere ingannevole e aggressivo (sul carattere aggressivo della pratica si leggano in particolare le “ valutazioni conclusive ”, p. 23.).

L’Autorità ha vietato la diffusione ulteriore della condotta e, dopo essersi soffermata, ai punti 25. e seguenti della delibera, sulla quantificazione della sanzione, ha motivatamente comminato a Findomestic Banca una sanzione amministrativa pecuniaria di € 180.000, e alla società La Rinascente una sanzione di € 130.000.

2. Esigenze di sintesi nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali (arg. ex art. 3, comma 2, del c.p.a.) suggeriscono di non ripercorrere in dettaglio l’intera vicenda, amministrativa e processuale, nel suo svolgersi, a partire dalle segnalazioni pervenute all’Autorità da parte di alcuni consumatori.

A questo riguardo si può fare rinvio ai punti 2. e seguenti del provvedimento impugnato in primo grado.

Pare sufficiente rammentare che il TAR del Lazio, dopo avere riassunto i motivi dei ricorsi di Findomestic e della Rinascente e avere sintetizzato il procedimento e i passaggi salienti del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità e del parere reso dall’AGCOM (v. da pag. 4 a pag. 34 della sentenza):

-ha respinto il motivo con il quale era stato contestato un potere di intervento dell’AGCM in un ambito (offerta di prodotti finanziari) presidiato da una normazione di settore e dalla presenza di una Autorità, la Banca d’Italia, preposta alla vigilanza in materia di servizi bancari e creditizi (v. p.

3. sent. , pagine 35 e 36). Al riguardo, il TAR rileva la compresenza di quadri normativi differenziati ed eterogenei e segnala il fatto che la tutela offerta dal Codice del consumo va ad aggiungersi a strumenti legati alla esistenza di discipline specifiche riferite a settori oggetto di regolazione, sicché nella fattispecie non vi è sovrapposizione alcuna di attribuzioni né alcun conflitto di competenze;

- al p. 4. , da pag. 37 a pag. 41, ha respinto le censure relative a presunti vizi del procedimento istruttorio, la cui consistenza, per la ricorrente Findomestic, avrebbe compromesso una attuazione effettiva del principio del contraddittorio, con conseguente restringimento del diritto di difesa;

- ai punti 5. e 6., da pag. 41 a pag. 53, sulla qualificazione della condotta come pratica commerciale scorretta, il TAR, dopo avere compiuto una ricognizione del quadro normativo di riferimento in tema di pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, ha considerato fondate le argomentazioni con le quali l’AGCM ha ritenuto ricorrere, nella specie, una ipotesi di pratica commerciale scorretta relativamente alla “ violazione dell’obbligo di diligente e completa informazione del consumatore ”, con riguardo in particolare alla inosservanza dell’obbligo di chiarezza del messaggio pubblicitario sin dal primo contatto. Per il giudice di primo grado, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità, la “ inadeguatezza e incompletezza informativa ” (v. p. 6.3., da pag. 50 sent.) attengono:

- alla natura revolving della card e della linea di credito a essa collegata, e alla necessità, per il cliente, di rimborsare necessariamente in modalità revolving gli utilizzi della carta fuori dai punti vendita La Rinascente;

- al fatto che la “ guida all’utilizzo ”, distribuita presso i punti vendita La Rinascente (e ulteriormente accessibile dal sito internet www.rinascente.it ), forniva informazioni incomplete sull’effettiva natura della carta e del fido nonché sulle modalità di rimborso al di fuori del circuito Rinascente, venendo enfatizzata la connotazione di Rinascentecard come una « carta di credito esclusiva», una « carta di credito completa », una « Card» , senza – peraltro – esplicitare il doveroso riferimento alla natura revolving della carta e del fido sul quale la stessa era destinata ad insistere;

- alla espressione « il fido diminuisce quando utilizzi la tua Card ma, grazie ai tuoi rimborsi mensili, si ricostituisce ed è subito pronto a nuovi utilizzi », presente nella sezione della guida denominata “ un fido sempre per te ”, non idonea a dare al consumatore una informazione chiara ed esaustiva circa la natura revolving della linea di credito e, in particolare, in ordine alla circostanza per cui la modalità di rimborso rateale avrebbe potuto “ ricostituire” il fido per la sola quota capitale della rata;

