Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501187

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-09, n. 201501187
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501187
Data del deposito : 9 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08179/2014 REG.RIC.

N. 01187/2015REG.PROV.COLL.

N. 08179/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8179 del 2014, proposto da:
M G, rappresentata e difesa dall'avvocato F G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G.Paisiello, n. 55;



contro

Regione Valle D'Aosta, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati E G, A R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1; Presidenza del Consiglio Regionale della Valle D'Aosta, Consiglio Regionale della Valle D'Aosta;



nei confronti di

D A, M B, R Patacchini, Carmine Sciulli, Enrica Ferri, Bruno Baschiera, Barbara Grange, Guido Dosio, non costituiti;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA – AOSTA, n. 47/2014, resa tra le parti, concernente istanza di sostituzione dei due membri dimissionari del corecom e contestualmente dichiarata la decadenza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. L M T e uditi per le parti gli avvocati F G S e A R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Dinanzi al TAR per la Valle d’Aosta la sig.ra M G invocava con ricorso principale l’annullamento della nota del 30 luglio 2013 prot. n. 5422, con cui il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta comunicava alla sig.ra Ghillino che il Consiglio Regionale avrebbe provveduto al rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, e con ricorso per motivi aggiunti dei correlati avvisi di convocazione delle sedute consiliari, del parere rilasciato dal Dirigente della Struttura affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.r. n. 22/2010, nonché della delibera del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 275/XIV del 26 novembre 2013, concernente il "Rinnovo integrale del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) ai sensi dell'art. 3, comma 6, L.r n. 27/2001", pubblicata il 3 dicembre 2013.

2. Il primo giudice dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale per il sopravvenire della delibera del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 275/XIV del 26 novembre 2013. Mentre in parte respingeva il ricorso per motivi aggiunti ritenendo che l’amministrazione avesse dato corretta applicazione all’art. 3, l. reg. Valle d’Aosta, n. 26/2001 ritenendo irrilevante la revoca presentata da uno dei tre componenti dimissionari. Ed in parte lo dichiarava inammissibile, rilevando il difetto di legittimazione dell’originaria ricorrente a proporre censure avverso il provvedimento del Consiglio regionale della Valle d'Aosta n. 275/XIV del 26 novembre 2013, nella parte in cui viene deliberata la nomina del nuovo presidente e dei nuovi componenti del comitato.

3. Con il gravame in esame l’originaria ricorrente chiede la riforma della sentenza di prime cure per le seguenti ragioni: a) le statuizioni del primo giudice in tema di revoca delle dimissioni ultra dimidium non sarebbero in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza, essendo necessaria la presa d’atto delle dimissioni da parte del Consiglio regionale, come testimoniato dal comma 7 dell’art. 3, l.r. Aosta 26/2001 e dall’art. 26, della delibera del Consiglio regionale n. 5/2005.

La natura recettizia delle dimissioni dovrebbe indurre ad escludere che si estingua il rapporto di servizio sino alla loro accettazione o presa d’atto. Non potrebbero essere utilizzati quali parametri normativi l’art.38 e 141 TUEL, norme derogabili da statuti ed atti regolamentari, come accaduto nella fattispecie. Né avrebbe senso che la presa d’atto sia prevista solo per le dimissioni del singolo consigliere. In concreto si sarebbe attuato uno spoil sytstem illegittimo secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio; b) l’appellante ripropone il IV e V motivo aggiunto di primo grado dichiarati inammissibili dal TAR evidenziando che l’elezione del presidente sarebbe avvenuta senza il quorum richiesto dall’art. 3, l.r. 26/2001. Sarebbe illegittima la nomina dei componenti del co.re.com. anche per la mancata elezione del membro in quota della minoranza. Infine, la nomina dei membri in questione sarebbe illegittima anche per l’assenza di competenze da parte dei nominati.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione regionale chiede il rigetto dell’appello, sostenendo tra l’altro che non vi sarebbero norme che introducono un principio diverso rispetto a quello contenuto nel TUEL. Il quorum previsto dall’art. 3, l.r.

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