Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-09-19, n. 201304665

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-09-19, n. 201304665
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304665
Data del deposito : 19 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08173/2012 REG.RIC.

N. 04665/2013REG.PROV.COLL.

N. 08173/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 8173 del 2012, proposto da
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
in persona del legale rappresentante p.t.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
in persona del legale rappresentante p.t.,
ex lege rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,



contro

Edizioni Riformiste società cooperativa in liquidazione,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi in giudizio,



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II n. 05838/2012, resa tra le parti, concernente pagamento somme a titolo di sanzione amministrativa.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituita in giudizio l’appellata;

Vista l’Ordinanza n. 4958/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2012, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 26 marzo 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Paola Saulino dello Stato per le appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:




FATTO

1. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso in primo grado proposto dall’odierna appellata, impresa editrice del quotidiano “L’Umanità” già iscritta al Registro degli operatori della comunicazione, avverso la delibera n. 307/11/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella parte in cui è stata ad essa irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi del comma 30 dell’art. 1 della legge n. 249/1997, pari ad Euro 2.064,00=, per aver essa violato l’obbligo, previsto dal comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta di detto Registro, di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova testata quotidiana “Cronache del Mezzogiorno”.

Il T.A.R., in particolare, ha evidenziato che la motivazione dell’impugnata delibera risulta sintetizzata al punto 205 delle relative premesse ( ove si legge che «alla luce degli elementi acquisiti durante la fase istruttoria che hanno confermato le evidenze emerse nel corso della complessiva attività di accertamento svolta dal Nucleo Speciale della GdF, si ritiene che “Cronache del Mezzogiorno” sia una testata autonoma rispetto al quotidiano “L’Umanità” e che, dunque, avrebbe dovuto essere oggetto di comunicazione al Registro da parte della Edizioni Riformiste Società Cooperativa come nuova testata edita» ).

Ciò posto, ha ritenuto che la tesi dell’AGCOM, secondo la quale il giornale “Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità” non sarebbe l’edizione locale del quotidiano con diffusione nazionale “L’Umanità” iscritto presso il Tribunale di Roma al n. 474 del 9 ottobre 1998 bensì una testata autonoma che non risulta iscritta presso il predetto Tribunale ( punto 191 della motivazione della delibera n. 307/11/CONS ) e che si pone in sostanziale continuità con il preesistente quotidiano “Cronache del Mezzogiorno edizione salernitana di Cronache de L’Indipendente” ( punti 186-188 della motivazione ), non terrebbe adeguatamente conto degli argomenti difensivi addotti dal soggetto delegato a rappresentare la società ricorrente nel corso dell’audizione svoltasi in data 11 maggio 2011 con particolare riferimento alla numerazione del giornale (si veda al riguardo il punto 184, lett. a, della motivazione della delibera n. 307/11/CONS), e risulterebbe «addirittura smentita da ulteriori affermazioni contenute nella motivazione del provvedimento sanzionatorio» ( pag. 17 sent. ), laddove, in particolare, «la stessa AGCOM ha posto in rilievo che il contenuto del quotidiano “L’Umanità” risulta essere ”identico all’inserto di 4 pagine di Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità, denominato “L’Umanità”, sia nei contenuti (articoli) sia nella forma (veste grafica)” (punto 200 della motivazione della delibera n. 307/11/CONS) e che il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno” (come risulta, ad esempio, dal numero pubblicato il 7 febbraio 2009) si compone di ventiquattro pagine al cui interno sono inserite le quattro pagine del quotidiano L’Umanità» ( ibidem ).

L’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria hanno proposto appello avverso la sentenza stessa, ribadendo l’assunto posto a base del provvedimento oggetto del giudizio, secondo cui il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità” è una testata autonoma e non, come sostenuto dalla originaria ricorrente e condiviso dal T.A.R., una edizione locale del quotidiano “L’Umanità” da essa édito e come tale non soggetta ad obbligo di comunicazione di variazione ai sensi dell’art. 10 cit.

Portano gli appellanti, a sostegno di tale argomento, gli elementi acquisiti nell’àmbito del procedimento sanzionatorio, così come specificamente indicati nella parte motiva della contestata delibera.

Non si è costituita in giudizio l’appellata.

Con Ordinanza n. 4958/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2012, è stata

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