- al fatto che la versione della guida diffusa fino al mese di aprile del 2008 ometteva “ di specificare che presso gli esercizi commerciali che aderiscono al circuito Visa o in alcuni corner e ristoranti presenti nei punti vendita Rinascente la modalità di rimborso prevista in automatico era quella rateale con interessi (c. d. revolving) ;

- al fatto che la seconda versione della guida all’utilizzo (diffusa dal mese di maggio 2008), nella quale veniva riportata l’espressione « Ti segnaliamo che la Rinascentecard fuori dai punti vendita la Rinascente attiva in automatico la formula di pagamento revolving (pagamento rateale per i tuoi acquisiti) », non specificava che la carta avrebbe attivato automaticamente la modalità di rimborso revolving anche presso alcuni corner ( Louis Vuitton, Centro TIM e Nespresso ) e presso i ristoranti interni ai punti vendita La Rinascente;

- al fatto che le medesime omissioni informative sono riscontrabili, sulla base di quanto emerso a seguito della istruttoria, anche nella documentazione contrattuale utilizzata per la richiesta di rilascio della carta e nella comunicazione di accompagnamento all’invio della Rinascentecard al domicilio del consumatore, i moduli contrattuali e la lettera di accompagnamento della carta non recando indicazioni in merito alla natura revolving della Rinascentecard e della linea di credito sulla quale la stessa insiste, e sulla necessità di rimborsare con rate mensili minime gli utilizzi della carta effettuati presso altri esercizi commerciali convenzionati Visa . Né il modulo contrattuale predisposto per la compilazione cartacea (mediante le espressioni « modulo richiesta card », riportata sul frontespizio, e « domanda di apertura carta », che compariva nella parte dedicata alla raccolta dei dati del cliente), permetteva al consumatore di comprendere l’effettivo oggetto della richiesta, rappresentato dall’apertura di una linea di credito rotativa ( revolving ) a tempo indeterminato, utilizzabile con la Rinascentecard anche al fine di richiedere prestiti personali o effettuare prelievi bancomat;

- il TAR ha, poi (v. p. 7., da pag. 53 a pag. 58 sent.), considerato errato il giudizio di “ aggressività della pratica” formulato dall’AGCM, dato che, ad avviso del giudice di primo grado, non viene in considerazione, in base a quanto prevede l’art. 24 del Codice del consumo, “ tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso” , l’impiego di “ molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento” suscettibili di (ovvero idonee a) “ limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto” e determinanti induzione all’assunzione di “ una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ”. Non si rientra in nessuna delle ipotesi elencate all’art. 25 del d. lgs. n. 209 del 2005. La valorizzazione, compiuta dall’Autorità, della “ posizione di forza in cui si trova il professionista rispetto al consumatore, che, nel caso concreto, discende dalla rilevante asimmetria informativa riscontrabile nell’ambito della commercializzazione dei servizi finanziari, su cui viene fatta leva per estorcere al consumatore un consenso che altrimenti non avrebbe prestato” , e dei “ tempi e del luogo in cui la pratica commerciale è stata posta in essere” , ritenendosi che la peculiarità del contesto ambientale nel quale avveniva la stipula del contratto (“ direttamente nel punto vendita ”), “ in considerazione dell’ampiezza e dell’affollamento dei centri commerciali e della sollecitudine con cui, in alcuni casi, si conducono gli acquisti” , fosse suscettibile di “ indurre il consumatore a non soffermarsi nella lettura delle condizioni generali di contratto o comunque a non richiedere ulteriori informazioni necessarie a chiarire la natura del contratto e le caratteristiche del servizio” , non è stata ritenuta dal TAR tale da riportare la pratica commerciale “ de qua ” all’interno della previsione di cui all’art. 25 del Codice del Consumo. In sentenza si legge che la ritenuta applicabilità delle previsioni di cui ai citati articoli 24 e 25 alla fattispecie è “ scaturita da una non condivisibile forzatura interpretativa delle disposizioni stesse” ;

- dalla errata qualificazione in termini di aggressività della pratica commerciale relativa alla Rinascentecard deriva l’eccessività della misura delle sanzioni pecuniarie applicate, che il TAR, al p.

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